LEGGE 14 dicembre 1994, n. 707
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Indonesia: l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle societa' (the com- pany tax) applicata ai sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n. 8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970" (legge n. 10 del 1970); ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta indonesiana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4 - Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Accordo - art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a)(i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformita' a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982. (ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona nella quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali; (b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia; (c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionali" designa: (i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Accordo - art. 4
Articolo 4 RESIDENTI 1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Accordo - art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di montaggio, un cantiere di installazione o attivita' di supervisione ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attivita' si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; (h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attivita' di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa) si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi. 3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4 - una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se: (a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone in detto primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente merci per conto dell'impresa. 5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, e' considerata stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente cosi' come indicato nel paragrafo 6. 6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando le attivita' di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta impresa, esso non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 7 - Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo - art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili" Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Accordo - art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili (a) alla stabile organizzazione; (b) a vendite effettuate nell'altro Stato di merci di natura identica o analoga a quelle vendute per mezzo della stabile organizzazione; o (c) ad altre attivita' commerciali svolte in detto altro Stato di natura identica o analoga a quelle effettuate per mezzo della stabile organizzazione. 2 - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3 - Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4 - Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5 - Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Accordo - art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Accordo - art. 10
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