LEGGE 14 dicembre 1994, n. 704

Type Legge
Publication 1994-12-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo medesimo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania, in appresso denominati "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni di cooperazione economica esistenti tra i due Stati e creare favorevoli condizioni agli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; Consapevoli della necessita' di creare e mantenere condizioni di stabilita', allo scopo di stimolare gli investimenti nonche' la massima utilizzazione effettiva delle risorse economiche di entrambi i Paesi. Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione degli investimenti in base al presente Accordo dara' luogo all'adozione di iniziative nello specifico settore ed incrementera' la prosperita' dei due Stati. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" significa ogni bene patrimoniale di proprieta' di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima. Il termine comprende, in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed altre forme di partecipazioni in societa' di capitali o persone legalmente costituite nel territorio di una Parte Contraente, nonche' ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, come pure titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) redditi reinvestiti; d) crediti finanziari, o ogni altro diritto derivante da impegni, prestazioni o servizi di natura economica o finanziaria collegati con gli investimenti; e) diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d'autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi; f) ogni diritto di natura finanziaria, maturato per legge o per contratto, ed ogni licenza e concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto, con particolare riguardo alle concessioni relative alla prospezione, all'esplorazione, alla coltivazione, all'estrazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, comprese quelle situate nelle zone marine sotto la giurisdizione di una delle parti Contraenti. Ogni modifica nella forma nella quale i beni sono stati investiti o reinvestiti non pregiudichera' la loro caratteristica di investimenti. 2. Il termine "investitore", significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per quanto riguarda le "persone giuridiche", la loro costituzione legale in base alla legislazione nazionale da' loro diritto, in virtu' del presente Accordo ed a condizioni di reciprocita', di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo le leggi ed i regolamenti di quest'ultima Parte. 3. I termini "persona fisica", e "persona giuridica" significano rispettivamente: - per quanto riguarda la Romania: ogni persona fisica che abbia la nazionalita' romena in conformita' alle vigenti leggi, nonche' ogni persona giuridica legalmente costituita secondo la legge romena ed avente la sede principale in Romania; - per quanto riguarda la Repubblica italiana: ogni persona naturale che abbia la cittadinanza italiana nonche' ogni ente avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e riconosciuto, ai sensi della legislazione nazionale, come ente pubblico, societa' di persone o di capitali, fondazione o associazione, a prescindere dal fatto che la responsabilita' di questi ultimi sia limitata o meno. 4. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate, da un investimento, ivi inclusi - in particolare, ma non esclusivamente - i profitti, i dividendi, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati. 5. Il termine "territorio" significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sotto- marine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. 2. Gli investimenti saranno autorizzati in conformita' alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio essi debbono essere effettuati, e beneficeranno della protezione e delle garanzie previste dal presente Accordo. 3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' nel suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la trasformazione, il rimpatrio di capitale, la liquidazione e la cessione di investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese locali, societa' e ditte nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano sottoposti a misure arbitrarie, ingiustificate o discriminatorie. 4. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti potranno assumere, indipendentemente dalla nazionalita' di appartenenza, personale direttivo e tecnico di loro scelta, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato ospitante. Con riserva delle leggi vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, i cittadini di una Parte contraente potranno entrare e soggiornare nel territorio dell'altra ai fini di un'assistenza tecnica, e per stabilirvisi ed amministrare i loro investimenti. 5. Ciascuna Parte si impegna a fornire mezzi effettivi per presentare ricorsi e far valere i propri diritti derivanti dal presente Accordo, da licenze d'investimento e da beni. 6. Ciascuna Parte contraente rendera' pubbliche tutte le leggi ed i regolamenti che abbiano attinenza, ovvero che riguardino gli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente, accordera' agli investimenti effettuati nel suo territorio, alle attivita' collegate e relativi redditi che ne derivano a favore degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, alle attivita' collegate e relativi redditi che ne derivano, dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il godimento, le trasformazioni autorizzate, il rimpatrio di capitale, la liquidazione, l'uso o la cessione del loro investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi investitori o ad investitori di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione del trattamento nazionale o della nazione piu' favorita non possono essere intese come dirette ad obbligare una Parte contraente ad estendere agli investitori dell'altra, i vantaggi ed i privilegi che essa concede, per effetto della sua appartenenza a: a) ogni Unione doganale o Economica, Zona di libero scambio o organizzazione economica regionale o subregionale, Associazione di Mercato Comune delle quali una delle Parti contraenti sia o possa divenire membro; b) accordi economici, internazionali, multilaterali o regionali, ovvero altri Accordi intesi ad evitare del tutto o prevalentemente le doppie imposizioni, ovvero a facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO 1) (1) Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto espressamente previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (provvedimenti qui di seguito indicati tutti come "esproprio"), salvo che non ricorrano le condizioni seguenti: a) i provvedimenti siano adottati nell'interesse nazionale o per fini pubblici, ed in conformita' alle prescritte procedure di legge; b) i provvedimenti non siano discriminatori in rapporto a provvedimenti adottati nei confronti di investimenti od investitori nazionali ovvero di investimenti od investitori di paesi terzi; c) sia adottata una appropriata procedura per determinare l'ammontare e le modalita' di pagamento del risarcimento. 3) Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento colpito da uno dei provvedimenti di cui al paragrafo (1) del presente articolo e dovra' essere rapido, adeguato ed effettivo. 4) L'ammontare del risarcimento sara' determinato in conformita' con i principi di valutazione internazionalmente riconosciuti, quali l'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora l'effettivo e giusto valore di mercato non possa essere facilmente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di criteri obiettivi di equita', considerando tra l'altro il capitale investito, la sua rivalutazione o svalutazione, i redditi correnti, il valore di sostituzione ed ogni altro elemento di rilievo. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati in base al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio a quella di pagamento, salvo che l'investitore non abbia conservato il godimento dell'investimento espropriato fino alla data del risarcimento medesimo. 5) In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra l'investitore e la Parte contraente obbligata, l'importo sara' calcolato secondo le procedure di risoluzione delle controversie dell'Articolo 8 del presente Accordo. 6) L'ammontare del risarcimento verra' prontamente pagato all'investitore, il quale avra' diritto a trasferire senza indebito ritardo le relative somme in valuta liberamente convertibile. Determinato il risarcimento, verra' prontamente concessa l'autorizzazione al suo rimpatrio.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE 1) Gli investitori di una delle due Parti contraenti i cui investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente, abbiano sofferto danni o perdite per causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, rivolte, insurrezioni od altri eventi similari, inclusi i danni e le perdite dovuti a requisizione, riceveranno dalla Parte contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, con riferimento ai provvedimenti adottati per risarcire tali danni e perdite, un trattamento non meno favorevole di quello da quest'ultima riconosciuto ai propri investitori nazionali, ed in ogni caso, agli investitori di ogni altro Stato terzo. Le somme di cui al presente articolo, saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza alcun ritardo.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI 1) Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente, per gli investimenti da essi effettuati in conformita' alle proprie leggi e regolamenti come indicato all'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, il libero trasferimento di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento di investimenti: b) redditi correnti derivanti da investimenti come redditi netti, dividendi, royalties, pagamenti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita cessione o liquidazione di un investimento; d) pagamenti effettuati per il rimborso dei crediti derivanti da investimenti e dei relativi interessi, nonche' delle somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad investimenti e dei relativi interessi; e) adeguate quote dei guadagni conseguiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro o servizi prestati in connessione con investimenti realizzati nel suo territorio; f) risarcimenti previsti agli articoli 4 e 5; 2) Ciascuna Parte contraente, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'investimento, concedera' - se richiesta - ogni necessaria autorizzazione per garantire l'espletamento senza indebito ritardo dei trasferimenti. 3) I trasferimenti di cui sopra verranno effettuati nella valuta convertibile nella quale l'investimento e' stato fatto, ovvero, se cosi' concordato, in ogni altra valuta liberamente convertibile, al prevalente tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento. 4) Sono da considerarsi "senza indebito ritardo" ai sensi del presente articolo, quei trasferimenti che sono stati effettuati entro il periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle relative formalita' amministrative. Tale periodo decorre dalla data in cui la richiesta di trasferimento, corredata dalla necessaria documentazione, e' stata nella dovuta forma sottoposta alle autorita' competenti, e non dovra' in ogni caso superare un periodo di due mesi. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui agli articoli 4-5 e 7 del presente Accordo:

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 SURROGA Qualora una delle due Parti Contraenti, ovvero una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte contraente riconoscera': a) il trasferimento per effetto di legge o in base ad una transazione legale, di ogni diritto o pretesa dell'investitore interessato, alla Parte contraente assicuratrice o alla sua istituzione; b) che la Parte Contraente assicuratrice o la sua istituzione siano legittimate per effetto di surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni di tale investitore. La Parte contraente assicuratrice sara' di conseguenza legittimata ad esercitare tali diritti o pretese nella stessa posizione creditizia del proprio dante causa. In relazione poi al trasferimento dei pagamenti dovuti a tale Parte contraente o alla sua Istituzione per effetto della surrogazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, relativa ad un investimento di detto investitore nel territorio della prima Parte contraente, comprese le controversie relative ai risarcimenti per esproprio, e quelle relative all'ammontare dei corrispettivi pagamenti, saranno per quanto possibile risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti alla controversia. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia - a sua discrezione: - a) al Tribunale della Parte Contraente, in tutte le sue istanze, competente per territorio; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento Arbitrale della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL). L'arbitrato si svolgera' in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformita' con la Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'arbitro o gli arbitri, e se del caso, il Presidente dovranno essere cittadini di Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti contraenti, saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' con le Convenzioni internazionali di cui esse sono parti; c) al "Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati". Tuttavia, in specifici contratti, gli investitori e le Parti contraenti possono concordare procedure di risoluzione di controversia. 3) La Parte contraente che e' parte di una controversia, non potra', in qualunque fase delle procedure relative a controversie su investimenti, addurre a sua difesa la sua immunita' da giurisdizione, cosi' come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in base ad un contratto di assicurazione che prevede la copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.

Accordo - art. 9

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