DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 680
Entrata in vigore del decreto: 28/12/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme per il coordinamento delle disposizioni in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con quelle concernenti la sicurezza dello Stato;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della medesima legge;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e' il seguente: "Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato". "Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed esperti". "Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). E' compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi' compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attivita'". "Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2. Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'". "Art. 5. - I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI. E' abrogata la lettera g) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477". "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2. Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'". "Art. 7. - Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonche' da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza". "Art. 9. - Gli appartenenti al Comitato di cui all'art. 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualita' di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualita' e' sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'art. 3. I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresi', di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma puo' essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando cio' sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi". "Art. 10. - Nessuna attivita' comunque idonea per l'informazione e la sicurezza puo' essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalita', delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti. Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS). Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite". "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolarmente per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il titolo e per gli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801/1977 si veda in nota alle premesse. - Per il titolo del D.Lgs. n. 39/1z993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Oggetto della disciplina
1.Il presente regolamento coordina le disposizioni recate dal decreto legislativo con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi.
Art. 3
Integrazione ed interconnessione
1.L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. E' ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse degli Organismi, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono informazioni classificate.
3.L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del coordinamento dell'attivita' dei Servizi stessi, previsto dall'art. 3 della legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 801/1977 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
Compatibilita' dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato con l'informatica pubblica e diritto di accesso
1.L'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati nell'ambito degli Organismi avviene secondo le finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo, nel rispetto delle peculiarita' istituzionali e funzionali proprie degli Organismi stessi, nonche' dei limiti derivanti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali.
2.La definizione degli standard necessari all'integrazione e alla interconnessione deve tener conto delle intese realizzate nelle sedi internazionali in materia di scambi di dati informativi di reciproco interesse.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubbilci non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita': a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informativi avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
Art. 5
Tutela della fonte delle operazioni compiute mediante sistemi informatici e telematici
1.Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, gli atti amministrativi adottati dagli Organismi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2.Per quanto attiene agli adempimenti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo gli Organismi si attengono alle disposizioni appositamente impartite dall'ANS per la tutela delle esigenze di segretezza e riservatezza.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
Art. 6
Affidamento a terzi
1.Per i sistemi informativi degli Organismi l'affidamento a terzi delle attivita' di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi stessi e' escluso limitatamente alla concessione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9".
Art. 7
Modalita' di esercizio delle competenze dell'Autorita' nei confronti degli Organismi
1.L'Autorita' detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, nonche' per le loro integrazioni e/o connessioni, o eventualmente per altre forme di raccordo, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la tutela del segreto e della riservatezza, nonche' le peculiarita' gestionali ed operative degli Organismi.
2.Gli aspetti organizzativi dei sistemi e delle loro connessioni e/o integrazioni sono definiti dai Servizi e comunicati alla Segreteria generale del CESIS per il successivo inoltro all'Autorita'.
3.La predisposizione dei criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato deve tener conto delle peculiarita' istituzionali e funzionali dei rispettivi Organismi, nonche' della prioritaria necessita' di tutela del segreto e della riservatezza dei dati e delle relative strutture informatiche e dei programmi. La verifica periodica dei risultati conseguiti sara' effettuata dall'Autorita' sulla base della documentazione prodotta dai Servizi e trasmessa all'Autorita' tramite la Segreteria generale del CESIS.
4.Eventuali contrasti operativi informatici tra gli Organismi e tra questi e le altre amministrazioni sono rappresentati all'Autorita' per la relativa composizione o soluzione tramite la Segreteria generale del CESIS, in modo che sia comunque assicurata la tutela del segreto e della riservatezza.
5.Le richieste di notizie e informazioni a norma dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, dovranno essere inviate alla Segreteria generale del CESIS. La Segreteria generale del CESIS potra' corrispondere alle richieste sempre nel rispetto delle norme e delle vigenti disposizioni a tutela del segreto.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "4. L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti".
Art. 8
Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate
1.La documentazione relativa ai pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo e' coperta da classifica di segretezza in relazione all'oggetto e ai contenuti contrattuali.
2.Per la trattazione dei pareri sugli schemi dei contratti di cui al comma 1, l'Autorita' si avvale del personale assegnato al proprio organo centrale di sicurezza.
3.I membri dell'Autorita' ed il personale della medesima utilizzato per la trattazione di informazioni classificate devono essere muniti del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'ANS.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica. A tal fine l'Autorita' si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1. 2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorita' per due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita' da corrispondere ai componenti della commissione. 4. Il parere dell'Autorita' e' rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato e' previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta e' formulata direttamente dall'Autorita'. Il parere e' reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'".
Art. 9
Coordinamento della pianificazione dei sistemi informativi degli Organismi
1.Ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e dei suoi aggiornamenti, gli Organismi comunicano all'Autorita', per il tramite della Segreteria generale del CESIS, le linee di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi automatizzati di competenza.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "1. Spetta all'Autorita': a) (omissis); b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni".
Art. 10
Dirigente responsabile per i sistemi informativi
1.Nel rispetto delle peculiarita' funzionali ed ordinamentali e della tutela della riservatezza dei nominativi degli appartenenti agli Organismi, le funzioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo sono attribuite, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, ad un dirigente superiore o equiparato, di ciascuno degli Organismi, dal Presidente del Consiglio, per il CESIS e dai Ministri competenti, per gli altri due servizi.
2.La relazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo, e' predisposta dagli Organismi ed inviata all'Autorita' per il tramite della Segreteria generale del CESIS.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".
Art. 11
Capitolati per gli Organismi e richieste di parere all'Autorita' su forniture segrete o riservate
1.Per gli Organismi, sono predisposti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo, capitolati speciali rispetto a quelli previsti per le altre amministrazioni. Tali capitolati sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sentita l'ANS. I capitolati devono rispettare le peculiarita' ordinative funzionali e operative degli Organismi.
2.Per i contratti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, gli Organismi comunicano all'Autorita', tramite il CESIS, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'". - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con D.Lgs. n. 358/1992, e' il seguente: "1. La disciplina del presente testo unico non si applica: a)-b) (omissis); c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato". - Per il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 8.
Art. 12
Monitoraggio
1.Il monitoraggio, a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, dei contratti concernenti i sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, di pertinenza degli Organismi, e' di regola effettuato dai dirigenti responsabili degli Organismi stessi.
2.La richiesta di monitoraggio all'Autorita', a norma del citato art. 13, comma 2, e' formulata tramite la segreteria generale del CESIS.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata".
Art. 13
Richieste di informazioni da parte dell'Autorita'
1.Gli Organismi forniscono le informazioni richieste dall'Autorita' a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite della Segreteria generale del CESIS.
2.Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con gli Organismi, le informazioni sono fornite per il tramite della Segreteria generale del CESIS e previo benestare dei medesimi Organismi.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 17
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni".
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