LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686
Entrata in vigore del decreto: 17/12/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Art. 2
1.Piena e intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Trattato - art. 1
TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati sui quali e' fondata l'Unione europea, DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta gia' realizzate, CONSIDERANDO che l'articolo O del trattato sull'Unione europea da' agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno chiesto di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali e' fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano membri dell'Unione europea e Parti ai trattati sui quali e' fondata l'Unione, quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali e' fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Trattato - art. 2
Articolo 2 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1994. 2. Il presente Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli articoli 11, paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.
Trattato - art. 3
Articolo 3 Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi di ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - art. 1
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea Articolo 1 Ai fini del presente atto: per "trattati originari" si intendono: - il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA), il trattato che istituisce la Comunita' europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione, - il trattato sull'Unione europea ("trattato UE") per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE, per "Comunita'" si intende una o piu' Comunita', di cui al primo trattino, a seconda dei casi, per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari
Atto - art. 2
Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Atto - art. 3
Articolo 3 I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea: - ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonche' a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformita' del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione; - ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Atto - art. 4
Articolo 4 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attivita'. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti. 3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative alle Comunita' o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Atto - art. 5
Articolo 5 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita', con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi Stati membri. 3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche altri Stati membri o una delle Comunita'.
Atto - art. 6
Articolo 6 L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.
Atto - art. 7
Articolo 7 Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
Atto - art. 8
Articolo 8 Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Atto - art. 9
Articolo 9 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Atto - art. 10
Articolo 10 L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
Atto - art. 11
Articolo 11 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Norvegia 15 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87"
Atto - art. 12
Articolo 12 Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Atto - art. 13
Articolo 13 L'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Articolo 28 Il Consiglio, quando e' consultato dalla Commissione delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che, richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti"
Atto - art. 14
Articolo 14 Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio" deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parete della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita', delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."
Atto - art. 15
Articolo 15 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito l0. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 64 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. - 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi" 2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, e' sostituito dal seguente: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 11 membri." 3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE e' sostituito dal seguente: "Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri." 4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE e' sostituita dalla seguente: "In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli."
Atto - art. 16
Articolo 16 Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "1. La Commissione e' composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."
Atto - art. 17
Articolo 17 1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia e' composta di 17 giudici." 2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) e' sostituito dal seguente: "1 Il Tribunale di primo grado e' composto di 16 giudici.".
Atto - art. 18
Articolo 18 Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165 del trattato CE, il secondo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre, cinque o sette giudici allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."
Atto - art. 19
Articolo 19 Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente: "La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura."
Atto - art. 20
Articolo 20 Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali."
Atto - art. 21
Articolo 21 Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti: "Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."
Atto - art. 22
Articolo 22 Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 36 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "1. La Corte dei conti e' composta di 16 membri."
Atto - art. 23
Articolo 23 Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato economico e sociale e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Norvegia 9 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24"
Atto - art. 24
Articolo 24 Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE e' sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato delle regioni e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Norvegia 9 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24"
Atto - art. 25
Articolo 25 Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Presso la Commissione e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di 87 membri e di non piu' di 111 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.".
Atto - art. 26
Articolo 26 Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente: "2. Il Comitato e' composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."
Atto - art. 27
Articolo 27 Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE e' sostituito dal seguente: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".
Atto - art. 28
Articolo 28 E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente: "Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimettera' copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri."
Atto - art. 29
Articolo 29 Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Atto - art. 30
Articolo 30 Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 169.
Atto - art. 31
Articolo 31 1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati. 3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, puo' procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto. 4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 e 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.
Atto - art. 32
Articolo 32 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Atto - art. 33
Articolo 33 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
Atto - art. 34
Articolo 34 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il Regno di Norvegia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Atto - art. 35
Articolo 35 Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia puo' continuare ad applicare restrizioni in materia di proprieta' di pescherecci della Norvegia da parte di persone non aventi cittadinanza norvegese.
Atto - art. 36
Articolo 36 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Atto - art. 37
Articolo 37 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
Atto - art. 38
Articolo 38 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati "pescherecci della Norvegia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantira' il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilita' di pesca definite all'articolo 44.
Atto - art. 39
Articolo 39 1 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato "elenco di base", possono essere autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attivita' di pesca e' riservato unicamente ai palangari. 2. Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attivita' di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla Commissione. 3. Per "peschereccio tipo" si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i pescherecci di potenza diversa sono i seguenti; - inferiore a 219 kW:0,57, - uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76, - uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85, - uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90, - uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96, - uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW:1,00, - uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW:1,07, - uguale o superiore a 730, kW ma inferiore a 876 kW:1,11, - superiore a 876 kW:2,25, - palangari: 1,00, - palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. 4. Nel periodo dal 1 dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche e' consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci. 5. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al piu' tardi il 1 gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie ne' comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V. 6. Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 di detto regolamento. 7. I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco. Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico. 8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilita' di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 40
Articolo 40 1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 e' regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati "pescherecci dell'Unione attuale", nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.
Atto - art. 41
Articolo 41 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak)(1) e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93. ---------- (1) Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al piu' vicino punto della costa svedese.
Atto - art. 42
Articolo 42 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 43
Articolo 43 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 44
Articolo 44 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, e' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le possibilita' di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Atto - art. 45
Articolo 45 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, l'intera normativa in materia di attivita' di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia a nord di 62° di latitudine nord, e' identica a quella applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 46
Articolo 46 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci dell'Unione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, nelle divisioni CIEM IIIa e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 47
Articolo 47 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, e' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Atto - art. 48
Articolo 48 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 49
Articolo 49 Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia e' autorizzata a fissare i livelli dei tassi di sfruttamento sotto forma di limiti di cattura per le risorse situate nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione a nord di 62° di latitudine nord, ad eccezione dello sgombro. La completa integrazione della gestione di tali risorse nella politica comune della pesca dopo la suddetta data si basera' sull'attuale regime di gestione quale illustrato nella dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° di latitudine nord.
Atto - art. 50
Articolo 50 1. Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione. 2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorita' competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati. 3. Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 4. Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca e' chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 5. Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
Atto - art. 51
Articolo 51 Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia puo' mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicarle a tutti i pescherecci dell'Unione: durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord; durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord. Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione; ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
Atto - art. 52
Articolo 52 1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre 1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi, di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilita' di pesca, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo. 4. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunita' con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilita' di pesca anteriormente alla data di adesione, dette possibilita' saranno mantenute in base ai principi comunitari, tra cui quello della stabilita' relativa.
Atto - art. 53
Articolo 53 1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri dell'Unione. 2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione puo' adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso piu' rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.
Atto - art. 54
Articolo 54 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Atto - art. 55
Articolo 55 Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 56 e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Norvegia al 1 gennaio 1994.
Atto - art. 56
Articolo 56 Il Regno di Norvegia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII. Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%; - al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%. Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.
Atto - art. 57
Articolo 57 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi tenti. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Atto - art. 58
Articolo 58 1. Il Regno di Norvegia e' autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del l2 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorita' norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorita' norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.
Atto - art. 59
Articolo 59 1 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Atto - art. 60
Articolo 60 L'articolo 59 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
Atto - art. 61
Articolo 61 Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
Atto - art. 62
Articolo 62 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.
Atto - art. 63
Articolo 63 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Atto - art. 64
Articolo 64 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Norvegia con i paesi terzi.
Atto - art. 65
Articolo 65 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l'imposta sugli investimenti non fosse applicata. A tal fine il Regno di Norvegia mette in atto, a decorrere dall'adesione, le procedure necessarie per garantire l'esatta contabilizzazione delle entrate annue provenienti dall'IVA e delle entrate annue provenienti dall'imposta sugli investimenti.
Atto - art. 66
Articolo 66 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Norvegia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 201 milioni di ecu nel 1995, - 128 milioni di ecu nel 1996, - 52 milioni di ecu nel 1997, - 26 milioni di ecu nel 1998.
Atto - art. 67
Articolo 67 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 68
Articolo 68 La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 69
Articolo 69 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Atto - art. 70
Articolo 70 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Atto - art. 71
Articolo 71 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci. 2. Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione e' soppresso, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15% il primo anno, 40% il secondo anno, 70% il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX. I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio. 3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorita' indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.
Atto - art. 72
Articolo 72 Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria puo' mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Atto - art. 73
Articolo 73 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.
Atto - art. 74
Articolo 74 La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1 gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata. I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.
Atto - art. 75
Articolo 75 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Atto - art. 76
Articolo 76 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Atto - art. 77
Articolo 77 L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
Atto - art. 78
Articolo 78 La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
Atto - art. 79
Articolo 79 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Atto - art. 80
Articolo 80 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita' o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi dell'Austria con paesi terzi.
Atto - art. 81
Articolo 81 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 583 milioni di ecu nel 1995, - 106 milioni di ecu nel 1996, - 71 milioni di ecu nel 1997, - 35 milioni di ecu nel 1998.
Atto - art. 82
Articolo 82 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 83
Articolo 83 La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 84
Articolo 84 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato X, conformemente a detto allegato e alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Finlandia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Atto - art. 85
Articolo 85 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
Atto - art. 86
Articolo 86 In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia puo' applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.
Atto - art. 87
Articolo 87 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Atto - art. 88
Articolo 88 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Atto - art. 89
Articolo 89 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
Atto - art. 90
Articolo 90 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati "pescherecci della Finlandia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
Atto - art. 91
Articolo 91 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nella divisione CIEM IIId, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Atto - art. 92
Articolo 92 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 91 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 93
Articolo 93 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 94
Articolo 94 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, a' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Atto - art. 95
Articolo 95 1. Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 96
Articolo 96 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. 2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
Atto - art. 97
Articolo 97 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Finlandia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Atto - art. 98
Articolo 98 Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 90 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica di Finlandia al 1 gennaio 1994.
Atto - art. 99
Articolo 99 La Repubblica di Finlandia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI. Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1 gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %; - al 1 gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 % Dal 1 gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune.
Atto - art. 100
Articolo 100 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986; del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti agli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Atto - art. 101
Articolo 101 1. La Repubblica di Finlandia e' autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica di Finlandia e "siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorita' finlandesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorita' finlandesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in questione o la trasformazione atta a conferire loro l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio della Repubblica di Finlandia.
Atto - art. 102
Articolo 102 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 103. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Atto - art. 103
Articolo 103 L'articolo 102 si applica: agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
Atto - art. 104
Articolo 104 La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
Atto - art. 105
Articolo 105 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.
Atto - art. 106
Articolo 106 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Atto - art. 107
Articolo 107 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Finlandia con i paesi terzi.
Atto - art. 108
Articolo 108 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
Atto - art. 109
Articolo 109 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica di Finlandia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 476 milioni di ecu nel 1995, - 163 milioni di ecu nel 1996, - 65 milioni di ecu nel 1997, - 33 milioni di ecu nel 1998.
Atto - art. 110
Articolo 110 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 111
Articolo 111 La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 112
Articolo 112 1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Atto - art. 113
Articolo 113 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
Atto - art. 114
Articolo 114 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno di Svezia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Atto - art. 115
Articolo 115 1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Atto - art. 116
Articolo 116 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
Atto - art. 117
Articolo 117 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati "pescherecci della Svezia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
Atto - art. 118
Articolo 118 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3682/93.
Atto - art. 119
Articolo 119 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 118 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 120
Articolo 120 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 121
Articolo 121 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, e' fissata come segue per specie e per zona Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' di cui all'articolo 117 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Atto - art. 122
Articolo 122 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 123
Articolo 123 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, nelle divisioni CIEM IIIa, b e d, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Atto - art. 124
Articolo 124 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
Atto - art. 125
Articolo 125 Per un periodo che non puo' superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorita' svedesi competenti. Tale compensazione finanziaria sara' valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.
Atto - art. 126
Articolo 126 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Atto - art. 127
Articolo 127 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita', in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Atto - art. 128
Articolo 128 1. Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Atto - art. 129
Articolo 129 L'articolo 128 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
Atto - art. 130
Articolo 130 Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
Atto - art. 131
Articolo 131 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
Atto - art. 132
Articolo 132 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Atto - art. 133
Articolo 133 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune o altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Svezia con i paesi terzi.
Atto - art. 134
Articolo 134 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Svezia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 488 milioni di ecu nel 1995, - 432 milioni di ecu nel 1996, - 76 milioni di ecu nel 1997, - 31 milioni di ecu nel 1998.
Atto - art. 135
Articolo 135 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 136
Articolo 136 La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.
Atto - art. 137
Articolo 137 1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente atto: - gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica, ai nuovi Stati membri; - i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri. 3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.
Atto - art. 138
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