LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Type Legge
Publication 1994-12-23
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1-1-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 1

(Esenzioni)

1.Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni".

2.Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".

3.Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dai seguenti: "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991. 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale. 16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".

4.E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.

5.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.

AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2

(Prestazioni specialistiche)

1.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' sostituito dal seguente: "3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".

Art. 3

(Ospedali).

1.COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382.

2.COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382.

3.COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382. 4. le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonche' i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita' di controllo della qualita' delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unita' sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di qualifica. 5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. ((I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, gia' assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attivita' di carattere sanitario)). 6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 7. Nel caso in cui la contabilita' separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. 8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita' del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sara' soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone. 9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresi' al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilita' del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

Art. 4

(Dotazioni organiche)

1.La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilita' del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attivita' di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le attivita' ambulatoriali.

2.Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilita', da effettuarsi tra il personale del comparto sanita' in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorita', e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unita' di terapia intensiva e di rianimazione.

3.A decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennita' di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il contingente di personale da assumere a contratto, ai sensi del medesimo articolo, non potra' superare il 10 per cento della rispettiva dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio.

4.I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995.

Art. 5

(Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico)

1.A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attivita' professionale, in zona controllata.

2.Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

3.Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.

4.Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.

Art. 6

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)

1.La spesa per l'acquisto di beni e servizi non puo' superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilita' contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. ((11))

2.Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico- medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanita' e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

3.Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.

4.L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale e' posto in mobilita' d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

5.All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: "7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi: a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti; b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalita' di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unita' sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unita' sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo; c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni. 7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresi' effettuate le compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale. 7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovra' essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovra' accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati".

6.A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.

7.All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico".

Art. 7

(Spesa farmaceutica)

1.Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e' trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

2.Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione e' del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalita' applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al conseguimento del predetto risparmio. (10)

3.A decorrere dal 1 giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunita' Europea. Tale abbattimento dovra' applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi e' aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.

4.L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 e' determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procedera' alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.

5.L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996. (17) ((19))

6.Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.

Art. 8

(Norme in materia di classificazione delle specialita' medicinali)

1.Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1 gennaio 1995 il Ministro della sanita' dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle unita' sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilita' di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1 gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.

2.Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonche' agli istituti di ricovero e cura sulle specialita' medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico e' inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, e' stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non puo' essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 9

(Assistenza farmaceutica)

1.La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.

2.Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanita', sentito il parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonche' l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Art. 10

(Norme finali)

1.Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilita' diretta delle predette unita' sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. ((4))

2.L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilita' patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3.Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 11

(Eta' per il pensionamento di vecchiaia)

1.La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 12

(Attivita' usuranti)

1.Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)

3.Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

6.Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione.

7.Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita'.

8.Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

9.Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

10.I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma. (4)

Art. 14

(Perequazione automatica delle pensioni)

1.Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.

Art. 15

Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione).

1.Con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente modificazioni ed integrazioni.

3.In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

4.La pensione di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).

6.Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 16

(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'idenitita' di buonuscita)

1.Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e' sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ".

2.Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e' sostituito dal seguente: " 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ".

Art. 17

(Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)

1.Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

3.Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: " a cinque anni " sono sostituite dalle seguenti: " a dieci anni ".

4.La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, gia' differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.

5.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri. ((12))

Art. 18

(Condono previdenziale ed assistenziale)

1.I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2.L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3.La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate suc- cessive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4.La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5.I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, gia' previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, ne' del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.

6.I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni ((1994 e precedenti)), anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

7.Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 e' effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma e' effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.

8.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto- legge 25 novembre 1994, n. 648, e' ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi.

9.Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento. ((1))

11.I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonche' gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

12.I contributi omessi sono calcolati in conformita' delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.

13.Possono essere corrisposti, con le modalita' ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

14.L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonche' dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

15.Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonche' le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

16.I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

17.In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.

18.Qualora le competenti autorita' regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e' definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.

Art. 19

(Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS)

1.Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2.I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.

Art. 20

(Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro)

1.L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.

2.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi ((. . .)), sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile.

3.Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ((limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributi e' calcolato sulla differenza)).

Art. 21

(Norma finanziaria)

1.In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 22

(Personale)

1.L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

2.Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.

3.L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

4.In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

5.E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6.Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono defi- nite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. (6)

7.Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. (11)

8.Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. (11) (29)

9.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni. (11)

10.Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (11)

11.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle disposizioni di bilancio. (11)

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