DECRETO 26 ottobre 1994, n. 682
Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 24, comma 4, il quale prevede che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare mediante regolamenti le categorie di documenti sottratti all'accesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l'art. 8 che disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 17 dicembre 1993 con cui e' stato trasmesso il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 23 novembre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 2693 dell'11 ottobre 1994);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Ministero per i beni culturali e ambientali, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono individuate dal presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di' procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con D.P.R. n. 352/1992: "Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". Note alle premesse: - Per i testi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e per l'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalita'.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 8, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte): "Art. 9. - 1. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale e' tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita', la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. 2. - Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma".
Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.
Art. 4
Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento
1.Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2.Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
Art. 5
Differimento del diritto di accesso
1.Il differimento del diritto di accesso e' disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento e' determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 352/1992: "Art. 7. - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". - Per l'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e l'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.
Art. 6
Documenti accessibili
1.I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Note all'art. 6: - La legge n. 241/1990 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il D.P.R. n. 352/1992 reca: regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 7
Ufficio relazioni con il pubblico
1.Con successivo provvedimento sara' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1993, n. 546. "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario".
Art. 8
Modifiche del presente regolamento
1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2.Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.
Art. 9
Pubblicita' aggiuntiva
1.Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' disporre forme o modalita' di pubblicita' aggiuntive del presente regolamento.
Il Ministro: FISICHELLA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 355
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