DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662

Type DPR
Publication 1994-09-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo I impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato, che e' parte integrante della convenzione";

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979, di approvazione delle "Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 147/1989, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1989. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 3
Art. 4

1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonche' dall'art. 727 dello stesso codice per cio' che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.

2.Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati.

3.Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondita' dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, cosi' come specificato all'articolo 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

4.I comandi di porto, quali unita' costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unita' di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.

5.Le unita' di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unita' costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione.

Art. 5

1.Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unita' costiere di guardia (U.C.G.), secondo le rispettive competenze, coordinano o impiegano le unita' di soccorso. L'I.M.R.C.C. e gli M.R.S.C. richiedono agli alti comandi competenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in caso di necessita', il concorso dei mezzi navali ed aerei appartenenti a tali amministrazioni dello Stato. Parimenti le U.C.G. richiedono alle altre amministrazioni dello Stato o a privati il concorso di mezzi navali ed aerei, ritenuti idonei per partecipare alle operazioni di soccorso marittimo secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979.

2.Il comando e il controllo operativo dei mezzi navali o aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare e delle altre amministrazioni, eventualmente chiamati a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, sono esercitati dai rispettivi comandi competenti per giurisdizione, che terranno informati i centri di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - M.R.S.C. - U.C.G.) responsabili del soccorso e del coordinamento, secondo le rispettive competenze.

3.Il compito di "comandante sul posto" (OSC - ufficiale in comando tattico) dei mezzi della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle altre amministrazioni eventualmente concorrenti, e' assegnato al comandante del mezzo navale della Marina militare o del Corpo delle capitanerie di porto, di maggiore anzianita' di grado. Nel caso che sul posto non dovessero trovarsi ad operare unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di "comandante sul posto" sara' assegnato al comandante di unita' navale della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato o delle altre amministrazioni dello Stato, di maggiore anzianita' di grado.

4.Il "comandante sul posto" nella condotta dell'operazione di ricerca e salvataggio si conforma alle direttive specifiche emanate dall'I.M.R.C.C. o dall'M.R.S.C./U.C.G. delegato.

5.Se in zona sono presenti soltanto unita' mercantili, l'I.M.R.C.C. o il M.R.S.C./U.C.G. delegato, piu' idoneo in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso, assegna il compito di coordinatore delle ricerche in superficie (CSS) al comandante di una delle unita' mercantili presenti. A tal fine deve essere tenuto conto della tipologia delle navi e dei mezzi di cui dette unita' dispongono e della rispettiva ora stimata di arrivo sul posto. Al momento in cui assume le funzioni, il CSS deve darne immediata comunicazione all'I.M.R.C.C. o al M.R.S.C. o al U.C.G., che operano secondo le rispettive competenze.

6.Il coordinatore delle ricerche di superficie di cui al comma 5 opera sotto il controllo dell'I.M.R.C.C. o del M.R.S.C. o dell'U.C.G. delegato in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso marittimo. Il M.R.S.C. o l'U.C.G. tengono informato il centro di coordinamento superiore interessato.

7.Le definizioni dei livelli di comando e controllo sono riportate nell'annesso 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

1.Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nello annesso 2 e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all'annesso 3, che formano parti integranti del presente decreto. La somma di dette aree costituisce l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare di competenza dell'I.M.R.C.C. Detta area e' suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.

Art. 7

1.I centri indicati all'art. 3, lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione BIONDI, Ministro di grazia e giustizia PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14

Annesso 1

ANNESSO 1 Comando operativo (OPCOM): autorita' conferita ad un comandante di assegnare missioni o compiti ai comandanti subordinati, di schierare unita', di riassegnare forze e di mantenere o delegare il controllo operativo e/o tattico secondo necessita'. Non comporta di per se stesso autorita' di comando organico o responsabilita' logistiche. Controllo operativo (OPCON): autorita' delegata ad un comandante di impiegare le forze assegnate in modo da assolvere specifiche missioni o compiti che sono normalmente limitati per funzioni, tempo e spazio, di dislocare le unita' interessate, nonche' di ritenere o delegare il controllo tattico di dette unita'. Non comporta l'autorita' di riassegnare le forze su cui esercita il controllo operativo, o parte di esse, per compiti diversi da quelli per cui tali forze sono state assegnate. Non comporta di per se stesso autorita' di comando organico o responsabilita' logistiche. Comando tattico (TACOM): autorita' delegata ad un comandante di assegnare compiti alle forze sotto il suo comando per portare a compimento la missione assegnata dall'autorita' superiore. L'ufficiale che esercita il comando tattico (OSC) e' anche responsabile delle unita' sotto il suo controllo. Controllo tattico (TACON): e' la direzione ed il controllo dettagliati dei movimenti e delle manovre necessarie per svolgere le missioni o i compiti assegnati. Coordinatore delle ricerche in superficie (CSS): quando non sono disponibili navi specializzate che assumano le funzioni di OSC, ma all'operazione partecipano solo navi mercantili, una di queste deve esercitare le funzioni di coordinatore delle ricerche in superficie.

Annesso 2

ANNESSO 2 ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Annesso 3

ANNESSO 3 ((Parte di provvedimento in formato grafico))

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