LEGGE 11 novembre 1994, n. 672

Type Legge
Publication 1994-11-11
Ultimo aggiornamento 1994-12-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 8/12/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Art. 2

1.Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonche' dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accordo - art. 1

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993. ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ROMANIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati " Stati membri ", e la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate " Comunita' ", da una parte, e la Romania, dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunita', e i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990, CONSIDERANDO le possibilita' di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania, CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione, RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunita', il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia al fine di istituire un'economia di mercato, CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento "La sfida del cambiamento" della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia, CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' uno dei suoi fondamenti, PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale, TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, CONSAPEVOLI della necessita' di creare le condizioni necessarie per la liberta' di stabilimento, per la liberta' di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali, TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo, CONVINTI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: PER IL REGNO DEL BELGIO: Willy CLAES, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro federale degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPACONSTANTINOU, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro degli Affari esteri: PER LA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, Ministro di Stato, Ministro degli Affari esteri; PER L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari esteri; PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO DEI PAESI BASSI: P. KOOIJMANS, Ministro degli Affari esteri; PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE: J.M. DURAO BARROSO, Ministro degli Affari esteri; PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Douglas HURD, Ministro degli Affari esteri; PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri del Regno di Danimarca, Presidente in esercizio delle Comunita' economiche europee; Leon BRITTAN, Membro della Commissione; H. VAN DEN BROEK, Membro della Commissione; PER LA ROMANIA: Nicolae VACAROIU, Primo ministro; Teodor Viorel MELESCANU, Ministro di Stato, Ministro degli Affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico della Romania; - gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale; - sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia; - creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunita'. A tal fine, la Romania dovra' adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.

Accordo - art. 2

TITOLO I DIALOGO POLITICO ARTICOLO 2 Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunita' e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico: - favorisce la piena integrazione della Romania nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica; - conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti; - contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilita' in tutta Europa.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione delle Comunita' europee, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

Accordo - art. 6

TITOLO II PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunita' tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunita' e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I Prodotti industriali ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Romania elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo. 3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali e contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15% del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato. 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati IV, V E VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80% del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60% del dazio di base; - sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50% del dazio di base; - sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35% del dazio di base; - otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20% del dazio di base; - nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0% del dazio di base. 5. I prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformita' a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4. 6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dati doganali sulle importazioni si applicano anche ai dati doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Romania. 2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Romania abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunita', fatta eccezione per la tassa dello 0,5 % ad valorem per le formalita' doganali, che sara' abolita in base al seguente calendario: - al termine del terzo anno, la tassa e' ridotta allo 0,25 % ad valorem; - entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la tassa e' eliminata.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. La Comunita' e la Romania aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Romania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore dell'accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Romania all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX, che sono progressivamente ridotte e saranno eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel prodotto stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Romania. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Romania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II Agricoltura ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Romania. 2. Per " prodotti agricoli " si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1 - 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Romania applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio nella forma esistente alla data della firma del presente accordo. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Romania elencati negli allegati XIa e XIb beneficiano della riduzione dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato. 3. All'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita'. 4. La Comunita' e la Romania si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIIa, XIIb e XIII, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita', del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. 6. Vista la necessita' di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunita' e della Romania, nonche' l'intenzione della Romania di diventare membro della Comunita', le parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalita' pratiche delle rispettive politiche.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III Prodotti della pesca ARTICOLO 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Romania coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 1. La Comunita' e la Romania si riconoscono a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIV e XV in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni esposte nei suddetti allegati. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21. 2. Quando la situazione lo consentira', il Consiglio di associazione esaminera' la possibilita' di concludere un accordo sui prodotti della pesca tra le parti.

Accordo - art. 25

TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CAPITOLO IV Disposizioni comuni ARTICOLO 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1, 2 o 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 1. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Romania, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Romania, ne' si rendono piu' restrittive quelle esistenti. 3. Tutti i nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, tutti gli oneri d'effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali dazi o oneri, e tutte le nuove restrizioni quantita- tive, tutti gli oneri di effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali restrizioni o oneri introdotti in Romania successivamente all'inizio dei negoziati sono aboliti entro e non oltre l'entrata in vigore dell'accordo. 4. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Romania e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Romania sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 La Romania puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Romania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Romania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Gli Stati membri e la Romania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Romania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tale fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni. a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve accedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralita', da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse nazionali; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Romania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI CAPITOLO I Circolazione dei lavoratori ARTICOLO 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Romania accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Romania accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39. 2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Romania o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori rumeni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi di favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessita' della Romania e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Romania, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Romania nei modi specificati all'articolo 89.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II Stabilimento ARTICOLO 45 1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini rumeni e per le attivita' di societa' e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari e per le attivita' di societa' e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle societa' e ai cittadini comunitari per alcune attivita' economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attivita' bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991, la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alla proprie societa' per lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita'. Per quanto riguarda le suddette attivita' bancarie, il trattamento nazionale e' riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' e ai cittadini rumeni. 5. Ai fini del presente accordo, a) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie; b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa'; c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 - 4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni. 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le societa' comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda la proprieta' pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attivita' di compravendita o di agenzia nel settore delle proprieta' immobiliari e delle risorse naturali. La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo. La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela agli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Romania l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente nella Romania e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, per motivi cautelari.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 1. Ai fini del presente accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' rumena" si intende una societa' o un' impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Romania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Romania. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Romania dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Romania, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Romania. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli stati membri o della Romania stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Romania e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Romania, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Romania in conformita' delle rispettive legislazioni. 3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunita' e della Romania si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Romania. 4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 Ai fini del presente accordo, per " servizi finanziari " si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVIII. Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIII.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione; - siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Romania; - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini rumeni in un determinato settore o ramo d'attivita' in Romania; - o siano nuove industrie in Romania. Le suddette misure: (i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; (ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione; (iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Romania successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Romania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle societa' o ai cittadini rumeni. Su richiesta della Romania, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessita', il Consiglio di associazione puo' decidere di prolungare il periodo di cui al punto a) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Romania riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Romania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Romania, fatta eccezione per quanto il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Romania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Romania puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI CAPITOLO II Stabilimento ARTICOLO 53 1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Romania e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Romania e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Romania, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego. 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "societa'" , e' il seguente: a) alti dirigenti superiori di una societa' principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti: - direzione della societa' oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; - facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale. b) Persone impiegate da una societa' che possiedano un'elevata o non comune: - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che richieda specifiche conoscenze tecniche; - preparazione essenziale per l'attivita' della societa', il materiale di ricerca, i metodi e la gestione. Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute. Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la societa' interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. 2. Esse non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini rumeni e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse interessate alle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III Prestazione di servizitra la Comunita' e la Romania ARTICOLO 56 1. Le parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o rumeni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Romania e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Romania, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: 1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa. 2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato; b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide; c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo. 5) Durante il periodo transitorio, la Romania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV Disposizioni generali ARTICOLO 59 1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54. 2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS). 3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Romania conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Romania nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I Pagamenti correnti e movimenti di capitale ARTICOLO 60 Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformita' del presente accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati membri e la Romania rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del Titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Romania come lavoratori autonomi ai sensi del Titolo IV, capitolo II. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Romania, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Romania e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti. 4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Romania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62 1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63 In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta rumena ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Romania puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Romania nell'ambito del FMI. La Romania applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Romania informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico ARTICOLO 64 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Romania: (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; (ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Romania, o in una sua parte sostanziale; (iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. 4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Romania venga valutato tenendo conto del fatto che la Romania va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Romania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III - la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o la Romania ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e - non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti. 7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65 1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Romania abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Romania, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La comunita' o la Romania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento del presente accordo i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori).

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67 1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti. 2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68 1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese rumene definite dall'articolo 49 dell'accordo possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie. Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 49 del presente accordo, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Romania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Romania a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalita' di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene. Le imprese comunitarie stabilite in Romania a titolo di filiali ed agenzie, def- inite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Romania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Romania, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III Ravvicinamento delle legislazioni ARTICOLO 69 Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Romania nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Romania a quella della Comunita'. La Romania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70 Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, previdenza sociale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della sa- lute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71 La Comunita' fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti

Accordo - art. 72

TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA ARTICOLO 72 1. La Comunita' e la Romania avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Romania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Romania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73 Cooperazione industriale 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere: - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato; - la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato rumeni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente; - la ristrutturazione dei singoli settori; - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita; - il trasferimento di tecnologia e know-how. 2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Romania, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Romania. 2. La cooperazione si prefigge quanto segue: - la creazione e miglioramento, in Romania, di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti, - la conclusione di accordi tra Stati membri e Romania per la promozione e la tutela degli investimenti, - l'applicazione di adeguate disposizioni per il trasferimento dei capitali, - il miglioramento della tutela degli investimenti, - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica in Romania, - scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75 Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformita' 1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, la cooperazione punta a: - promuovere il rispetto, da parte della Romania, delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari; - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione delle conformita' europee; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Romania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC). 3. La Comunita' fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche e attivita' in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro); - attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Romania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77 Istruzione e formazione 1. Le parti cooperano al fine di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Romania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto della priorita' della Romania. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sara' istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto, si potrebbe anche contemplare una partecipazione della Romania ad altri programmi comunitari. 2. La cooperazione si concentrera' in particolare sui seguenti settori: - riforma del sistema scolastico e di formazione rumeno; - formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi; - cooperazione tra universita' e tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani; - promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni; - reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi; - insegnamento delle lingue comunitarie; - formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria e sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la traduzione tra il romeno e le lingue comunitarie; - sviluppo della teledidattica e delle nuove tecnologie di formazione; - concessione di borse di studio e di ricerca; - fornitura di materiali ed attrezzature per la formazione. Al fine di promuovere l'integrazione della Romania rispetto al livello comunitario delle strutture scolastiche e degli istituti di ricerca, come sancito dall'articolo 76, la Comunita' prende misure adeguate per facilitare la cooperazione della Romania con le opportune istituzioni europee. Tale collaborazione puo' comprendere la partecipazione della Romania alle attivita' delle suddette istituzioni, nonche' l'apertura di filiali di tali istituzioni in Romania. Gli obiettivi dell'apertura di queste filiali dovrebbero concentrarsi sulla preparazione di studiosi, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione a intervenire nel processo di integrazione europea e di cooperazione con le istituzioni comunitarie.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78 Agricoltura e settore agroindustriale 1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Romania, cercando in particolare di: - sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione dell'impiego dei terreni agricoli, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttivita', la qualita' e l'efficienza mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione; - promuovere la complementarita' nel settore agricolo; - promuovere lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Romania; - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing; - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (compresi i trattamenti di ionizzazione), ai fini di una graduata armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli; - creare e promuovere un'efficace cooperazione per quanto riguarda i sistemi informativi in campo agricolo; - sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualita' compatibili con i modelli comunitari; - scambiare informazioni relative alla politica agricola e legislativa; - fornire assistenza tecnica e trasferire know-how alla Romania in merito al sistema di fornitura di latte alle scuole. 2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79 Energia 1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo. 2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica; - gestione e formazione nel settore energetico; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - sviluppo delle risorse energetiche; - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - settore dell'energia nucleare; - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita'; - settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura; - ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, che potrebbe comprendere incentivi per la costituzione di joint venture; - trasferimento di tecnologia e know how, ivi comprese, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficienti.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80 Cooperazione nel settore nucleare 1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare. 2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori: - misure industriali per la sicurezza operativa delle centrali nucleari rumene; - sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari; - sviluppo della legislazione e dei regolamenti rumeni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse; - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione; 3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazione e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA ARTICOLO 81 Ambiente 1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario. 2. La cooperazione puntera' a combattere il deterioramento dell'ambiente, in particolare nei seguenti settori: - controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale; - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale; - riassetto ecologico; - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti ed efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali; - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche; - qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (Danubio, Mar Nero); - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea; - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento chimico; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita'; - pianificazione dell'uso del territorio, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso di strumenti economici e fiscali; - cambiamento del clima planetario; - istruzione e consapevolezza ambientale. 3. La cooperazione avverra' principalmente tramite: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'uso sicuro e non nocivo per l'ambiente delle biotecnologie; - programmi di formazione; - attivita' di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' stata creata dalla Comunita') e internazionale; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche; - studi di impatto ambientale.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82 Gestione delle risorse idriche Le parti collaborano in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare: - utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri; - armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica); - modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83 Trasporti 1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Romania di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - facilitare il transito dei vettori comunitari per la Romania, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato; - raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni; - la fornitura di risorse per sviluppare le infrastrutture dei trasporti in Romania. 3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti: - costruzione e ammodernamento della rete stradale, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito; - gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, portuali e aeroportuali; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, per quanto riguarda i trasporti; - miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo; - definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunita'; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti in conformita' a quanto previsto all'articolo 76.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84 Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive 1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti; - attivita' di formazione e consulenza; - trasferimenti di tecnologia; - designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali. 2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari: - ammodernamento della rete di telecomunicazioni rumena e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana - ammodernamento dei servizi postali e radiotelevisivi della Romania, ivi compresi gli aspetti legali e regolamentari.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85 Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari e cooperazione nel settore della revisione dei conti 1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Romania. a) La cooperazione si concentra sui seguenti elementi: - adozione di un sistema contabile compatibile con le norme europee; - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari; - sviluppo della vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari; - compilazione di glossari terminologici; - scambio di informazioni sulle leggi in vigore e in fase di preparazione. b) A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione. 2. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di revisione dei conti in Romania, basati su metodi e procedure uniformi della Comunita'.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86 Politica monetaria Su richiesta delle autorita' rumene, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Romania per giungere all'introduzione della piena convertibilita' del leu e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo rumeno a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87 Riciclaggio del denaro 1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88 Sviluppo regionale 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure: - scambio di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Romania per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 89

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