LEGGE 11 novembre 1994, n. 672
Entrata in vigore della legge: 8/12/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonche' dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Accordo - art. 1
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993. ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ROMANIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati " Stati membri ", e la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate " Comunita' ", da una parte, e la Romania, dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunita', e i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990, CONSIDERANDO le possibilita' di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania, CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione, RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunita', il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia al fine di istituire un'economia di mercato, CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento "La sfida del cambiamento" della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia, CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' uno dei suoi fondamenti, PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale, TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, CONSAPEVOLI della necessita' di creare le condizioni necessarie per la liberta' di stabilimento, per la liberta' di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali, TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo, CONVINTI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: PER IL REGNO DEL BELGIO: Willy CLAES, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro federale degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPACONSTANTINOU, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro degli Affari esteri: PER LA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, Ministro di Stato, Ministro degli Affari esteri; PER L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari esteri; PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DEI PAESI BASSI: P. KOOIJMANS, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE: J.M. DURAO BARROSO, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Douglas HURD, Ministro degli Affari esteri; PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri del Regno di Danimarca, Presidente in esercizio delle Comunita' economiche europee; Leon BRITTAN, Membro della Commissione; H. VAN DEN BROEK, Membro della Commissione; PER LA ROMANIA: Nicolae VACAROIU, Primo ministro; Teodor Viorel MELESCANU, Ministro di Stato, Ministro degli Affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico della Romania; - gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale; - sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia; - creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunita'. A tal fine, la Romania dovra' adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.
Accordo - art. 2
TITOLO I DIALOGO POLITICO ARTICOLO 2 Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunita' e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico: - favorisce la piena integrazione della Romania nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica; - conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti; - contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilita' in tutta Europa.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione delle Comunita' europee, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.
Accordo - art. 6
TITOLO II PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunita' tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo III.
Accordo - art. 8
TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunita' e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Accordo - art. 9
CAPITOLO I Prodotti industriali ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Romania elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo. 3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali e contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15% del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato. 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati IV, V E VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80% del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60% del dazio di base; - sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50% del dazio di base; - sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35% del dazio di base; - otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20% del dazio di base; - nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0% del dazio di base. 5. I prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformita' a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4. 6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dati doganali sulle importazioni si applicano anche ai dati doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 13
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