LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689
Entrata in vigore della legge: 20/12/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
Art. 3
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.
2.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.
Art. 4
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 5
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Gli Stati contraenti della presente Convenzione, Animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze della Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessita' di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile, Consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme, Riconoscendo che e' auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranita' di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino, Considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuira' alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessita' di tutta l'umanita' ed, in particolare, degli interessi e delle necessita' specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste, Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, cosi' come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanita' e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati, Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai Principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta, Affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Uso dei termini e ambito d'applicazione 1. Ai fini della presente Convenzione: 1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale; 2) per "Autorita'" s'intende l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini; 3) per "attivita' nell'Area" s'intende ogni attivita' di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area; 4) Per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attivita' marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali. 5) a) Per "immissione" si intende: i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; b) il termine "immissione" non include: i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purche' non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purche' tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione. 2. 1) Per gli "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione e' in vigore. 2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo 1. La sovranita' dello Stato costiero si estende, al di la' del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. 3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Larghezza del mare territoriale Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Limite esterno del mare territoriale Il limite esterno del mare territoriale e' la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto piu' prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Linea di base normale Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Scogliere affioranti Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Linee di base diritte 1. Nelle localita' dove la linea di costa e' profondamente incavata e frastagliata, o vi e' una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si puo' impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. 2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa e' altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea piu' avanzata e', anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione. 3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale dalla costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. 4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni similari che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale. 5. Nei casi in cui il metodo delle linee di base diritte e' applicabile in virtu' del numero 1, si puo' tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso. 6. Il metodo delle linee di base diritte non puo' essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Acque interne 1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato. 2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Foci dei fiumi Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base e' una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Baie 1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di piu' di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non e' considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura. 3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e le linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha piu' di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura e' compresa nella superficie delle acque dell'insenatura. 4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si puo' tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne. 5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette "baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Porti Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti piu' esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Rade Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Bassifondi emergenti a bassa marea 1. Un bassofondo emergente a bassa marea e' un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma e' sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea bassa marea su quel bassofondo puo' essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale. 2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Combinazione di metodi per determinare le linee di base Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, puo' determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di la' della linea mediana di cui ciascun punto e' equidistante dai punti piu' prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtu' di titoli storici o di altre circostanze speciali, e' necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, puo' essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Diritto di passaggio inoffensivo Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Convenzione - art. 18
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