LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689
Entrata in vigore della legge: 20/12/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
Art. 3
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.
2.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.
Art. 4
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 5
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Gli Stati contraenti della presente Convenzione, Animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze della Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessita' di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile, Consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme, Riconoscendo che e' auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranita' di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino, Considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuira' alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessita' di tutta l'umanita' ed, in particolare, degli interessi e delle necessita' specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste, Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, cosi' come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanita' e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati, Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai Principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta, Affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Uso dei termini e ambito d'applicazione 1. Ai fini della presente Convenzione: 1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale; 2) per "Autorita'" s'intende l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini; 3) per "attivita' nell'Area" s'intende ogni attivita' di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area; 4) Per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attivita' marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali. 5) a) Per "immissione" si intende: i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; b) il termine "immissione" non include: i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purche' non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purche' tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione. 2. 1) Per gli "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione e' in vigore. 2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo 1. La sovranita' dello Stato costiero si estende, al di la' del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. 3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Larghezza del mare territoriale Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Limite esterno del mare territoriale Il limite esterno del mare territoriale e' la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto piu' prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Linea di base normale Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Scogliere affioranti Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Linee di base diritte 1. Nelle localita' dove la linea di costa e' profondamente incavata e frastagliata, o vi e' una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si puo' impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. 2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa e' altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea piu' avanzata e', anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione. 3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale dalla costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. 4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni similari che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale. 5. Nei casi in cui il metodo delle linee di base diritte e' applicabile in virtu' del numero 1, si puo' tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso. 6. Il metodo delle linee di base diritte non puo' essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Acque interne 1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato. 2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Foci dei fiumi Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base e' una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Baie 1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di piu' di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non e' considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura. 3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e le linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha piu' di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura e' compresa nella superficie delle acque dell'insenatura. 4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si puo' tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne. 5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette "baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Porti Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti piu' esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Rade Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Bassifondi emergenti a bassa marea 1. Un bassofondo emergente a bassa marea e' un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma e' sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea bassa marea su quel bassofondo puo' essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale. 2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Combinazione di metodi per determinare le linee di base Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, puo' determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di la' della linea mediana di cui ciascun punto e' equidistante dai punti piu' prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtu' di titoli storici o di altre circostanze speciali, e' necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, puo' essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Diritto di passaggio inoffensivo Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Significato del termine "passaggio" 1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne ne' fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficolta', oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficolta'.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo" 1. Il passaggio e' inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale. 2. Il passaggio di una nave straniera e' considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave e' impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita': a) minaccia o impiego della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite; b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo; c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero; d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero; e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili; f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari; g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero; h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione; i) attivita' di pesca; j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero; l) ogni altra attivita' che non sia in rapporto diretto con il passaggio.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Sommergibili e altri veicoli subacquei Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero puo' emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo; b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni; c) protezione di cavi e condotte; d) conservazione delle risorse biologiche del mare; e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca; f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento; g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale 1. Lo Stato costiero puo', quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi. 2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare e alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive puo' essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico. 3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto: a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente; b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale; c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali; d) dell'intensita' del traffico. 4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali da' opportuna diffusione.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Obblighi dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve: a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo; oppure b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso. 2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicita' ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Diritti di protezione dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero puo' adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. 2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali e' subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali. 3. Lo Stato costiero puo', senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Tasse imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa puo' essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera 1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi: a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; b) se il reato e' di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale; c) se l'intervento delle autorita' locali e' stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; oppure d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. 2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini a bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave. In casi di emergenza tale notifica puo' essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione. 4. Nel considerare l'opportunita' e le modalita' di un arresto, le autorita' locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione. 5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non puo' adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere 1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a bordo della nave. 2. Lo Stato costiero non puo' procedere a misure esecutive o cautelari nei confronti della nave nell'ambito di un procedimento civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilita' in cui la nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato costiero. 3. Il numero 2 non pregiudica il diritto dello Stato costiero, conformemente alle sue leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lascito le acque interne.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 Definizione di nave da guerra Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero. Se una nave da guerra non si attiene alle leggi e ai regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio attraverso il suo mare territoriale, e ignora la richiesta di adeguarvisi, lo Stato costiero puo' pretendere che essa abbandoni immediatamente il mare territoriale.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 Zona contigua 1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero puo' esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse non proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale 1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare ne' il regime giuridico delle acque di tali stretti, ne' l'esercizio di sovranita' o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi. 2. La sovranita' o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 Ambito di applicazione della presente Parte Nessuna norma della presente parte si applica: a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali; b) al regime giuridico delle acque situate al di la' del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare; c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio e' totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale La presente Parte non si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale nei quali esista una rotta, attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche; a tali rotte si applicano le altre Parti pertinenti della presente Convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla liberta' di navigazione e di sorvolo.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 Ambito di applicazione della presente sezione La presente sezione si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 Diritto di passaggio in transito 1. Negli stretti di cui all'articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non e' permesso se al largo dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche. 2. Si intende per "passaggio in transito", conformemente alla presente Parte, l'esercizio della liberta' di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare e zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato. 3. Ogni attivita' diversa dall'esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito 1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito: a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi; b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; c) si astengono da qualsiasi attivita' che non sia inerente alle loro normali modalita' di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo; d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte. 2. Durante il passaggio in transito le navi: a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare; b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi. 3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili: a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione; b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata dalla competente autorita' internazionale designata al controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Attivita' di ricerca e di rilievi Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unita' idrografiche e di ricerca marine, non possono eseguire alcuna attivita' di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale 1. Conformemente alla presente Parte, gli Stati rivieraschi possono indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che si rendano necessari per garantire la sicurezza del passaggio delle navi attraverso gli stretti. 2. Tali Stati, quando sia necessario e con il dovuto preavviso pubblico, possono indicare nuovi corridoi di traffico o prescrivere schemi di separazione del traffico in sostituzione di quelli precedentemente indicati o prescritti. 3. Tali corridoi di traffico e dispositivi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate. 4. Prima di indicare o sostituire corridoi di traffico o prima di prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, gli Stati rivieraschi sottopongono le relative proposte, al fine di ottenerne l'adozione, all'organizzazione internazionale competente. Essa puo' esclusivamente indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con gli Stati rivieraschi, e solo allora questi ultimi possono indicarli, prescriverli o sostituirli. 5. Quando la proposta di indicare corridoi di traffico o di prescrivere schemi di separazione del traffico riguarda le acque di due o piu' Stati rivieraschi, questi debbono collaborare nella formulazione delle proposte di concerto con la competente organizzazione internazionale. 6. Gli Stati rivieraschi indicano chiaramente sulle carte nautiche, alle quali viene data la dovuta diffusione, tutti i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da loro indicati o prescritti. 7. Le navi nel corso del passaggio di transito rispettano i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.
Convenzione - art. 42
Articolo 42 Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito 1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41; b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive; c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca; d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, ne' la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale definito nella presente sezione. 3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti. 5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunita' sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale e' immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilita' internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare: a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 Obblighi degli Stati rivieraschi Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicita' adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non puo' essere sospeso.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 Passaggio inoffensivo 1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che: a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; oppure b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non puo' essere sospeso.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 Uso dei termini Ai fini della presente Convenzione: a) per "Stato-arcipelago" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o piu' arcipelaghi ed eventualmente da altre isole; b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano cosi' strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 Linee di base arcipelagiche 1. Uno Stato-arcipelago puo' tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole piu' esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1: 1 e 9 : 1. 2. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago puo' superare tale lunghezza, fino ad un massimo di 125 miglia marine. 3. Il tracciato di tali linee di base non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale dell'arcipelago. 4. Tali linee di base non debbono essere tracciate nella direzione di, o partire da, bassifondi emergenti a bassa marea ad eccezione del caso che su di essi siano stati costruiti fari o installazioni similari, permanentemente emergenti; oppure ad eccezione del caso che un bassofondo emergente a bassa marea si trovi, tutto o in parte, a una distanza dall'isola piu' vicina non superiore alla larghezza del mare territoriale. 5. Lo Stato-arcipelago deve definire il proprio sistema di linee di base in modo tale da non separare dall'alto mare o dalla zona economica esclusiva il mare territoriale di un altro Stato. 6. Se una parte delle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago si trova tra due parti di territorio di uno Stato limitrofo, i diritti in essere e ogni altro interesse legittimo che quest'ultimo ha esercitato tradizionalmente in tali acque, nonche' tutti i diritti derivanti da accordi stipulati tra i due Stati in questione, sussistono e debbono essere rispettati. 7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al numero 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole a agli atolli, ivi compresa la parte di tavolato oceanico a scarpata scoscesa, che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti situate sul perimetro del tavolato. 8. Le linee di base tracciate conformemente al presente articolo vengono indicate su carte nautiche a scala adeguata, al fine di determinarne la posizione. In alternativa, tali carte possono essere sostituite da elenchi di coordinate geografiche di punti, precisando il datum geodetico utilizzato. 9. Lo Stato-arcipelago deve dare debita-diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne un esemplare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale La larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale viene misurata a partire da linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47.
Convenzione - art. 49
Articolo 49 Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante 1. La sovranita' di uno Stato-arcipelago si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondita' o distanza dalla costa. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonche' alle risorse ivi contenute. 3. Tale sovranita' viene esercitata conformemente alla presente Parte. 4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, ne' l'esercizio di sovranita', da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.
Convenzione - art. 50
Articolo 50 Delimitazione delle acque interne Entro le proprie acque arcipelagiche, lo Stato-arcipelago puo' tracciare linee di delimitazione delle acque interne, conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
Convenzione - art. 51
Articolo 51 Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera 1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attivita' legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attivita' in questione, nonche' la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi vengono esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalita'. 2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini gia' messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.
Convenzione - art. 52
Articolo 52 Diritto di passaggio inoffensivo 1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3. 2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, puo' sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicita'.
Convenzione - art. 53
Articolo 53 Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici 1. Uno Stato-arcipelago puo' istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente. 2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree. 3. Per "passaggio di traffico nei corridoi arcipelagici" si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalita' di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva. 4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonche', per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si rendera' necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita. 5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non devono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti piu' vicini delle isole situate ai lati del corridoio. 6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo puo' anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi. 7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago puo' modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti. 8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate. 9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato-arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente. Tale organizzazione puo' adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora qust'ultimo puo' indicare, prescrivere, o indicare gli stessi. 10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti. 11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo. 12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici puo' essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.
Convenzione - art. 54
Articolo 54 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attivita' di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. Gli articoli 39, 40, 42 e 44 si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
Convenzione - art. 55
Articolo 55 Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva e' la zona al di la' del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtu' del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le liberta' degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 56
Articolo 56 Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di: a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attivita' connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti; b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino; c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione; 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione. 3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.
Convenzione - art. 57
Articolo 57 Larghezza della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva non si estende al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.
Convenzione - art. 58
Articolo 58 Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle liberta' di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali liberta', come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purche' non siano incompatibili con la presente Parte. 3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purche' non siano incompatibili con la presente Parte.
Convenzione - art. 59
Articolo 59 Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equita' e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunita' internazionale nel suo complesso.
Convenzione - art. 60
Articolo 60 Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di: a) isole artificiali; b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici; c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona. 2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione. 3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati. Adeguata informazione viene data in merito alla profondita', alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa. 4. In caso di necessita' lo Stato costiero puo' istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture. 5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione. 6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimita' delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza. 7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, ne' istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale. 8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
Convenzione - art. 61
Articolo 61 Conservazione delle risorse biologiche 1. Lo Stato costiero stabilisce il volume massimo delle risorse biologiche di cui e' consentita la cattura nella sua zona economica esclusiva. 2. Lo Stato costiero, tenuto conto delle informazioni scientifiche piu' attendibili di cui dispone a tale scopo, assicura, attraverso misure appropriate di mantenimento e di utilizzo, che la conservazione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva non sia messa in pericolo da uno sfruttamento eccessivo. Lo Stato costiero e le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, collaborano a tal fine. 3. Tali misure mirano altresi' a mantenere o ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti, ivi compresi i bisogni delle comunita' costiere dedite alla pesca e le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e dei valori minimi internazionali generalmente raccomandati a livello subregionale, regionale o mondiale. 4. Nell'adottare tali misure lo Stato costiero prende in considerazione gli effetti sulle specie associate o dipendenti da quelle che sono oggetto di pesca, al fine di conservare o ricostituire le popolazioni di tali specie associate o dipendenti al di sopra dei livelli ai quali la loro riproduzione puo' venire seriamente compromessa. 5. L'informazione scientifica disponibile, le statistiche sul pescato e sull'attivita' di pesca e qualsiasi altro dato rilevante per la conservazione dei banchi di pesce vengono diffusi e scambiati regolarmente attraverso le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, laddove lo si ritenga appropriato e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati, ivi compresi quelli di cui hanno la nazionalita' i soggetti che sono stati autorizzati a pescare nella zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 62
Articolo 62 Sfruttamento delle risorse biologiche 1. Lo Stato costiero promuove l'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, senza pregiudizio dell'articolo 61. 2. Lo Stato costiero determina la propria potenzialita' di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva. Quando lo Stato costiero non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese conformi ai termini, alle condizioni e alle leggi e regolamenti indicati al numero 4, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 69 e 70, soprattutto in relazione ai Paesi in via di sviluppo ivi menzionati. 3. Nel consentire agli altri Stati l'accesso nella propria zona economica esclusiva conformemente al presente articolo, lo Stato costiero prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusi tra l'altro: l'importanza che le risorse biologiche dell'area rivestono per l'economia e per altri interessi nazionali dello Stato costiero interessato; le disposizioni degli articoli 69 e 70; le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella subregione o regione, in relazione alla pesca di parte dell'eccedenza; e la necessita' di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona o abbiano dato un contributo sostanziale alla ricerca e all'identificazione dei banchi. 4. I soggetti aventi la nazionalita' di altri Stati che esercitano la pesca nella zona economica esclusiva si attengono alle misure di conservazione e alle altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Tali leggi e regolamenti debbono essere conformi alla presente Convenzione, e possono avere per oggetto, tra l'altro: a) il rilascio di licenze ai pescatori, ai pescherecci e alle attrezzature, ivi compresi il pagamento di tariffe e altre forme di remunerazione che, nel caso di Stati costieri in via di sviluppo, puo' consistere in un adeguato contributo in materia di finanziamento, attrezzature e tecnologia dell'industria della pesca; b) l'individuazione delle specie che possono essere catturate, e la determinazione delle quote di cattura in relazione a particolari banchi o gruppi di banchi, o al pescato per battello in un dato arco di tempo, o al pescato dei soggetti aventi la nazionalita' di ciascun Stato durante un periodo stabilito; c) la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca, dei tipi, dimensioni e quantita' delle attrezzature, e dei tipi, dimensioni e numero dei pescherecci che possono essere utilizzati; d) la determinazione dell'eta' e taglia del pesce e delle altre specie di cui e' consentita la pesca; e) la definizione delle informazioni richieste ai pescherecci, ivi incluse le statistiche sul pescato e sull'attivita' di pesca nonche' i rapporti sull'ubicazione dei pescherecci; f) la necessita', subordinata all'autorizzazione e al controllo dello Stato costiero, di condurre specifici programmi di ricerca sulla pesca e di disciplinarne l'esecuzione, compresi il campionamento del pesce catturato, e la messa a disposizione dei campioni e dei rapporti sui relativi dati scientifici; g) l'invio a bordo, da parte dello Stato costiero, di osservatori o apprendisti; h) lo scarico di tutto o parte del pescato da parte di tali pescherecci nei porti dello Stato costiero; i) i termini e le condizioni relative ad azioni in compartecipazione o altre forme di cooperazione; j) le condizioni per la formazione del personale e per il trasferimento di tecnologie nel settore della pesca, ivi incluso il potenziamento delle capacita' dello Stato costiero nel campo della ricerca sulla pesca; k) procedure esecutive. 5. Gli Stati costieri danno debita diffusione alla normativa adottata in materia di conservazione e di gestione.
Convenzione - art. 63
Articolo 63 Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente 1. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia direttamente sia attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte. 2. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare, mediante trattative dirette o attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente.
Convenzione - art. 64
Articolo 64 Specie altamente migratorie 1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di la' della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori. 2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.
Convenzione - art. 65
Articolo 65 Mammiferi marini Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme piu' restrittive di quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei.
Convenzione - art. 66
Articolo 66 Banchi anadromi 1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. 2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b). Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, puo' stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi. 3. a) La pesca dei banchi anadromi e' consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale disposizione possa comportare scompensi economici a uno Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attivita', tenendo in debito conto le esigenze di conservazioni dei banchi e le necessita' dello Stato d'origine in relazione ad essi. b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantita' di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonche' di tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca e' praticato. c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtu' di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi. d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zone economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati. 4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi. 5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.
Convenzione - art. 67
Articolo 67 Specie catadrome 1. Lo Stato costiero, nelle cui acque le specie catadrome trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, ha la responsabilita' della gestione di tali specie e deve assicurare l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione. 2. La pesca delle specie catadrome viene effettuata solamente nelle acque interne ai limiti esterni delle zone economiche esclusive. Quando e' effettuata all'interno delle zone economiche esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e dalle altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca in tali zone. 3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto l'eta' adulta, migrano attraverso la zona economica esclusiva di un altro Stato, la gestione, inclusa la pesca, di tali specie e' regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e l'altro Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale delle specie catadrome e tener conto delle responsabilita' dello Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.
Convenzione - art. 68
Articolo 68 Specie sedentarie La presente Parte non si applica alle specie sedentarie quali sono definite all'articolo 77, 4.
Convenzione - art. 69
Articolo 69 Diritto degli Stati privi di litorale 1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenuto conto delle pertinenti circostanze economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati attraverso accordi bilaterali, subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro: a) la necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero; b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, in virtu' di vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e la conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso; d) le necessita' alimentari della popolazione di ciascuno di tali Stati. 3. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera quota di risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano per concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale o regionale, al fine di consentire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o regione, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo appropriato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nella applicazione di questa norma vengono considerati anche i fattori indicati al numero 2. 4. In virtu' del presente articolo gli Stati sviluppati privi di litorale hanno il diritto di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nelle zone economiche esclusive di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso alle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona. 5. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni i cui Stati costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della stessa subregione o regione, diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 70
Articolo 70 Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenendo conto delle pertinenti caratteristiche economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati e conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Ai fini della presente Parte, per "Stati geograficamente svantaggiati" si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli Stati rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione o regione, per l'approvvigionamento di pesce in misura adeguata al fabbisogno alimentare della loro popolazione o parte di essa; e gli Stati costieri che non possono proclamare una propria zona economica esclusiva. 3. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati, attraverso accordi bilaterali, subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro: a) della necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e all'industria ittica dello Stato costiero; b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) della misura in cui altri Stati geograficamente svantaggiati o privi di litorale partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e della conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico dello Stato costiero o parte di esso; d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati interessati. 4. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare la massima quota consentita delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano alla conclusione di accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, per permettere agli Stati in via di sviluppo geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o regione, la partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo adeguato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere considerati anche i fattori indicati al numero 3. 5. Gli Stati sviluppati geograficamente svantaggiati hanno diritto, in conformita' del presente articolo, a partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nella zona economica esclusiva di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' hanno abitualmente esercitato la pesca nella zona. 6. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni dove gli Stati costieri possano garantire agli Stati geograficamente svantaggiati della subregione o regione diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nelle zone economiche esclusive.
Convenzione - art. 71
Articolo 71 Non applicabilita' degli articoli 69 e 70 Le disposizioni degli articoli 69 e 70 non si applicano nel caso di uno Stato costiero la cui economia sia prevalentemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 72
Articolo 72 Limitazioni alla concessione di diritti 1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalita', ne' tramite contratti di locazione o licenze, ne' mediante azioni in compartecipazione, ne' in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati. 2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilita' di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a condizione che cio' non abbia gli effetti previsti al numero 1.
Convenzione - art. 73
Articolo 73 Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, puo' adottare tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione. 2. Le navi fermate e i loro equipaggi debbono essere prontamente rilasciati dietro pagamento di una cauzione ragionevole o di altra forma di garanzia. 3. Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della liberta' personale salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, ne' alcuna altra forma di pena fisica. 4. In caso di fermo o di sequestro di navi straniere, lo Stato costiero deve prontamente notificare allo Stato di bandiera, attraverso i canali appropriati, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.
Convenzione - art. 74
Articolo 74 Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione. 2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.
Convenzione - art. 75
Articolo 75 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 74 sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinarne la posizione. Quando e' opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 76
Articolo 76 Definizione della piattaforma continentale 1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di la' del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore. 2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di la' dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6. 3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche ne' il loro sottosuolo. 4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante: i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi piu' esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza piu' breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non piu' di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale. b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata. 5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che e' la linea che collega i punti dove la profondita' delle acque e' pari a 2.500 metri. 6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni. 7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine. 8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti. 9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale da' adeguata pubblicita' a tali documenti. 10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti.
Convenzione - art. 77
Articolo 77 Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale 1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali. 2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro puo' intraprendere tali attivita' senza il suo espresso consenso. 3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione. 4. Le risorse naturali indicate nella presente Parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioe' organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo.
Convenzione - art. 78
Articolo 78 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e liberta' degli altri Stati 1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. 2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e liberta' di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 79
Articolo 79 Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non puo' impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte. 3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale e' subordinato al consenso dello Stato costiero. 4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, ne' pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture gia' sotto la sua giurisdizione. 5. In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte gia' in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilita' di riparare quelli gia' esistenti.
Convenzione - art. 80
Articolo 80 Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale L'articolo 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.
Convenzione - art. 81
Articolo 81 Perforazioni nella piattaforma continentale Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo.
Convenzione - art. 82
Articolo 82 Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine 1. Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. 2. I pagamenti e contributi vengono versati annualmente in relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque anni di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o contributo sara' pari all'1% dal valore o volume di produzione di quel sito. La quota aumentera' dell'1% per ogni anno successivo fino al dodicesimo anno e rimarra' del 7% da allora in poi. La produzione non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento. 3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale, e esentato da pagamenti e contributi relativamente alla produzione di tale risorsa mineraria. 4. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorita', che li ripartisce tra gli Stati contraenti la presente Convenzione, secondo criteri di equa suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale.
Convenzione - art. 83
Articolo 83 Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione. 2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Quando un accordo e' in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.
Convenzione - art. 84
Articolo 84 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione. Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione puo' essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' la debita pubblicita' a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorita'.
Convenzione - art. 85
Articolo 85 Scavo di gallerie La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondita' delle acque sovrastanti il fondo marino.
Convenzione - art. 86
Articolo 86 Ambito di applicazione della presente Parte Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita il alcun modo le liberta' di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.
Convenzione - art. 87
Articolo 87 Liberta' dell'alto mare 1. L'alto mare e' aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La liberta' dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti liberta': a) liberta' di navigazione; b) liberta' di sorvolo; c) liberta' di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) liberta' di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) liberta' di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) liberta' di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII. 2. Tali liberta' vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la liberta' dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attivita' nell'Area.
Convenzione - art. 88
Articolo 88 Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
Convenzione - art. 89
Articolo 89 Illegittimita' delle rivendicazioni di sovranita' sull'alto mare Nessuno Stato puo' legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranita' alcuna parte dell'alto mare.
Convenzione - art. 90
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