LEGGE 9 dicembre 1994, n. 732

Type Legge
Publication 1994-12-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/1/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago dei Cile l'8 marzo 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (qui di seguito denominati Parti Contraenti), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi, e in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Cile e per quelli cileni in Italia; consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e, tenuto conto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologico, Tecnico e Culturale, tra l'Italia ed il Cile, sottoscritto in Santiago del Cile, l'8 novembre 1990, ed in particolare del suo articolo VIII, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in conformita' agli accordi internazionali, di tali investimenti stranieri che siano realizzati o che si realizzino con reale ed effettivo trasferimento di capitali, contribuiscono ad incentivare iniziantive imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale di godimento, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni o servizi correlati ad investimenti provenienti dall'estero, nonche', come definiti nel successivo punto 5. del presente articolo, i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, nomi commerciali, avviamento; 6. Per "territorio" si intende, il territorio compreso entro i confini terrestri ed il mare territoriale di ognuna delle due Parti Contraenti nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre i limiti del mare territoriale delle Parti predette e sopra le quali queste ultime esercitino o possano esercitare, in conformita' al diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione ai fini di prospezione, esplorazione, sfruttamento e preservazione di risorse naturali.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera', nella misura del possibile, gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio e autorizzera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione e ai propri regolamenti. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle societa' e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti discriminatori od arbitrari. c) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rialsciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti provenienti dall'estero nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici e persone giuridiche in genere, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, cio', indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti, ai redditi e alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, ai redditi e alle attivita' similari connesse con investimenti di investitori propri o di qualunque Paese Terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente proteggera' nel suo territorio gli investimenti effettuati secondo le proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacolera', con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'ampliamento, la vendita e, eventualmente, la liquidazione di detti investimenti. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad unioni doganali od economiche, associazione di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi frontalieri.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento offrira' adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. 2. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta' di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti. b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilita', per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e proce- dure di legge. c) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica. Si intende chi il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attivita' imprenditoriali. Il risarcimento dovra' essere pagato senza ritardi, e comprendera' gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento. Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalita' dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonche' l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Trasferimento dei capitali, dei profitti, delle retribuzioni e dei risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti autorizzera' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento e incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento; d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento e per il pagamento degli interessi relativi, documentati in conformita' alle disposizioni di legge della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato e applicabili al momento del loro ottenimento; e) remunerazioni, indennita' retribuzioni e percezioni generate da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni di servizi, realizzati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'ambito dell'investimento o in relazione alla sua realizzazione, come pure i relativi contributi e prestazioni ai fini previdenziali e di sicurezza sociale, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. f) somme a titolo di risarcimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo c). 2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'Altra, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta come surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad una sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articolo 4, 5 e 6 del presente Accordo. 2. Gli investitori conserveranno facolta' ad intervenire o costituirsi parte in azioni giudiziarie gia' avviate allo scopo di tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano stati oggetto di surroga. Qualora sorgesse controversia, si applicheranno le procedure di cui al successivo articolo 9.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio piu' favorevole, applicabile dal mercato bancario alla data di trasferimento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Soluzione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia. 2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di una delle due Parti, la controversia potra' essere sottoposta, a scelta dell'investitore: - agli organi giudiziari competenti della Parte Contraente nel cui territorio sia localizzato l'investimento; - oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti ai successivi paragrafi 3) e seguenti del presente articolo. L'elezione dell'uno o dell'altro foro da parte dell'investitore sara' definitiva. 3) In caso di ricorso all'abritrato internazionale, la controversia sara' sottoposta, a scelta dell'attore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D), Istituto dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965. b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituto, salvo diverso accordo tra le Parti, in conformita' alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e , se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. 4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore Parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista dall'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 5. Il tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte Contraente che e' parte nella controversia, tenendo conto delle norme di quest'ultima relative ai conflitti di legge, delle disposizioni del presente Accordo, delle clausole di eventuali accordi particolari relativi all'investimento nonche' dei principi di diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente, dei principi della buona fede. 6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle convinzioni internazionali in materia vigenti per ambedue le Parti Contraenti. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse e le Parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Regolamento delle controversie tra le parti contraenti 1. Le controversie tra le parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, su iniziativa di una di esse, alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte nominera' un membro del Tribunale. Tali due membri sceglieranno quindi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero state ancora effettuate, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, richiedere la relativa designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare, verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. ll tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 12

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