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LEGGE 14 dicembre 1994, n. 706

Current text a fecha 1994-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto protocollo addizionale all'accordo sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Protocole

Protocole Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA Gli Stati firmatari del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo; Considerando che in base ai termini dell'articolo 59 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (in appresso denominata la Convenzione) firmata a Roma il 4 novembre 1950, i membri della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo in appresso denominata "la Commissione" e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (in appresso denominata "la Corte" godono, nell'esercizio delle loro funzioni, privilegi ed immunita' previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in virtu' di questo articolo; Ricordando che tali privilegi ed immunita' sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto protocollo addizionale, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956 ed il 16 dicembre 1961, e nell'Accordo generale sui privilegi ed immunita' del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949; Considerando che occorre, alla luce delle modifiche sopravvenute nel funzionamento del meccanismo di controllo della Convenzione, completare l'Accordo generale con un altro Protocollo. Hanno convenuto quanto segue Articolo primo 1. I membri della Commissione ed i membri della Corte sono esonerati da ogni imposta su salario, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dal Consiglio d'Europa. 2. L'espressione "membri della Commissione e membri della Corte" comprende i membri che dopo essere stati sostituiti, continuano a giudicare casi di cui sono gia' stati investiti nonche' ogni giudice ad hoc designato in virtu' delle disposizioni della Convenzione.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare senza riserva di ratifica, ratificare accettare o approvare il presente Protocollo se non ha gia' ratificato o se non ratifica contestualmente l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2. 2. Per ogni Stato membro che manifesti successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, i Firmatari convengono di attuare a titolo provvisorio il Protocollo alla data della firma, in misura compatibile con le loro rispettive norme costituzionali.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio dell'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.