DECRETO 16 settembre 1994, n. 657

Type Decreto
Publication 1994-09-16
Ultimo aggiornamento 1994-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/12/1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanita', con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;

Considerato che le autorizzazioni alla pubblicita' per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;

Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;

Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui e' ubicata la struttura sanitaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

F i n a l i t a'

1.Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' sanitaria.

2.La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

3.La disciplina si applica, altresi', alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992 e' il seguente: "3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Targhe

3.Il testo, riguardante le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonche' i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4.Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita'; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3

Insegne

Art. 4

Inserzioni

2.Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attivita' esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attivita' oltre che di informazione.

3.Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonche' di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

Art. 5

Cartelli segnaletici

1.Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui e' ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6

Autorizzazioni

1.Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicita', concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, e' autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7

Norma transitoria

1.Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 316

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