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LEGGE 30 novembre 1994, n. 655

Current text a fecha 1994-11-30

Entrata in vigore della legge: 1/12/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

POLI BORTONE, Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI _ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 561. All'articolo 2, al comma 4, le parole: "della guardia costiera delle capitanerie di porto" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto".