La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo della Carta Sociale Europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta") Determinati ad adottare talune misure per migliorare l'efficacia della Carta in particolare il funzionamento delle sue strutture di supervisione; Considerando pertanto che e' auspicabile emendare alcune disposizioni della Carta, Hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 L'Articolo 23 della Carta recita come segue: "Articolo 23 Comunicazione delle copie dei rapporti e dei commenti 1. Nell'inviare al Segretario Generale un rapporto, in conformita' con gli Articoli 21 e 22, ciascuna Parte Contraente indirizzera' una copia di tale rapporto alle sue Organizzazioni nazionali che fanno parte a titolo di membro di organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di sindacati invitare in base all'Articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Governativo. Le Organizzazioni invieranno al Segretario Generale tutti gli eventuali commenti sui rapporti delle Parti Contraenti. Il Segretario Generale inviera' una copia di tali commenti alle Parti Contraenti interessate che potrebbero desiderare di rispondere. 2. Il Segretario Generale inoltrera' una copia dei rapporti delle Parti Contraenti alle Organizzazioni internazionali non governative aventi status consultivo presso il Consiglio d'Europa ed una particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente carta. 3. I rapporti ed i commenti di cui agli Articoli 21 e 22 ed al presente articolo saranno, su richiesta, messi a disposizioni del pubblico."
Protocollo - art. 2
Articolo 2 L'articolo 24 dello Statuto recita come segue: "Articolo 24 Esame dei rapporti 1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformita' con gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti Indipendenti istituito in conformita' con l'Articolo 25. Al Comitato dovra' altresi' giungere ogni commento inviato al Segretario Generale, in conformita' con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti elaborera' un rapporto contenente le sue conclusioni. 2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il Comitato di Esperti indipendenti valutera' da un punto di vista legale la conformita' del diritto e della prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti Contraenti interessate. 3. Il Comitato di Esperti indipendenti puo' rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti potra' anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al Paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito. 4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 27"
Protocollo - art. 3
Articolo 3 L'Articolo 25 della Carta recita come segue: "Articolo 25 Comitato di Esperti Indipendenti 1. Il Comitato di Esperti Indipendenti constera' di almeno nove membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di voti ottenuta da un elenco di esperti della massima integrita' e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei membri sara' determinato dal Comitato dei Ministri. 2. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola. 3. Un membro del Comitato di Esperti Indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non e' scaduto rimarra' in carica per il rimanente periodo di carica del suo predecessore. 4. I membri del Comitato partecipano nella loro capacita' individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialita' e di disponibilita' inerenti al loro incarico".
Protocollo - art. 4
Articolo 4 L'Articolo 27 della Carta recita come segue: "Articolo 27 Comitato Governativo 1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformita' con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3 dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti saranno sottoposti ad un Comitato Governativo. 2. Il Comitato sara' costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso invitera' un massimo di due organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso puo' consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta. 3. Il Comitato Governativo preparera' le decisioni del Comitato dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionera', motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte Contraente interessata in conformita' con l'articolo 28 della Carta. Esso presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto che sara' reso pubblico. 4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale in generale, il Comitato Governativo puo' presentare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere aggiornati".
Protocollo - art. 5
Articolo 5 L'Articolo 28 della Carta recita come segue: "Articolo 28 Comitato dei Ministri 1. Il Comitato dei Ministri adottera' a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate. 2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato Governativo in conformita' con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il Comitato dei Ministri adottera' tutte le decisioni che ritiene appro- priate".
Protocollo - art. 6
Articolo 6 L'Articolo 29 della Carta recita come segue: "Articolo 29 Assemblea Parlamentare Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' all'Assemblea parlamentare, in vista della tenuta di dibattiti periodici plenari, i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e del Comitato Governativo, nonche' le risoluzioni del Comitato dei Ministri."
Protocollo - art. 7
Articolo 7 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta che intendono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale le Parti Contraenti della Carta avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio in merito a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con l'articolo 8; d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, il 20 Novembre 1991 Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa.