LEGGE 14 dicembre 1994, n. 713

Type Legge
Publication 1994-12-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, di tali investimenti in base ad accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che accrescano la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento", a prescindere dalla forma giuridica adottata o dal sistema giuridico vigente indichera' ogni categoria di beni investiti, successivamente o anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica avente la nazionalita' di una Parte Contraente, nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi ed ai regolamenti di detta Parte. Il termine "investimento" comprende in particolare ma non esclusivamente: (a) i beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi comprese, nella misura in cui siano utilizzate ai fini dell'investimento, garanzie effettive sui beni altrui; (b) azioni, titoli ed obbligazioni ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonche' titoli di Stato o di organismi pubblici in generale; (c) crediti per importi di denaro o qualunque diritto per impegni o servizi aventi un valore economico connesso con gli investimenti, nonche' i proventi reinvestiti come definiti al paragrafo 5 in appresso; (d) diritti di autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali, ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamenti commerciali; (e) ogni diritto di natura finanziaria, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza, concessione o franchigia rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti che regolamentanol'esercizio di attivita' commerciali, compresa la prospezione ai fini della coltivazione, dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indichera'' ogni persona fisica o giuridica avente la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, che ha effettuato, effettua o intende effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indichera' ogni persona fisica in possesso della cittadinanza di detto Stato. 4. Il termine "persona giuridica" in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indichera' qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuto come persona giuridica in base alle rispettive legislazioni nazionali, come organismi pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni o associazioni, a prescindere dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "proventi" indichera' le somme ricavate o da ricavare da un investimento, compresi in particolare i profitti, i redditi da interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royal- ties i proventi per assistenza e servizi tecnici ed altri redditi correnti, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale. 6. Il termine "territorio" indichera', oltre alle zone site entro i confini terrestri, le "zone marittime". Queste includono anche le zone marine e sottomarine sotto la sovranita' delle Parti Contraenti e sulle quali esse esercitano, in conformita' con il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio ed autorizzeranno questi investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti in vigore. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, la conservazione, l'uso, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le societa' e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Clausola della nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna delle Parti Contraenti nell'ambito del proprio territorio, offrira' agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori oppure agli investimenti ed ai proventi degli investitori di uno Stato terzo. 2. Il trattamento concesso alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello concesso ad analoghe attivita' connesse con gli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di qualsiasi Paese terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano a qualsiasi vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a Stati terzi in virtu' della propria appartenenza ad unioni doganali ed economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sotto-regionali, accordi economici internazionali multilaterali, oppure accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Indennizzi per danni e perdite Agli investitori di una Parte Contraente, i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente hanno subito perdite a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza, o altri eventi analoghi, sara' concesso da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda l'indennizzo o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello concesso da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato Terzo. Ogni pagamento effettuato in base al presente Articolo sara' liberamente trasferibile senza indebiti ritardi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. (1) Gli investimenti cui il presente Accordo si riferisce non possono essere oggetto di alcuna misura permanente o temporanea che ne limiti permanentemente o temporaneamente il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento, a meno che non sia specificamente disposto al riguardo da leggi, sentenze o ordinanze promulgate da Corti o Tribunali competenti; (2). Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non potranno essere direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti oppure soggetti a nessuna misura avente effetti equivalenti sul territorio dell'altra Parte Contraente tranne nel caso in cui tali misure siano adottate per fini di utilita' pubblica, in base all'interesse nazionale, in cambio di un indennizzo rapido, completo ed efficace, e su una base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure legali. (3). L'equo indennizzo sara' equivalente, all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui viene annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o di espropriare e sara' calcolato secondo parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti. L'indennizzo includera' gli interessi calcolati in base ad un tasso LIBOR a sei mesi maturato dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento. Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente avente responsabilita', l'ammontare dell'indennizzo sara' calcolato a seguito della definizione della procedura litigiosa secondo l'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo esso sara' rapidamente pagato e sara' rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno altresi' al reddito proveniente da un investimento e nel caso di una sua liquidazione, ai proventi della stessa. 3. Se, dopo l'espropriazione, i beni in questione non sono stati utilizzati, interamente o parzialmente, per quel, fine, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Rimpatrio di capitali, profitti e redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' che, dopo che gli investitori hanno adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero in valuta convertibile e senza indebito ritardo: (a) il capitale e gli importi addizionali di capitale utilizzati per mantenere ed incrementare gli investimenti; b) i profitti netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti; (c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; (d) i fondi per ripagare prestiti per investimento ed i relativi interessi dovuti; (e) le retribuzioni e le indennita' corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro subordinato ed i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'ammontare e secondo le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. I trasferimenti dei proventi di cui al paragrafo (1) del presente Articolo possono essere effettuati alla condizione che la valuta convertibile trasferita derivi dall'investimento o dai suoi proventi. 3. Sotto riserva che gli obblighi legali che incombono agli investitori siano stati assolti, ciascuna Parte Contraente effettuera' i passi necessari per garantire che i trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo siano eseguiti senza ritardo. 4. Entrambe le Parti Contraenti possono adottare disposizioni per regolamentare l'espletamento degli obblighi fiscali di cui al paragrafo (1) sopra.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Surrogazione Se una Parte Contraente, o qualunque sua istituzione, ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed ha effettuato pagamenti in base a tale garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente facente funzione da garante, e la surrogazione non eccedera' i diritti originali. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, o alla sua Istituzione in virtu' di questa surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 6 e 7 saranno effettuati senza indebiti ritardi, ed in ogni caso entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati soddisfatti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Composizione delle controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie, comprese le controversie relative al'indennizzo, da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente. 2. Qualora una controversia non possa essere composta amichevolmente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta presentata per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia, a sua discrezione: (a) alla giurisdizione territoriale competente della Parte Contraente interessata, in tutte le sue istanze; (b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale della "Commissione dell'ONU sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL); (c) al "Centro Internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti" (CIRDI) per l'attuazione delle procedure di arbitrato stabilite nella Convenzione di Washington del 18 Marzo 1965, sulla "Composizione delle controversie legate gli investimenti tra Stati e cittadini di atri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano validamente aderito. 3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare tramite i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintantoche' tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti in causa non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla setenza del Tribunale ordinario entro i termini stabiliti nella decisione o nella sentenza, ovvero entro qualunque altro termine derivante dal diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'ha notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, come previsto dalle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito nella maniera seguente: ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale entro due mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di arbitrato. Successivamente questi due membri selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo che agira' in qualita' di Presidente. Il presidente dovra' essere designato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri. 4. Se le nomine non sono state concordate entro i termini di tempo previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti, in mancanza di ogni altra intesa, puo' rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' proceda alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, o si dovesse trovare in altra maniera nell'impossibilita' di 45/esercitare questa funzione, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Se il Vice-Presidente della Corte e' egli stesso cittadino di una delle Parti Contraenti o si trova anche'esso nell'impossibilita' di esercitare questa funzione per qualsiasi ragione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, sara' invitato a procedere alle nomine. 5. Il Tribunale arbitrale deliberera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro ed i propri costi relativi alle udienze. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno equamente divise tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una situazione sia disciplinata tanto del presente Accordo quanto da un altro Accordo internazionale, a cui sono Parti entrambe le Parti Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli, caso per caso. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente per gli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente con le proprie leggi, i propri regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' concesso il trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra Parte Contraente l'adempimento di tutte le procedure giuridiche richieste per la sua entrata in vigore.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Durata e Data di Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 12 sono state espletate, e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti un anno prima di ogni data di scadenza. 2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilito nel presente Articolo 13, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dopo le summenzionate date. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A ROMA, il 15 Gennaio 1993 in due esemplari, entrambi in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Mongolia

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