LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724
4.La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. (17)
5.L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6.I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7.All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".
8.Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
9.Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10.Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis.Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. (17) (19)
11.I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12.Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13.Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.
14.Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15.Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile.
16.All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento. Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17.Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18.Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicati.
19.Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre 1994. (30)
20.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa. (24)
Art. 40
(Sistema di finanziamento CONSOB)
1.Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
3.((Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attivita' di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrita' dei mercati, della capacita' contributiva dei soggetti vigilati nonche' della complessita' delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti)).
3-bis.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4.Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
5.Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
6.La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 41
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1)
Art. 42
Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno).
1.Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2.Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalita' di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3.Nella convenzione di cui al comma 2 puo' essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali.
Art. 43
(Alloggi militari e delle Forze di polizia)
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3.La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4.Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa , e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. ((Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate)).
Art. 44
(Contratti pubblici)
1.L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione. 3. Alle finalita' previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6. 5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilita' previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile. 6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 6 definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentanzione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempimenti. 9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato. 10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonche' per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2. 12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari. 13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta puo' essere avanzata anche congiuntamente da piu' amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu' favorevoli ed economie procedimentali. 14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato. 15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni. 16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non da' titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza. 17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi. 18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'Autorita', nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, puo' stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruita' economica". 19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo. 20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni".
2.Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)
1.Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Art. 46
(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)
1.Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata, sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1.Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1994 SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Tabelle
TABELLA A. (v. articolo 11, comma 1) ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ===================================================================== Periodo di riferimento Uomini Donne ----------------------------------------------------------------------- dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 . . . . . . .. 61 anno 56 anno dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . . . . . .. 62 anno 57 anno dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 . . . . . . .. 63 anno 58 anno dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . . . . . .. 64 anno 59 anno dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno TABELLA B. (v. articolo 39, comma 5). IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994 Importo dovuto Tipologia di abuso Lire Opere edilizie fino a 100 metri cubi . . . . 800.000 Opere edilizie fino a 200 metri cubi . . . . 2.000.000 Opere edilizie fino a 400 metri cubi . . . . 4.000.000 Opere edilizie fino a 750 metri cubi . . . . 7.000.000 Opere edilizie oltre 750 metri cubi . . . .. ((10.000 a m3 oltre all'importo previsto fino a 750 m3)) TABELLA C. (v. articolo 39, comma 9) CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE. ===================================================================== Nuove costruzioni Ristrutturazioni ampliamenti modifiche Numero abitanti Lire/mq destinazione d'uso Lire/mq Fino a 3.000 . . . . . . . 30.000 15.000 Da 3.001 a 20.000 . . . .. 60.000 30.000 Da 20.001 a 100.000 . . .. 90.000 45.000 Da 100.001 a 300.000 . . . 120.000 60.000 Oltre i 300.000 . . . . .. 150.000 75.000 TABELLA D. (v. articolo 39, comma 13) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE ((...)) ((DOVUTA)) NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO a) Riduzione dell'oblazione ((...)) in relazione ai limiti di reddito. Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente): Percentuale di riduzione Limiti di reddito fino a: 1) lire 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 2) lire 25.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 3) lire 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) Riduzione dell'oblazione ((...)) in relazione ai limiti di reddito. Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente): Percentuale di riduzione Limiti di reddito fino a: a) lire 24.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% b) lire 40.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% c) lire 48.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% c) Correlazione percentuale dell'oblazione ((...)) in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]: 1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti: Zone Valori di calcolo 1.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 1.2) zona edificata periferica . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico . . . . . . . . . . . 1,20 1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola . . . . . . . . . 1,20 1.5) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti: Zone Valori di calcolo 2.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 2.2) centro edificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti: Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
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