LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Type Legge
Publication 1994-12-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione medesima.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese; Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 SUCCESSIONI E DONAZIONI CONSIDERATE La presente Convenzione si applica: 1) alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e 2) alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno Stato o in ambedue gli Stati.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie, di diritti di trasferimento o d'imposte sulle donazioni mortis causa. Sono con- siderate imposte sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti tra vivi, ma solo se il trasferimento e' operato a titolo totalmente o parzialmente gratuito. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Francia: i diritti sulle successioni e sulle donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese"). La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorita' competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Francia; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale, nonche' al di la' di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtu' della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica Francese, ivi compreso il mare territoriale e al di la di questo, le zone sulle quali, in conformita' con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento e', in virtu' della legislazione di uno Stato, assoggettato ad una imposta prevista dalla Convenzione; h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situ- ate nell'altro Stato; i) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato; ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato; j) l'espressione "autorita' competente" designa: j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze; jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non diversamente definite, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione e', in virtu' della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione e' assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalita'; d) se detta persona possiede la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se essa non possiede la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui e' situata la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 BENI IMMOBILI 1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo e' principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attivita' industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonche' ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attivita' di carattere indipendente.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 BENI MOBILI APPARTENENTI AD UNA STABILE ORGANIZZAZIONE O AD UNA SEDE FISSA 1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa e' considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attivita' che questa persona esercita per l'impresa, a meno che le attivita' di questa persona non siano limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa installazione come una stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo. 6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attivita'. 7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre attivita' di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 NAVI ED AEROMOBILI Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni mobili afferenti alla utilizzazione di tali navi o aeromobili, sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 VALORI MOBILIARI E CREDITI 1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato. 2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: - i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una societa' domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5; - i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; - i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 ALTRI BENI I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 sono imponibili soltanto in detto Stato.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 DEBITI DEDUCIBILI 1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione, riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi. 2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa. 3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di questi beni. 4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9. 5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella misura in cui e' piu' favorevole al contribuente.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non puo' superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata. 2. Nel calcolatore l'imposta sui beni che e' in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione puo' tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o piu' onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo' sottoporre il suo caso all'Autorita' competente dell'ultimo o dell'altro Stato. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L'Autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficolta' o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati. 5. Le autorita' competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalita' di applicazione della Convenzione. Esse potranno di comune accordo prevedere delle attestazioni o altre formalita' che permettano di assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Convenzione - art. 14

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