LEGGE 14 dicembre 1994, n. 710
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) nel caso degli Stati Uniti Messicani: - l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta); - l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), (qui di seguito indicate quali "imposta messicana"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, la repubblica italiana o gli Stati Uniti Messicani; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia puo' esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo; c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalita' stabilite dallo stesso diritto internazionale; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di uno Stato contraente; e ii) le persone giuridiche, societa' di persone, ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze; ii) per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaria de Hacienda Y Credito Publico). 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente defi- nite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sara' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona non ha la nazionalita' di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonche' le connesse attivita' di supervisione, pero' solo quando tali cantieri, costruzione o attivita' si protraggono per un periodo superiore a otto mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni; e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliare. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attivita' che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo. 6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo. 7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attivita' commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Cio' nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attivita' in nome di dette impresa, egli non e' considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la predetta stabile organizzazione, ancorche' i pagamenti siano differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato di esistere. 4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 5. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da un'attivita' di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
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