DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 698
Entrata in vigore del decreto: 6/1/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n.
414, ha differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresi', da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarieta' sociale;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili
1.Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo, nonche' quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidita', ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermita' invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidita' e alla minorazione riconosciuta.
2.Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
3.Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4.Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalita' di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.
5.Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6.In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata. 7. ll soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 puo' motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilita' a presentarsi a visita indicando la data in cui puo' essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilita' puo' essere motivata anche da un familiare convivente. 8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermita' e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
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