DECRETO 21 settembre 1994, n. 664
Entrata in vigore del decreto: 1-1-1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514;
Ritenuta la necessita' di aggiornare la normativa relativa alla definizione ed all'accertamento della potenza massima di esercizio, alla costruzione ed alla sistemazione a bordo di motori delle unita' da diporto;
Visto il parere della Commissione delle Comunita' europee n. SG/D (92)/11532 BREY 14/94, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317 di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 103/93 espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
Visto il foglio in data 13 aprile 1994, con il quale la Commissione delle Comunita' europee ha comunicato che i servizi competenti della Commissione non hanno riscontrato disposizioni contrarie alla regolamentazione comunitaria attualmente in vigore;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 01145 del 20 aprile 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante del presente regolamento per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, dei motori delle unita' da diporto.
2.Il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 50/1971, recante: "Norme sulla navigazione da diporto" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 18 marzo 1971. - Il D.M. n. 514/1987 recante: "Norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 22 dicembre 1987. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
1.Le omologazioni gia' rilasciate ai sensi della precedente normativa in materia, per i motori le cui caratteristiche non suddisfano le prescrizioni delle allegate norme, cessano di avere validita' due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
1.Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al precedente art. 2 e riguardanti motori per unita' da diporto omologati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validita' senza limitazioni.
2.Conservano altresi' la loro validita' le analoghe certificazioni rilasciate, sino alla data surrichiamata, per motori approvati in singolo esemplare.
Art. 4
1.Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.
Il Ministro: FIORI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 309
Capitolo I
NORME PER LA DEFINIZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI DELLE UNITA' DA DIPORTO Capitolo I ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI Art. 1. - Definizioni 1. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende per: a) "ente tecnico", il Registro italiano navale, il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prove autoveicoli e dispositivi, che svolgono gli accertamenti di cui al presente decreto in conformita' alle norme della serie EN 45000; b) "laboratorio", la sala prove ritenuta idonea dall'ente tecnico o la sala prove dell'ente tecnico stesso c) "costruttore", il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'; d) "potenza massima di esercizio", quella definita ai successivi articoli 2, 3, 4, e 5. Art. 2- Motori diesel 1. - Per potenza massima di esercizio di un motore diesel destinato alle unita' da diporto si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore puo' sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso. 2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 3. - motori diesel con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore a 1200 cm3 non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare. 4. - La potenza e' quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione. 5. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: a) 1 ora a regimi vari; b) 3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto; c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; d) 1 ora alla potenza continuativa, come specificato sotto; e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore. 6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per piu' del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, e' necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 9. - Il combustibile deve essere dello stesso tipo usato in esercizio. 10. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati: a) forza del freno b) numero di giri al minuto; c) temperatura, umidita' relativa e pressione assoluta nella sala prove; d) temperature dei gas di scarico, dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento; e) consumo del combustibile espresso in g/kWh e I/h. 11. - La prova, interrotta per avarie od altri motivi, deve essere ripetuta per intero. 12. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi piu' importanti. 13. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6. 14. - Su richiesta del costruttore, i motori diesel di potenza continuativa maggiore o uguale a 110 kW, come definita ed accertata secondo le norme dell'ente tecnico per impiego navale diverso dal diporto, possono mantenere il valore della potenza sopradescritta quale potenza massima di esercizio per uso diporto senza effettuare le prove previste dalle presenti norme. Art. 3 - Motori a carburazione 1. - Per potenza massima di esercizio di un motore a carburazione destinato alle unita' da diporto, si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore puo' sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora, dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione e senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso. 2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 3. - I motori a carburazione con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore ai valori di seguito specificati: a) motori a carburazione a due tempi 500 cm3 b) motori a carburazione a quattro tempi fuoribordo 650 cm3 c) motori a carburazione a quattro tempi entrobordo 800 cm3 non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare. 4. - La potenza e' quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione. 5. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: a) 30 minuti a regimi vari b) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato; c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; d) 1 ora alla potenza continuativa, come sotto specificato; e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione. 6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per piu' del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, e' necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 9. - E' permesso durante la prova sostituire le candele con altre nuove dello stesso tipo. 10. - Il combustibile o la miscela olio combustibile devono essere dello stesso tipo usato in esercizio. 11. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati: a) forza al freno; b) numero di giri al minuto; c) temperatura, umidita' relativa e pressione assoluta nella sala prove; d) temperature dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento e dei punti piu' caldi dell'incastellatura del motore' e) consumo del combustibile, o della miscela olio/combustibile, espresso in g/kWh e I/h. 12. - La prova, interrotta per avarie o altri motivi che non siano la sostituzione delle candele, deve essere ripetuta per intero. 13. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi piu' importanti 14. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6. Art. 4 - Motori azionanti idrogetti 1. - Ai fini delle presenti norme, si intende per idrogetto un complesso meccanico destinato ad imprimere all'unita' da diporto la spinta propulsiva accelerando, mediante pompa azionata da un motore diesel od a carburazione, una opportuna quantita' d'acqua e scaricandola attraverso apposito ugello in senso opposto al moto. 2. - L'impiego nelle unita' da diporto di propulsori ad idrogetto e' ammesso per i complessi di tipo riconosciuto ai sensi del presente decreto, sempreche' accoppiati con motori diesel od a carburazione rientranti nei campi di potenza e di numero di giri al minuto indicati dal costruttore e giudicati ammissibili dall'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle prove di funzionamento ritenute necessarie dallo stesso ente ed espletate su un prototipo messo a disposizione dal costruttore. 3. - Per potenza massima d'esercizio (Pg) di un motore diesel od a carbuazione azionante idrogetto, si intende quella accertata e definita ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, moltiplicata per il coefficiente C fornito dalla seguente formula: 75 3 C = 1 - ( ) P + 85 dove P (kW) e' appunto la potenza determinata per il motore in base alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 2 e 3 ed arrotondata secondo quanto stabilito al comma 2 lett. e) dell'articolo 13. 4. - La potenza massima d'esercizio, come definita al precedente comma 3, e' attribuibile ad un motore solo quando sia accoppiato con un idrogetto di tipo riconosciuto ai sensi del precedente comma 2, tale potenza non deve essere limitata mediante interventi di qualunque tipo messi in atto sui motori. 5. - In ogni caso non possono essere sottoposti alla prova di omologazione di cui al presente decreto i motori azionanti idrogetto con potenza massima dichiarata dal costruttore uguale o inferiore a 18.4 kW (25 cv) qualora essi superino le cilindrate massime di seguito specificate: a) motori diesel 1600 cm3 b) motori a carburazione a due tempi 670 cm3 c) motori a carburazione a quattro tempi 1070 cm3 Art. 5 - Motori elettrici 1. - Per potenza massima di esercizio dei motori elettrici destinati alle unita' da diporto, s'intende la potenza che il motore puo' sopportare con tutta sicurezza e senza che vengano superate le sovratemperature ammissibili in relazione alla classe di isolamento prevista, dopo 3 ore di funzionamento alla potenza continuativa. 2. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con la prova al banco secondo la seguente procedura a) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato, b) 1 ora alla potenza massima di esercizio. 3. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio. 4. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dall'albero motore e, pertanto, in generale e' necessario accoppiare le flange dell'albero motore al freno. 5. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 6. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori normali senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 7. - Durante la prova deve essere rilevata ad intervalli regolari l'intensita' di corrente assorbita A. 8. - La prova, interrotta per avaria od altri motivi deve essere ripetuta per intero. Art. 6 - Condizioni standard di riferimento e metodo di correzione della potenza 1. - Le condizioni standard cui devono essere riferite le potenze definite ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sono le seguenti: a) temperatura ambiente: Tr = 298 K (25›C); b) pressione barometrica: Pr = 100 kPa; c) umidita' relativa (effe)r = 30%; d) temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, Tcr, da assumere pari a 298 K (25›C) se la refrigerazione e' a circuito aperto e pari a 350 K (77›C) se la refrigerazione e' a circuito chiuso (deve essere indicato nel verbale delle prove il valore scelto per Tcr) 2. - La potenza misurata, quando necessario deve essere corretta per riportarla alle condizioni standard con il seguente metodo: Px Pr = (alfa) 1 (alfa) = K - 0,7 ( 1 - K ) ( - 1 ) (ni) in cui: P = potenza in kW; a = fattore di correzione della potenza; px - a(effe)x psx m Tr n Tcr s K = ( ) ( ) ( ) pr - a(effe)r psr Tx Tcx p = pressione barometrica, in kPa; Ps = pressione del vapore saturo, in kPa; (omega) = umidita' relativa, %; T = temperatura dell'aria, in gradi K; Tc = temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, in gradi K; (ni) = rendimento meccanico (vedere nota a) 3. - I valori con l'indice r sono quelli riferiti alle condizioni standard, i valori con l'indice x sono quelli misurati 4. - I valori dei coefficienti a, m, n, s sono dati dalla seguente tabella:
Tipo di motore
Funzionamento
Condizioni limitative
a
m
n
s
Diesel Senza turbosoffiante (vedere nota b) ___ Con turbosoffiante senza raffreddamento dell'aria di sovralimentazione ___ Con turbosoffiante con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione Potenza limitata da ragioni termiche ___ Potenza limitata da eccesso di aria ___ Motori a 4 tempi a bassa e media velocita' 0 _ 1 _ 0 _ 0 1 ___ 1 ___ 0,7 ___ 0,7 1 _ 0,75 _ 2 ____ 1,2 0 _ 0 _ 0 _ 0
A carbu- razione Aspirazione naturale 1 1 0,5 0
Note: a) Il valore del rendimento meccanico deve essere dichiarato e documentato dal costruttore. In mancanza di quanto sopra si assume (ni) = 0,8. b) Nel dichiarare la potenza dei motori diesel senza turbosoffiante il costruttore deve specificare se la potenza e' limitata da ragioni termiche o per eccesso di aria.
Capitolo II
Capitolo II EFFETTUAZIONE DELLE PROVE Art. 7 - Domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti 1. - Per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti, il costruttore deve presentare domanda ad uno degli enti tecnici, corredata della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8. 2. - La domanda deve essere firmata dal costruttore e deve indicare il luogo dove debbono essere scelti dall'ente tecnico gli esemplari dei motori da sottoporre alle prove, il laboratorio presso il quale si intenda effettuare le prove o la persona responsabile che partecipera' alle prove stesse. Nel caso in cui nella domanda venga indicato il laboratorio dell'ente tecnico e le prove non possano essere ivi effettuate, il costruttore dovra' indicare presso quale altro laboratorio intenda effettuare le prove stesse. 3. - Alla domanda deve essere allegata, inoltre, l'attestazione del versamento previsto dalla tabella annessa alla Legge 11 febbraio 1971. n 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 - Allegati alla domanda di cui all'articolo 7 1. - Alla domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti devono essere allegati gli atti tecnici costituiti da una dettagliata monografia del motore, con l'indicazione, in particolare, delle seguenti caratteristiche: A) per i motori di tipo diesel: a) sigla di individuazione del tipo di motore; b) numero dei tempi; c) numero dei cilindri; d) diametro dei cilindri; e) corsa degli stantuffi; f) cilindrata; g) rapporto geometrico di compressione; h) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione; i) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione; l) alzata massima e caratteristiche delle valvole; m) valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa, nonche' dei corrispondenti numeri di giri al minuto; n) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal motore e corrispondente potenza; o) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore per almeno un'ora; p) condizioni limitative (eccesso d'aria o ragioni termiche) per i motori senza turbosoffiante; q) tipo e caratteristiche dettagliate del sistema di iniezione relativa taratura e relativa sigla di individuazione r) tipo e taratura degli iniettori; s) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed eventuale sistema di refrigerazione ; t) tipo di raffreddamento del motore; u) caratteristiche del combustibile previsto; v) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto; w) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per la loro determinazione); z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera la massa del serbatoio riempito a meta'), B) per i motori a carburazione: a) sigla di individuazione del tipo del motore; b) numero dei tempi; c) numero dei cilindri; d) diametro dei cilindri; e) corsa degli stantuffi; f) cilindrata; g) rapporto geometrico di compressione; h) valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa, nonche' dei corrispondenti numeri di giri al minuto; i) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal motore e corrispondente potenza; l) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore per almeno un'ora; m) tipo e caratteristiche dettagliate del carburatore e dell'eventuale pompa di iniezione e relative sigle di individuazione; n) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione; o) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione; p) diagramma della distribuzione; q) alzata massima e caratteristiche delle valvole; r) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed eventuale sistema di refrigerazione ; s) tipo di raffreddamento del motore; t) sistema di accensione e relativa taratura; u) grado termico delle candele; v) tipo e taratura degli iniettori; w) caratteristiche del combustibile previsto; x) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto (nel caso in cui il lubrificante miscelato nel combustibile, precisare la relativa percentuale); y) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per la loro determinazione); z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera anche la massa del serbatoio riempito a meta'); C) per gli idrogetti: a) la sigla di individuazione dell'idrogetto; b) le dimensioni e la forma della bocca di presa e della condotta di aspirazione; c) il tipo della pompa; d) il diametro della girante, il numero ed il passo delle relative pale ed il rapporto area sviluppata/area disco; e) il diametro e la forma degli ugelli standard; f) i valori di potenza al freno dei motori ai quali puo' essere convenientemente accoppiato; g) il numero di giri al minuto corrispondenti; h) la massa dell'idrogetto, sia vuoto che con l'acqua operante, per ogni tipo di ugello previsto; D) per i motori elettrici: a) la sigla di individuazione del tipo del motore; b) tensione di alimentazione; c) valore della potenza massima di esercizio e della corrente assorbita a tale potenza; d) valore della potenza continuativa e della corrente assorbita a tale potenza; e) massimo numero dei giri al minuto sopportabili dal motore; f) numero di giri al minuto corrispondenti alle dette potenze; g) massa del motore. 2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati suelencati, ha facolta' di chiedere una documentazione tecnica suppletiva, qualora lo ritenga necessario. Art. 9 - Domanda per il rilascio del certificato di potenza di motori presentati in singolo esemplare 1. - Per il rilascio del certificato di potenza di un singolo esemplare di motore, deve essere presentata domanda ad uno degli enti tecnici (tramite l'ufficio marittimo o quello provinciale della motorizzazione civile che rilascera' il "Certificato d'uso" o la licenza di navigazione) corredata di tutte le indicazioni dirette a definire le caratteristiche fondamentali del motore e con allegata l'attestazione del versamento previsto dalla tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati elencati all'articolo 8, ha facolta' di chiedere una documentazione tecnica suppletiva, qualora lo ritenga necessario. Art. 10 - Data di effettuazione delle prove 1 - L'ente tecnico, non appena da parte degli interessati siano messi a disposizione del laboratorio i motori (ovvero il motore) da sottoporre alle prove, stabilisce la data di effettuazione delle prove stesse, dandone comunicazione agli interessati medesimi. Art. 11 - Caratteristiche del laboratorio e relativa strumentazione 1. - Il laboratorio deve essere munito di tutta la strumentazione necessaria per la determinazione delle grandezze caratteristiche da rilevare in applicazione delle presenti norme. 2. - Il costruttore deve assicurare la disponibilita' presso il laboratorio del personale e delle attrezzature occorrenti per l'effettuazione delle prove. 3. - Il freno adottato deve essere idoneo alla potenza erogata dal motore, nonche' regolarmente bilanciato e tarato. 4. - La precisione della bilancia dinamometrica del freno o di sistemi equivalenti deve essere entro i limiti di (+ o -) 2% dei valori della coppia nel campo da rilevare. 5. - Il numero dei giri al minuto puo' essere misurato sia con contagiri continuo che istantaneo, la cui precisione deve essere nei limiti di (+ o -) 2% dei valori del numero di giri nel campo da rilevare. 6. - La potenza calcolata sulla base dei valori misurati della coppia e del numero dei giri suddetti non deve presentare un errore superiore a (+ o -) 3%. 7. - Per il consumo del combustibile o della miscela olio-combustibile dovranno essere impiegati dispositivi aventi una precisione del (+ o -) 3% del valore da rilevare. 8. - Per la misura della pressione ambientale devono essere impiegati barometri con la precisione di (+ o -) 0,5%. 9. - Per la misura delle pressioni devono essere impiegati manometri aventi la precisione nei limiti di (+ o -) 5% del valore da rilevare. 10. - Per la misura delle temperature devono essere impiegati termometri aventi la precisione di (+ o -) 2›C. 11. - La temperatura dell'acqua di raffreddamento per i motori raffreddati ad acqua in ciclo aperto deve essere all'entrata del motore non inferiore a 293 K (20›C), e deve essere mantenuta il piu' possibile costante durante l'esecuzione della prova. 12. - I motori raffreddati ad aria devono essere provati in un ambiente la cui temperatura sia non inferiore a 293 K (20›C), e deve essere mantenuta il piu' possibile costante durante l'esecuzione della prova. 13. - Per quanto riguarda le prove dei motori fuoribordo, il laboratorio deve essere munito di un'apposita vasca nella quale va immerso il piede del motore. La sistemazione di prova deve essere tale che gli organi in movimento (albero portelica ed albero di trasmissione di collegamento al freno) non vengano in contatto con l'acqua della vasca. 14. - Lo scarico dei gas deve essere convogliato fuori della sala prove all'atmosfera senza provocare sensibili contropressioni allo scarico. 15. - La temperatura dell'acqua nella vasca deve essere non inferiore a 293 K (20›C) e deve essere mantenuta il piu' possibile costante durante l'esecuzione della prova. Art. 12 - Scelta del motore prototipo da sottoporre alla prova 1. - Per l'omologazione, il motore prototipo da sottoporre alla prova deve essere scelto dall'ente tecnico nel seguente modo: a) per motori di potenza massima di esercizio dichiarata inferiore a 18,4 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 10 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore; b) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata uguale o superiore a 18,4 kW, ma inferiore a 75 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore; c) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata uguale o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 3 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore; d) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata maggiore di 150 kW, la prova va eseguita sul motore messo a disposizione dal costruttore. 2. - Il motore da sottoporre a prova deve essere conforme in tutti i suoi organi alle caratteristiche dichiarate dal costruttore per i motori dello stesso tipo di normale produzione. Esso, inoltre, deve avere le stesse tarature e le stesse regolazioni previste per i detti motori. Esso, infine, deve essere munito di tutti gli accessori, compresa la eventuale carenatura, con l'esclusione dell'elica, cosi' come posto in vendita 3. - Il motore scelto per la prova deve essere opportunamente imballato e sigillato e portato al laboratorio in modo che esso non venga manomesso o alterato. 4. - I motori da produrre in serie devono essere contrassegnati con un numero od una sigla alfa numerica di identificazione, direttamente stampigliati sul motore in maniera da non poter essere alterati, asportati o sostituiti. Art. 13 - Effettuazione delle prove 1. I motori da provare devono essere stati preliminarmente sottoposti ad un ciclo di rodaggio secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed alla presenza della persona responsabile che partecipa alle prove. 2. - Il ciclo di prova stabilito dalle presenti norme sara' effettuato tenendo conto delle seguenti precisazioni: a) per motori diesel la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata al numero di giri al minuto dichiarati dal costruttore; b) per i motori a carburazione la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, al numero di giri al minuto dichiarati dal costruttore, salvo quanto specificato alla successiva lettera e); c) la potenza massima di esercizio (riferita alle condizioni standard) sara' quella dichiarata dal costruttore, sempre che la differenza tra valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) e valore dichiarato sia risultato in valore assoluto inferiore o uguale alla tolleranza complessiva di misura, pari al 3%; d) in caso diverso, per la potenza massima di esercizio sara' assunto il valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) arrotondato come di seguito indicato, e) per potenza massima di esercizio superiore a 18,4 kW, l'arrotondamento sara' fatto nel limite di 0,5 kW, per potenze inferiori od uguali a 18,4 kW e superiori a 6 kW nel limite di 0,2 kW e per potenze inferiori od uguali a 6 kW nel limite di 0,125 kW; f) per valore medio misurato si intende la media di quattro valori misurati durante le prove di funzionamento alla massima potenza di esercizio dopo le tre ore di funzionamento alla potenza continuativa; g) i rilevamenti dei dati devono essere effettuati dopo ogni periodo di funzionamento di 15 minuti h) nell'arco di tempo in cui si effettuano i rilevamenti suddetti i valori di coppia al freno e del numero di giri al minuto devono rimanere entro i limiti di precisione indicati all'articolo 11. i) i consumi specifici di combustibile o di miscela olio-combustibile saranno riferiti alla potenza massima di esercizio, non corretta, effettivamente erogata dal motore durante il rilevamento; l) per i motori a carburazione l'ente tecnico puo', a suo esclusivo giudizio, rilevare preliminarmente al banco la curva caratteristica del motore con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, fino al numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore, per accertare che la potenza massima di esercizio, dichiarata dal costruttore, sia praticamente coincidente con la massima potenza che il motore puo' erogare, m) in caso contrario, il costruttore dovra' dimostrare tecnicamente che i giri al minuto dichiarati sono effettivamente i massimi sopportabili dal motore e che, comunque, essi non possono essere superati in relazione ai tipi di eliche previste dal costruttore medesimo; n) per i motori elettrici le disposizioni di cui alle lettere precedenti non sono applicabili. Le prove devono essere effettuate in accordo alle norme C.E.I. applicabili. Art. 14 - Ripetizione delle prove 1. - Il costruttore ha facolta' di chiedere la ripetizione delle prove. In tal caso le prove sono effettuate su almeno due altri motori dello stesso tipo da scegliersi con le modalita' stabilite al precedente articolo 12. Art. 15 - Verbale delle prove sul motore o degli accertamenti sull'idrogetto 1. - Il verbale delle prove o degli accertamenti, predisposto dall'ente tecnico, deve essere firmato anche dalla persona incaricata dal costruttore di partecipare alle prove. 2. - A tale verbale, nel caso di omologazione del prototipo di un motore, deve essere allegato un prospetto contenente tutti i dati caratteristici del motore ed una dichiarazione del costruttore attestante che il motore provato b del tutto identico ai motori di normale produzione dello stesso tipo e regolato allo stesso modo. 3. - Per quanto riguarda gli idrogetti occorre inoltre allegare al verbale un prospetto con tutti i dati caratteristici dell'idrogetto ed una dichiarazione del costruttore attestante che l'idrogetto verificato e' del tutto identico a quelli di normale produzione dello stesso tipo. Art. 16 - Atto di omologazione del motore o di riconoscimento dell'idrogetto 1. - L'atto di omologazione del motore, compilato in base alle indicazioni contenute nel verbale delle prove, o l'atto di riconoscimento dell'idrogetto, compilato in base alle indicazioni contenute nel verbale di accertamento, sono rilasciati al costruttore dal Registro italiano navale, per conto del Ministero della marina mercantile, qualora le prove stesse o gli accertamenti siano stati effettuati dal predetto ente oppure dal Ministero dei trasporti, qualora le prove o gli accertamenti siano stati effettuati dall'ente tecnico di detto Ministero. 2. - Quando le prove sono effettuate dal Registro italiano navale, detto ente invia al Ministero della marina mercantile e a quello dei trasporti la copia dell'atto di omologazione. Qualora lo ritengano necessario i predetti Ministeri possono chiedere al Registro italiano navale copia del verbale delle prove ed ogni altro documento necessario. 3. - Quando le prove sono effettuate dall'ente tecnico del Ministero dei trasporti, tale Ministero trasmette l'atto di omologazione al Ministero della marina mercantile ed al Registro italiano navale i quali se lo ritengono necessario, possono chiedere anche la copia del verbale delle prove ed ogni altro documento necessario. 4. - Gli estremi dell'atto di riconoscimento dell'idrogetto devono essere stampigliati sull'idrogetto in posizione facilmente visibile. Art. 17 - Dichiarazione di conformita' 1. - Per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato il costruttore deve rilasciare una dichiarazione di conformita' redatta come da Modello allegato alle presenti norme. Art. 18 - Rilascio delle certificazioni relative ai motori 1. - Il certificato d'uso o la licenza di navigazione (parte apparato motore) vengono compilati dalle Autorita' Marittime o dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sulla base della dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore a seguito della omologazione intervenuta per effetto delle prove eseguite da uno degli enti tecnici. Art. 19 - Certificazione della potenza massima di esercizio di motori prsentati in singolo esemplare 1. - La certificazione della potenza massima di esercizio rilasciata per il singolo motore provato al banco, deve recare i dati, desunti dal verbale, necessari per la compilazione del documento di bordo relativo a tale motore Art. 20 - Accertamento della potenza massima di esercizio di motori presntati in singolo esemplare 1. - L'accertamento della potenza massima di esercizio di un motore presentato in singolo esemplare e' subordinato all'espletamento delle stesse prove indicate all'articolo 13, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, sempre che l'ente tecnico a proprio motivato giudizio e sotto la propria responsabilita' non ritenga di poter omettere talune delle prove sopra richiamate 2. - Per i motori presentati in singolo esemplare che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino anche nella sigla di individuazione del tipo o modello identici ad altro motore gia' omologato, possono essere assunti, ai fini dell'accertamento della potenza massima, i risultati rilevati nelle prove di omologazione Art. 21 - Accertamento della potenza massima dl esercizio di motori derivati 1. - La ditta che modifica i motori di altro costruttore puo' richiedere l'omologazione del prototipo del motore derivato, a condizione che presenti l'assenso del costruttore del motore originario, in cui siano indicate, tra l'altro, la denominazione di entrambi i motori e le eventuali condizioni tecniche che devono essere osservate nella modifica. Art. 22 -Accertamento della potenza massima di esercizio del motori esistenti originariamente installati a bordo di unita' non da diporto 1. - Per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori esistenti originariamente installati su unita' non destinate alla navigazione da diporto, si applicano le norme contenute nell'articolo 20 tenendo conto dei dati indicati nei documenti di bordo e di altre eventuali indicazioni fornite dal costruttore del motore. Capitolo III DISPOSIZIONI GENERALI Art. 23 1. - Le prove per l'omologazione del prototipo dei motori di cui al Capitolo II debbono essere effettuate entro tre mesi dalla data di messa a disposizione del motore, salvo il caso in cui non sia possibile rispettare tale termine per cause di forza maggiore. Art. 24 1. - Qualora, nel caso di motori presentati in singoli esemplari, sussistano giustificati motivi che impediscano di effettuare in tempo utile tutte le prove o gli accertamenti richiesti dal presente decreto, l'ente tecnico puo' rilasciare un certificato di potenza provvisorio con validita' di 6 mesi. 2. - Per il rilascio l'ente tecnico effettua almeno i seguenti controlli ed accertamenti: a) esame della documentazione tecnica di cui all'art. 8; b) controllo visivo del motore; c) prova di funzionamento sotto carico per almeno un'ora a regimi vari. 3. - Nei casi predetti il certificato d'uso, o la licenza di navigazione (parte apparato motore), avranno la stessa validita' del certificato di potenza predetto e non potranno essere rinnovati o prorogati. Art. 25 1. - Oltre che i motori omologati o riconosciuti ai sensi delle presenti norme, possono altresi' essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto quei motori fabbricati e/o legalmente commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea che, pur non rispondendo completamente alle norme del presente decreto, ne soddisfino comunque le esigenze essenziali 2. - A tal fine l'ente tecnico provvede a: a) esaminare la documentazione tecnica di cui all'art 8; b) verificare che i valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa risultanti dal verbale delle prove gia' effettuate soddisfino rispettivamente le condizioni di cui al comma 6 art 2, comma 6 art. 3, comma 3 art. 5; c) verificare che la potenza misurata sia stata corretta per riportarla alle condizioni standard con il metodo di cui all'art. 6 3. - Subordinatamente a quanto sopra, l'ente competente ai sensi dell'articolo 16 procedera' all'omologazione dei suddetti motori sulla base della documentazione fornita all'atto della domanda di omologazione dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita'. 4. - Tale documentazione dovra' contenere: a) l'indicazione della regolamentazione tecnica o dei procedimenti di fabbricazione seguiti dal fabbricante; b) l'indicazione delle prove gia' effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro in cui il motore e' fabbricato o comunque gia' commercializzato e copia dei certificati rilasciati dai suddetti laboratori oppure la certificazione rilasciata da un organismo notificato relativa alla garanzia di qualita' in conformita' alle norme della serie EN 29000. 5. - Qualora le suddette esigenze non dovessero essere soddisfatte o lo fossero solo parzialmente, l'ente competente ai sensi dell'articolo 16, sottopone il prototipo a quelle prove previste dalla presente normativa per le quali siano risultate disparita' nella documentazione prodotta. In tal caso l'ente medesimo ne da' comunicazione scritta e motivata all'interessato stabilendo la data di effettuazione delle prove stesse entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di omologazione. 6. - In caso di diniego dell'omologazione l'ente competente ai sensi dell'articolo 16, entro 90 giorni dalla data di conclusione delle prove, ne da' comunicazione scritta e motivata all'interessato indicando l'organo presso il quale tale atto puo' essere impugnato unitamente ai termini di decadenza entro i quali tale ricorso deve essere presentato. 7. - La procedura suindicata si applica anche nei confronti delle domande per il rilascio del certificato di potenza di motori presentati in singolo esemplare qualora questi corrispondano a un prototipo gia' omologato o comunque legalmente commercializzato in un altro Stato membro. .................................................................... .................................................................... .................................................................(1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' per motori marini di tipo omologato utilizzati per le unita' da diporto N. .................... Si dichiara ai fini di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, che il motore sottoindicato e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione con atto n. ............. in data ........................... rilasciato da ....................................................(2) Fabbricante del motore .............................................. Sede ................................................................ Tipo di motore ...................................................(3) Modello ..........................................................(4) Sigla di individuazione ............................................. Numero di matricola ................................................. Anno di fabbricazione ............................................... .................................................................(5) (1) Denominazione o ragione e sede legale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'. (2) Indicare l'ente tecnico. (3) Fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo. (4) Nel caso di motore conforme in tutte le sue parti ad un prototipo gia' omologato con altra sigla, e' consentito indicare sia la nuova sigla che la vecchia, ad esempio: - 304 E (ex JA 303) oppure IA 504 (ex SIA 504). (5) Firma del rappresentante legale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'. Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)