LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
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Atto - Allegato XVI

ALLEGATO XVI Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesione 1. Comitato del Fondo sociale europeo: Istituito dall'articolo 124 del Trattato CE e da 388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9) modificato da: - 393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU n L 193 del 31.7.1993, pag. 5). 2. Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori: Istituito da 368 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2) modificato da ultimo da: - 392 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU n. L 245 del 26.8.1992, pag. 1). 3. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti: Istituito da 371 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo da: - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). 4. Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro: Istituito da 374 D 0325: Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 5. Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: Istituito da 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 1947: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13). 6. Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: Istituito da 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 1947: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13). 7. Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilita' tra le donne e gli uomini: Istituito da 382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agii adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 8. Organo permanente per la sicurezza e la salubrita' nelle miniere di carbon fossile e nell'insieme delle industrie estrattive: Istituito dalla Decisione del 9 luglio 1957 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487), modificata da: - 365 D: Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65), - 374 D 0326. Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 18). 9. Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi: Istituito da 380 D 0686: Decisione 80/686/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980 (GU n. L 189 del 22.7.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 387 D 0144: Decisione 87/144/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 57). 10. Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici: Istituito da 390 D 0067: Decisione 90/67/CEE iella Commissione, del 9 febbraio 1990 (GU n. L 44 del 20.2.1990, pag. 30). 11. Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicita' e dell'ecotossicita' dei composti chimici: Istituito da 378 D 0618: Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da ultimo da: - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). 12. Comitato in materia di gestione dei rifiuti: Istituito da 376 D 0431: Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976 (GU n. L 115 del 1.5.1976, pag. 13), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 13. Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca: Istituito da 393 D 0619: Decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 (GU n. L 297 del 2.12.1993, pag. 25). 14. Comitato consultivo per la formazione medica: Istituito da 375 D 0364: Decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 17). 15. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica: Istituito da 377 D 0454: Decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 11). 16. Comitato consultivo per la formazione dei dentisti: Istituito da 378 D 0688: Decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 15). 17. Comitato consultivo per la formazione dei veterinari: Istituito da 378 D 1028: Decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 10). 18. Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche: Istituito da 380 D 0156: Decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 13). 19. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura: Istituito da 385 D 0385: Decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 233 del 21.8.1985, pag. 26). 20. Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti: Istituito da 385 D 0434: Decisione 85/434/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985 (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 43). 21. Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici: Istituito da 387 D 0305: Decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987 (GU n. L 152 del 12.6.1987, pag. 32), modificata da: - 387 D 0560: Decisione 87/560/CEE della Commissione, del 17 luglio 1987 (GU n. L 338 del 28.11.1987, pag. 37). 22. Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici: Istituito da 371 D 0306: Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 15), modificata da: - 377 D 0063: Decisione 77/63/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13, del 15.1.1977, pag. 15). 23. Comitato di esperti per il transito di elettricita' (OSTE): Istituito da 392 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un Comitato di esperti per il transito di elettricita' sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43). 24. Comitato dei Rappresentanti degli Stati membri: Istituito dall'articolo 4 di 393 D 0379: Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuita' ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunita' (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68). 25. Comitato per il turismo: Istituito da. 392 D 0421: Decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano i azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

Atto - Allegato XVII

ALLEGATO XVII Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesione 1. Comitato consultivo per la formazione professionale: Istituito da 362 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63), il cui statuto e' stato adottato da 363 X 0688: Decisione 63/698/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da: - 368 D 0189: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. 91 del 12.4.1968, pag. 26), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 2. Comitato consultivo per la pesca: Istituito da 371 D 0128: Decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 18), modificata da: - 373 D 0429: Decisione 73/429/CEE della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 355 del 24.12.1973, pag. 61), - 389 D 0004: Decisione 89/4/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 33). 3. Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta: Istituito da 391 D 0453: Decisione 91/453/CEE della Commissione, del 30 luglio 1991 (GU n. L 241 del 30.8.1991, pag. 43).

Atto - Allegato XVIII

ALLEGATO XVIII Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione A. Uova e pollame 1. 375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), modificato da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. 2. 390 R 1906: Regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3204: Regolamento (CEE) n. 3204/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 3). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. 3. 390 R 1907: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 5), modificato da: 393 R 2617: Regolamento (CEE) n. 2617/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 240 del 2.5.9.1993, pag. 1). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. B. Carni bovine 381 R 1208: Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio; del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 3), modificato da ultimo da: 391 R 1026: Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio del 22 aprile 1991 (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 2). Norvegia e Finlandia: 1.1.1996. C. Carni suine 384 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU n. L 301 del 20.1.1984, pag. 1), modificato da ultimo da: 393 R 3513: Regolamento (CEE) n. 3513/93 del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 5). Norvegia e Finlandia: 1.1.1996. D: Settore fitosanitario 1. 369 L 0464: Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 1). Finlandia: 1.1.1996 Svezia: 1.1.1997. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri. 2. 369 L 0465: Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 3). Svezia: 1.1.1997. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tale Stato membro non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri. 3. 393 L 0085: Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU n. L 259 del 18.10.1993, pag. 1). Finlandia: 1.1.1996 Svezia: 1.1.1996. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri.

Atto - Allegato XIX

ALLEGATO XIX Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, gag. 19), - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 73). Austria: 1 gennaio 1999. II. POLITICA DEI TRASPORTI 391 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Austria: 1 luglio 1995. III. AMBIENTE 1. 376 L 0160: Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualita' delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da: 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). Austria: 1 gennaio 1997. 2. 380 L 836: Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 246 del 17.9.1980, pag. 1), modificata da: 384 L 0467: Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 265 del 5.10.1984, pag. 4). a) Austria: 1 gennaio 1997. b) Finlandia: 1 gennaio 1997. c) Svezia: 1 gennaio 1997. 3. 392 L 0014: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 21). Austria: 1 aprile 2002. IV. ENERGIA 368 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 372 L 0425: Direttiva 72/425/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 154). Finlandia: 1 gennaio 1996. V. AGRICOLTURA 1. 393 L 0023: Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 1). Finlandia: 1 gennaio 1996. 2. 393 L 0024: Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5). Finlandia: 1 gennaio 1996.

Protocollo n. 1 - art. 1

Articolo 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca 8 sostituito dal seguente: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio, - il Regno di Danimarca, - la Repubblica federale di Germania, - la Repubblica ellenica, - il Regno di Spagna, - la Repubblica francese, - l'Irlanda, - la Repubblica italiana, - il Granducato del Lussemburgo, - il Regno dei Paesi Bassi, - il Regno di Norvegia, - la Repubblica d'Austria, - la Repubblica portoghese, - la Repubblica di Finlandia, - il Regno di Svezia, - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Protocollo n. 1 - art. 2

Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale della Banca e' di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: - Germania 11 017 450 000 - Francia 11 017 450 000 - Italia 11 017 450 000 - Regno Unito 11 017 450 000 - Spagna 4 049 856 000 - Belgio 3 053 960 000 - Paesi Bassi 3 053 960 000 - Svezia 2 026 000 000 - Danimarca 1 546 308 000 - Austria 1 516 000 000 - Norvegia 927 000 000 - Finlandia 871 000 000 - Grecia 828 380 000 - Portogallo 533 844 000 - Irlanda 386 576 000 - Lussemburgo 77 316 000."

Protocollo n. 1 - art. 3

Articolo 3 L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato."

Protocollo n. 1 - art. 4

Articolo 4 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di amministrazione e' composto di 26 amministratori e di 13 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania, - tre amministratori designati dalla Repubblica francese, tre amministratori designati dalla Repubblica italiana, - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - due amministratori designati dal Regno di Spagna, - un amministratore designato dal Regno del Belgio, - un amministratore designato dal Regno di Danimarca, - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica, - un amministratore designato dall'Irlanda, - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo, - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi, - un amministratore designato dal Regno di Norvegia, - un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria, - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, - un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia, - un amministratore designato dal Regno di Svezia, - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania, - due sostituti designati dalla Repubblica francese, due sostituti designati dalla Repubblica italiana, - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, - un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, - un sostituto designato dalla Commissione."

Protocollo n. 1 - art. 5

Articolo 5 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "La maggioranza qualificata richiede diciotto voti."

Protocollo n. 1 - art. 6

Articolo 6 1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1 gennaio 1995: Svezia ECU 137 913 558, Austria ECU 103 196 917, Norvegia ECU 63 102 600, Finlandia ECU 59 290 577. Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata e' dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi: Svezia ECU 14 069 444, Austria ECU 10 527 778, Norvegia ECU 6 437 500, Finlandia ECU 6 048 611. Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.

Protocollo n. 1 - art. 7

Articolo 7 I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Svezia 3,51736111%, Austria 2,63194444%, Norvegia 1,60937500%, Finlandia 1,51215278%.

Protocollo n. 1 - art. 8

Articolo 8 I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale. Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sara' del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.

Protocollo n. 1 - art. 9

Articolo 9 1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali e' designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonche' un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia. 2. Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.

Protocollo n. 2 - art. 1

PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE LE ISOLE ALAND Tenuto conto dello status speciale di cui le Isole Aland godono in base al diritto internazionale, trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Aland con le seguenti deroghe: Articolo 1 Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Aland delle disposizioni vigenti al 1 gennaio 1994 per quanto concerne: le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland, nonche' delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Aland senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di queste ultime; le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di dette isole.

Protocollo n. 2 - art. 2

Articolo 2 a) Il territorio delle isole Aland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e' escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alte accise e altre forme di fiscalita' indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunita'. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti. b) Questa deroga e' intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Aland e non si ripercuotera' negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano piu' giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presentera' proposte adeguate al Consiglio, che agira' conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.

Protocollo n. 2 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica di Finlandia assicura la parita' di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Aland.

Protocollo n. 3 - art. 1

PROTOCOLLO N. 3 CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale, PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami, CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attivita' economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Protocollo n. 3 - art. 2

Articolo 2 Il presente protocollo potra' essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. II Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, puo' adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.

Protocollo n. 4

PROTOCOLLO N. 4 CONCERNENTE IL SETTORE PETROLIFERO IN NORVEGIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della societa' in Norvegia, HANNO CONVENUTO quanto segue: PRENDONO ATTO che il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprieta' esistente negli Stati membri; RICORDANO che gli Stati membri hanno sovranita' e diritti sovrani sulle risorse petrolifere; RICONOSCONO a tal fine che gli Stati membri hanno a) il diritto di intervenire nelle attivita' relative al settore petrolifero sotto forma di partecipazione statale e di nominare una persona giuridica incaricata della gestione di tale partecipazione, b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere, c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento, e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.

Protocollo n. 5

PROTOCOLLO N. 5 CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI AI FONDI DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono cosi' fissati: - Repubblica d'Austria ECU 15 300 000 - Repubblica di Finlandia ECU 12 100 000 - Regno di Norvegia ECU 1 800 000 - Regno di Svezia ECU 16 700 000 Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1 gennaio 1995 e la seconda il 1 gennaio 1996.

Protocollo n. 6 - art. 1

PROTOCOLLO N. 6 CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO DEI FONDI STRALI IN FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate; considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6; considerando che questo dispositivo transitorio sara' riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999; considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo; considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari; considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo e' inteso a: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densita' di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

Protocollo n. 6 - art. 2

Articolo 2 Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densita' di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunita' puo' essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densita' di popolazione. Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Protocollo n. 6 - art. 3

Articolo 3 Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunita' da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi gia' programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Protocollo n. 6 - art. 4

Articolo 4 Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1 - regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio; - regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Protocollo n. 6 - art. 5

Articolo 5 Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilita' delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformita' con le procedure stabilite da tale regolamento.

Protocollo n. 6-Allegato 1

Allegato 1 Regioni interessate dall'obiettivo n. 6 Finlandia: Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal "Maakunta" (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre "Maakunnat" di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe: - nel "Maakunta" di Pohjois-Pohjanmaa: "Seutukunnat" di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala - nel "Maakunta" di Pohjois-Savo: "Seutukunta" di Nilsiä - nel "Maakunta" di Keski-Suomi: "Seutukunnat" di Saarijärvi e Viitasaari - nel "Maakunta" di Keski-Pohjanmaa: "Seutukunta" di Kaustinen. Norvegia: La regione della Norvegia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "Fylke" (regione di livello NUTS III) di Finnmark, Troms, Nordland e Nord-Trøndelag. Svezia: La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "län" (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone: - nel Norrbotten: "kommun" di LuleA, "församling" di OverluleA nel "kommun" di Boden e "kommun" di PiteA (escluso il "folkbokföringsdistrikt" di Markbygden) - nel Västerbotten: "kommuner" di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e UmeA e "församlingar" di Boliden, BureA, Burträsk, Byske, KAgedalen, LövAnger, Sankt Olov, Sankt Orjan e SkellefteA nel "kommun" di SkellefteA ma comprese le seguenti zone limitrofe: - nel "län" di Västernorrland: "kommuner" di Ange e SollefteA, "församlingar" di Holm e Liden nel "kommun" di Sundsvall e "församlingar" di Anundsjö, Björna, Skorped, e Trehörningsjö nel "kommun" di Ornsköldsvik - nel "län" di Gävleborg: "kommun" di Ljusdal - nel "län" di Kopparberg: "kommuner" di Alvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e "församlingar" di Venjan e VAmhus nel "kommun" di' Mora - nel "län" di Värmland: "kommun" di Torsby. I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

Protocollo n. 6-Allegato 2

Allegato 2 Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6 milioni di ecu a prezzi 1995

1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999

Norvegia 65 69 73 78 83 368

Finlandia 90 95 101 110 115 511

Svezia 41 43 46 49 51 230

Totale 196 207 220 237 249 1109

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunita' di cui alla'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Protocollo n. 7 - art. 1

PROTOCOLLO N. 7 CONCERNENTE LE SVALBARD LE ALTE PARTI CONTRAENTI CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, 8 comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinche' gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione, CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 240 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale, RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunita' vitali, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard. Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.

Protocollo n. 7 - art. 2

Articolo 2 1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative

Voce TDC Designazione delle merci

2701 Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1. 3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard. b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale. c) Le autorita' doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard: I) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalita' o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci; II) l'abuso di posizione dominante da parte di una o piu' imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso; III) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci. 5. Ove sorgessero difficolta' nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adottare misure appropriate.

Protocollo n. 7 - art. 3

Articolo 3 L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.

Protocollo n. 8 - art. 1

PROTOCOLLO N.8 CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilita' di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro puo' procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.

Protocollo n. 8 - art. 2

Articolo 2 Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che e' allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo. Si procedera' alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.

Protocollo n. 8 - art. 3

Articolo 3 I risultati delle elezioni a cui se sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.

Protocollo n. 8 - art. 4

Articolo 4 Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione: - il Parlamento europeo avra' i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto; la Corte di giustizia avra' gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Prot. n.8 Allegato-art. 1

Allegato Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio Articolo 1 Ai fini del presente allegato si intendono per: - "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretta dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5); - "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato; "Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato; - "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza; - "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza; - "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato; - "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilita' al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtu' del presente allegato; - "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorita' secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualita' di elettore; - "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi eiettori o cittadini eleggibili; - "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza e' passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.

Prot. n.8 Allegato-art. 2

Articolo 2 Ogni persona che, nel giorno di riferimento, a) e' cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e b) pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilita' dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilita' nello Stato aderente di residenza, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non e' decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6. Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Prot. n.8 Allegato-art. 3

Articolo 3 1. Non puo' votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri. 2. Non e' eleggibile nello Stato aderente chi si sia presentato come candidato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.

Prot. n.8 Allegato-art. 4

Articolo 4 Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di detto Stato per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione lascia impregiudicate le condizioni specifiche connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o ente locale.

Prot. n.8 Allegato-art. 5

Articolo 5 1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, e' decaduto dal diritto di eleggibilita' in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, e' escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle eiezioni del Parlamento europeo. 2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza e' dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Prot. n.8 Allegato-art. 6

Articolo 6 1. Lo Stato aderente di residenza puo' accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volonta' di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritta nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale. 2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza puo' notificare la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato. 3. Lo Stato membro d'origine puo' inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Prot. n.8 Allegato-art. 7

Articolo 7 1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volonta'. 2. Se netto Stato aderente di residenza il voto e' obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volonta'.

Prot. n.8 Allegato-art. 8

Articolo 8 1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volonta' di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. 2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza. b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali e' stato iscritto da ultimo e c) che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994. 3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza puo' esigere che l'elettore comunitario: a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non e' decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine, b) presenti un nocumento di identita' valido e c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro. 4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finche' non chiedono la cancellazione o finche' non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Prot. n.8 Allegato-art. 9

Articolo 9 1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza, b) che non era candidato alte elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo, 2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorita' amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' in tale Stato membro o che a dette autorita' non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto. 3. Inoltre lo Stato aderente di residenza puo' esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identita' valido; puo' anche esigere che egli indichi da che data e' cittadino di uno Stato membro.

Prot. n.8 Allegato-art. 10

Articolo 10 1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. 2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato puo' presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.

Prot. n.8 Allegato-art. 11

Articolo 11 Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appropriati, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalita' per l'esercizio del di itto di, voto e per l'eleggibilita' vigenti in detto Stato.

Prot. n.8 Allegato-art. 12

Articolo 12 Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni necessarie a fini dell'attuazione dell'articolo 3.

Prot. n.8 Allegato-art. 13

Articolo 13 1. Se in uno Stato aderente alla data del 1 gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'eta' per essere elettori supera il 20% del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9: a) puo' riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni, b) puo' riservare il diritto di eleggibilita' ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni. Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente puo' prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri. Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati. 2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformita' con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi,

Protocollo n. 9 - art. 1

PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA Articolo 1 Ai sensi del presente protocollo si intende per a) "veicolo", il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; b) "trasporti internazionali", i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; c) "traffico di transito attraverso l'Austria", il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di localita' estere; d) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate; e) "traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria", il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto; f) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unita' di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco puo' essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada; g) "viaggi bilaterali", i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasponi.

Protocollo n. 9 - art. 2

Articolo 2 La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Protocollo n. 9 - art. 3

Articolo 3 La Comunita' e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Protocollo n. 9 - art. 4

Articolo 4 Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la Comunita' garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

Protocollo n. 9 - art. 5

Articolo 5 La Comunita' e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.

Protocollo n. 9 - art. 6

Articolo 6 La Comunita' e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacita' supplementari su rotaia di cui all'allegato 3.

Protocollo n. 9 - art. 7

Articolo 7 La Comunita' e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitivita', all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinche' siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalita' di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.

Protocollo n. 9 - art. 8

Articolo 8 La Comunita' e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorita' ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.

Protocollo n. 9 - art. 9

Articolo 9 La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminera' l'applicazione della presente parte.

Protocollo n. 9 - art. 10

Articolo 10 La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunita'.

Protocollo n. 9 - art. 11

Articolo 11 1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo. 2. Fino al 1 gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'emissione totale di NO, degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verra' ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4; b) la riduzione del valore di emissione complessiva NO(base)2, di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO(base)2, di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5; c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5; d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria; e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 6. 3. Prima del 1 gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunita' nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1 gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 2. 4. Prima del 1 gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 2, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo e' stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 2 cessano dall'essere applicabili alla data del 1 gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non e' stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del Trattato CE, puo' adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2. 5. Al termine del periodo transitorio l'"acquis" comunitario si applica integralmente. 6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adora misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alta data di adesione dell'Austria. Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.

Protocollo n. 9 - art. 12

Articolo 12 1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si' applicano fino al 31 dicembre 1996. 2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sara' effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1 gennaio 1996. Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione puo' adottare le misure appropriate a tale fine. 3. Il Consiglio, in conformita' con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1 gennaio 1997 al piu' tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11. 4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti. 5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache non e' consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono ne' il carico ne' lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonche', ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.

Protocollo n. 9 - art. 13

Articolo 13 1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri. 2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.

Protocollo n. 9 - art. 14

Articolo 14 1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonche' le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare. indebitamente, il normale flusso di traffico. 2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Protocollo n. 9 - art. 15

Articolo 15 1. In deroga all'articolo 7 lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria puo' applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative. 2. L'Austria, se si avvale della possibilita' di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative. 3. L'Austria applica una riduzione del 50% delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia puo' applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto e' gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.

Protocollo n. 9 - art. 16

Articolo 16 1. La Commissione e' assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Allorche' viene fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sui progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli e' stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte soro adottate dalla Commissione.

Protocollo n. 9-Allegato 1

Allegato 1 PRINCIPALI ASSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO ATTRAVERSO LE ALPI di cui all'articolo 4 del Protocollo 1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti: 1.1. Asse del Brennero Monaco - Verona - Bologna 1.2. Asse dei Tauri Monaco - Salisburgo - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Lubiana 1.3. Asse Pyhrn - Valico di Schober Ratisbona - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor 1.4. Asse del Danubio Norimberga - Vienna - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava 1.5. Asse di Pontebbana Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine 2. Tali assi comprendono altresi' i relativi prolungamenti e terminali.

Protocollo n. 9-Allegato 2

Allegato 2 MISURE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO di cui all'articolo 5 del Protocollo a) AUSTRIA 1. Asse del Brennero 1.1. Misure a breve termine - miglioramento degli impianti di sicurezza e dell'organizzazione dell'esercizio; - informatizzazione del controllo della circolazione dei treni; - nuovo sistema di blocco; - costruzione di posti di scambio tra le stazioni; - ristrutturazione della stazione di Wörgl; - prolungamento dei binari di precedenza nelle stazioni. 1.2. Misure a lungo termine Tali misure dipenderanno dalla decisione che sara' adottata per la costruzione della galleria di base del Brennero. 2. Asse dei Tauri 2.1. Misure a breve termine - proseguimento del raddoppio del binario; - miglioramento della sicurezza. 2.2. Misure a medio termine - miglioramenti puntuali delle linee; - aumento della velocita' massima; - ravvicinamento degli intervalli di blocco; - proseguimento del raddoppio del binario. 3. Asse Pyhrn - Valico di Schober 3.1. Misure a breve termine - abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Pyhrn; - abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Hieflau; - costruzione della curva a piccolo raggio Traun - Marchtrenk. 3.2. Misure a medio termine - lavori di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni; - miglioramento degli impianti di sicurezza; - riduzione degli intervalli di blocco; - soppressione ai passaggi a livello; - raddoppio selettivo del binario. 3.3. Misure a lungo termine - proseguimento del raddoppio del binario sull'intera linea Passau - Spielfeld/Straß - ricostruzione della linea St. Michael - Bruck. 4. Asse del Danubio Misure destinate ad aumentare la capacita' sulla linea Vienna-Wels. b) GERMANIA 1. Misure a breve termine - stazioni di trasbordo Monaco-Riem, Duisburg porto; - completamento della linea Monaco-Rosenheim-Kufstein, in particolare binari di linea propri per la rete rapida regionale (S-Bahn) tra Zorneding e Grafng; - riduzione degli intervalli di blocco (miglioramento della linea) tra Grafing e Rosenheim, come pure tra Rosenheim e Kiefersfelden; - costruzione di binari di precedenza (ad esempio, tra le stazioni di Großkarolinenfeld, Raubling e Fischbach); - costruzione di passaggi a raso fra i marciapiedi, senza rotaie, nella stazione di Großkarolinenfeld, nonche' - modifiche del piano schematico dei binari nella stazione di Rosenheim ed altre misure nelle stazioni di Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf e Kiefersfelden. 2. Misure a medio termine (fino alla fine del 1998, con riserva di approvazione in base alle direttive di piano) - potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-corridoio di Freilassing. c) ITALIA Asse del Brennero: - ampliamento dei profili delle gallerie tra il Brennero e Verona per consentire il trasporto per ferrovia di autocarri di altezza agli angoli di 4 metri, accompagnati o non accompagnati; - completamento del centro intermodale di Verona-Quadrante Europa; - potenziamento della linea soprassuolo e costruzione di nuove sottostazioni; realizzazione di ulteriori interventi tecnici (blocchi di linea automatici e banalizzazioni sui tratti sovraccarichi delle linee all'ingresso delle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero) per migliorare ancora la capacita' di scorrimento e le condizioni di sicurezza. d) PAESI BASSI Costruzione di un centro di servizio ferroviario nell'area di Rotterdam. Collegamento ferroviario per trasporto merci (Betuwe line). Definizioni: "a breve termine" disponibile a partire dalla fine del 1995 "a medio termine" disponibile a partire dalla fine del 1997 "a lungo termine" disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Protocollo n. 9-Allegato 3

Allegato 3 CAPACITA' DELLA RETE FERROVIARIA di cui all'articolo 6 del protocollo 1. CAPACITA' SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L'AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico 2. POSSIBILI AUMENTI DI CAPACITA' IN TERMINI DI SPEDIZIONI O DI TONNELLATE Immediatamente: Dal 1 dicembre 1989 l'Austria ha introdotto 39 ulteriori treni per il trasporto di merci e il trasporto combinato nel transito del Brennero. A breve termine: Tutti i lavori di potenziamento a breve termine faranno piu' che raddoppiare la capacita' ferroviaria per il traffico di transito attraverso l'Austria. Dal 1996 la capacita' annua del trasporto combinato - a seconda della tecnica utilizzata - aumentera' fino a 1,8 milioni di spedizioni o fino a 33 milioni di tonnellate di merci. A medio termine: Entro il 1998, detta capacita' sara' aumentata di ulteriori 10 000 000 di tonnellate all'anno con il raddoppio selettivo del binario e gli interventi sugli impianti di sicurezza e le tecniche di esercizio sugli assi di transito. A lungo termine: Sara' terminato il raddoppio del binario sull'asse Pyhrn-Schober. Una galleria di base del Brennero potra' migliorare ulteriormente le capacita' ferroviarie sulla linea del Brennero fino a 400 treni al giorno. A partire dal 2010, la capacita' supplementare delle ferrovie nel trasporto combinato potra' aumentare fino a 60-89 milioni di tonnellate' di merci all'anno, a seconda della tecnologia scelta. Definizioni: "immediatamente" disponibile a partire dal 1 gennaio 1995 "a breve termine" disponibile a partire dalla fine del 1995 "a medio termine" disponibile a partire dalla fine del 1997 "a lungo termine" disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Protocollo n. 9-Allegato 4

Allegato 4 Allegato 4 di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo

Anno (1) % degli ecopunti (2) Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri (3)

1991 100,0% 23 306 580

1995 71,7% 16 710 818

1996 65,0% 15 149 277

1997 59,1% 13 774 189

1998 54,8% 12 772 006

1999 51,9% 12 096 115

2000 49,8% 11 606 677

2001 48,5% 11 303 691

2002 44,8% 10 441 348

2003 40,0% 9 322 632

Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla proce- dura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NO(base)2, pari a 15,8 g NO(base)2/kWh.

Protocollo n. 9-Allegato 5

Allegato 5 CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI di cui all'articolo 11 paragrafo 2, lettera b) del protocollo Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti: a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NO2, dell'autocarro utilizzato; b) una carta di eco punti in corso di validita', rilasciata dalle autorita' competenti. In relazione alla lettera a) Per gli autocarri immatricolati dopo il 1 ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorita' competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NO(base)2, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10%. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non puo' piu' essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso. Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/KWh. In relazione alla lettera b) La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati: 1. Ogni g/kWh di emissione di NO(base)2, corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto. 2. I decimali dei valori di emissione di NO(base)2, vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto. 2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NO(base)2, degli autocarri distintamente per ogni nazionalita'. 3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo e' fissato come segue: Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NO(base)2, da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NO(base)2 previste per l'anno successivo, il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituira' il numero di ecopunti per l'anno in questione.

Protocollo n. 10

PROTOCOLLO N. 10 CONCERNENTE L'USO DI SPECIFICI TERMINI AUSTRIACI DELLA LINGUA TEDESCA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue: 1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato del presente protocollo hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato. 2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del presente protocollo sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.

Protocollo n. 10-Allegato

ALLEGATO Austria Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee Beiried Roastbeef Eierschwammerl Pfifferlinge Erdäpfel Kartoffeln Faschiertes Hackfleisch Fisolen Grüne Bohnen Grammein Grieben Hüferl Hüfte Karfiol Blumenkohl Kohlsprossen Rosenkohl Kren Meerrettich Lungenbraten Filet Marillen Aprikosen Melanzani Aubergine Nuß Kugel Obers Sahne Paradeiser Tomaten Powidl Pflaumenmus Ribisel Johannisbeeren Rostbraten Hochrippe Schlögel Keule Topfen Quark Vogerlsalat Feldsalat Weichsein Sauerkirschen

Atto finale

TESTO DELL'ATTO FINALE I Plenipotenziari DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DI SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DI SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Riuniti a Corfu', il ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia: I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea; II. l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati: A. Allegato I : Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione Allegato II : Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione Allegato III : Disposizioni di cui all'articol dell'atto di adesione Allegato IV : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 1 dell'atto di adesio Allegato V : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesio Allegato VI : Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di a Allegato VII : Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione Allegato VIII : Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di ad Allegato IX : Elenco di cui all'articolo 71, paragrafo 2 dell'atto di adesio Allegato X : Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di ad Allegato XI : Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione Allegato XII : Disposizioni di cui all'articol dell'atto di adesione Allegato XIII : Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesio Allegato XIV : Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione Allegato XV : Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione Allegato XVI : Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesio Allegato XVII : Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesio Allegato XVIII : Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione Allegato XIX : Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investime Protocollo n. 2 concernente le isole Aland Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acci Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia Protocollo n. 7 concernente le Svalbard Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea C. I testi: - del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' economica europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica e il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, - del trattato sull'Unione europea, in lingua finnica, norvegese e svedese, Inoltre i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

Atto finale-Dichiarazioni

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