LEGGE 6 dicembre 1994, n. 673
Entrata in vigore della legge: 10/12/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1994, N. 571. All'articolo 3: al comma 1, le parole: "A far data dal 18 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 30 aprile 1995". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "alla data del 18 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995"; al comma 4, le parole: "anteriormente al 18 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 30 aprile 1995". All'articolo 5: al comma 1, le parole: "alla data del 18 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995". All'articolo 6: al comma 1, le parole: "18 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituita dalla seguente: 'e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;'. 2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformita' alle norme vigenti al momento delle nomine stesse". L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' inserito il seguente: 'Art. 8-bis. (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio'". Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. - 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: 'Art. 13 (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonche' i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza'. 2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' abrogato". All'articolo 13: al comma 1, nel capoverso, le parole: "19 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 maggio 1995". All'articolo 14: al comma 1, le parole: "e dal comma 2 dell'articolo 8" sono soppresse; e le parole: "dagli articoli 9 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9". All'articolo 17: al comma 1, le parole: "tra il 20 e il 30 ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 20 ed il 30 marzo 1995".
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