LEGGE 9 dicembre 1994, n. 733

Type Legge
Publication 1994-12-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 1/1/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accordo - art. I

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito denominati Parti): Desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi; Intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di investitori di entrambi i Paesi: Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, stimoleranno singole iniziative imprenditoriali e favoriranno un benessere economico nelle due Parti. hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da investitori cittadini di una Parte nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, comprendendo, per quanto in modo non esclusivo: a) beni immobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto, quali ipoteche, pegni, privilegi e similari diritti; b) azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni di societa' e interessi nella proprieta' di tali societa', nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti per somme utilizzate per costituire risorse aventi valore economico, nonche' crediti per qualsiasi prestazione avente valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento; e) concessioni rilasciate per legge o per contratto, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica o societa', avente nazionalita' di una Parte o che abbia effettuato o effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte. 3. Per "persona giuridica" o "societa'" si intende: a) per la Repubblica Italiana: ogni societa' a responsabilita' limitata costituita nel territorio della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformita' con la sua legislazione; b) per la Repubblica di Indonesia: ogni societa' a responsabilita' limitata costituita nel territorio della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformita' alla sua legislazione. 4. Per "persona fisica" si intende: a) per la Repubblica Italiana: le persone che, in conformita' alle leggi della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani; b) per la Repubblica di Indonesia: le persone che, in conformita' alle leggi della Repubblica di Indonesia, sono cittadini indonesiani. 5. Per "utili " o "reddito" si intendono le somme ricavate ovvero realizzate, ma non ancora incassate, da un investimento ed, in particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari. 6. Per "territorio" si intende: a) per la Repubblica Italiana: in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia sovranita' od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione; b) per la Repubblica di Indonesia: il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti sulle quali la Repubblica di Indonesia abbia sovranita', diritti di sovranita' o giurisdizione in conformita' con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

Accordo - art. II

ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte incoraggera' per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel proprio territorio, li permettera' in conformita' alle proprie leggi e regolamenti ed accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. 2. Ciascuna Parte assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra, nonche' le societa' nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.

Accordo - art. III

ARTICOLO III Finalita' dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' agli investimenti di investitori della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica di Indonesia che siano stati preventivamente ammessi, in conformita' alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nonche' agli investimenti di investitori della Repubblica di Indonesia nel territorio della Repubblica Italiana che siano stati riconosciuti dalle competenti Autorita' italiane come proposti in conformita' ad ogni specifica legge e regolamento italiani. Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia e riconosciuti dalle Autorita' indonesiane prima dell'entrata in vigore della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale straniero, gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma prima dell'entrata in vigore del ancora riconosciuti ufficialmente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione in conformita' di quanto previsto dalla Legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV Clausola della Nazione piu' favorita 1. Nessuna Parte, nel proprio territorio, sottoporra' gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra, ad un trattamento meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo. 2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporra' gli investitori dell'altra Parte per quanto riguardi la gestione, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti nonche' di ogni attivita' con questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo. 3. Indipendentemente da quanto riportato ai punti precedenti, agli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra sara' accordato un trattamento giusto ed equo, non meno favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini ed alle proprie societa', in base alle proprie vigenti leggi e regolamenti. 4. Il trattamento di cui sopra non si applichera' ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investitori di un Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. V

ARTICOLO V Risarcimenti per danni o perdite Qualora gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o tumulti avvenuti nel territorio di questa seconda Parte, verra' accordato da quest'ultima, per quanto riguardi restituzione, indennizzo, compensazione od altra forma di accomodamento, adeguato risarcimento. Questo risarcimento sara' non meno favorevole di quello che tale seconda Parte, accordi ai propri cittadini e, comunque, agli investitori di ogni Paese terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile, senza indebito ritardo.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI Nazionalizzazione, Esproprio e Pagamento dei relativi Risarcimenti 1. Gli investimenti di cittadini o societa' di entrambe le Parti non saranno nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione od all'esproprio (d'ora in poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se non per pubbliche finalita' riferite a necessita' interne nella Parte espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento ammontera' al reale valore di mercato dell'investimento espropriato prima del momento in cui la decisione di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Tale ammontare sara' calcolato secondo metodi concordati da entrambe le Parti in conformita' con standard di valutazione internazionalmente accettati. Qualora il reale valore di mercato non potesse essere facilmente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di obiettivi principi di equita', tenuto conto, tra l'altro, del capitale investito, della sua rivalutazione o svalutazione, degli utili correnti, del valore degli ammortamenti nonche' di ogni altro relativo fattore reciprocamente accettato. Il risarcimento sara' effettuato senza indebito ritardo, sara' effettivamente esigibile e liberamente trasferibile. Il risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al tasso d'interesse applicabile concordato tenendo conto dei tassi prevalenti, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il godimento degli investimenti espropriati fino alla data del predetto risarcimento. La legittimita' di ogni esproprio e le sue procedure cosi' come, senza compromettere i diritti dell'investitore interessato a ricorrere ai mezzi di soluzioni controversie di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, l'ammontare o il metodo di pagamento dei risarcimenti, saranno soggetti a revisione secondo i prescritti procedimenti di legge in conformita' con le vigenti leggi e regolamenti della Parte espropriante. 2. Qualora una Parte espropri i beni di una societa', registrata o costituita in base alle vigenti leggi, in qualsiasi parte del suo territorio e nella quale cittadini o societa' dell'altra Parte possiedano azioni, essa, assicurera' che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate secondo modalita' atte a garantire ai proprietari di tali azioni il risarcimento previsto nel predetto paragrafo. Quanto previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo si applichera' anche ai redditi derivanti da investimento, qualora reinvestiti nello stesso

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII Rimpatrio di Investimenti 1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurera' a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere ed incrementare investimenti; b) utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall'azionista straniero; c) rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano; d) pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano; e) ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprieta' di azionisti stranieri; f) risarcimenti in caso di danni o perdite; g) risarcimenti in caso di esproprio; h) ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione. 2. Qualora un cittadino o una societa' di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorita' dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi. 3. Ciascuna Parte potra' mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII Surroga Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte riconoscera' i diritti dell'investitore assicurato alla Parte garante e la surroga di quest'ultimo non eccedera' i diritti originari dell'investitore. Per quanto concerne i pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicate le disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX Modalita' dei Trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale. In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

Accordo - art. X

ARTICOLO X Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti 1. Le controversie fra una Parte e gli investitori dell'altra, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore interessato potra' a sua scelta, per una risoluzione, sottoporle: a) al Tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente competente per territorio; b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati". 3. Una persona giuridica che sia costituita o riconosciuta in conformita' alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di una delle Parti e nella quale, prima che insorga una controversia, la maggioranza delle azioni sia di proprieta' degli investitori dell'altra, verra' considerata, per l'applicazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale, come persona giuridica di questa Parte. 4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo arbitrale, non potra' opporre il fatto che l'investitore, controparte nella medesima controversia, abbia ottenuto, per effetto di un contratto di assicurazione, un risarcimento per tutto o parte dei propri danni o perdite. 5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficolta' a sottoporre la controversia al "Centro Internazionale per la risoluzione delle Controversie", la questione potra' essere sottoposta ad un Tribunale ad hoc in conformita' al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale", di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo le disposizioni del seguente Articolo XI, qualora applicabili. 6. Fintantoche' siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si asterranno da ogni sorta di intervento.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI Regolamento delle Controversie tra le Parti 1. Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti, relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovra' essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa verra', su iniziativa di una di esse, sottoposta alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dalle disposizioni del presente Articolo. 3. IL Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti, in mancanza di altri Accordi, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro tre mesi. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta sara' fatta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano, che non sia cittadino di una delle Parti, verra' invitato ad effettuare tali nomine. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale tuttavia potra' stabilire, con propria decisione, che una parte piu' consistente delle spese venga sostenuta da una delle due Parti e tale decisione sara' vincolante per entrambe le Parti. Il Tribunale Arbitrale stabilita' le proprie modalita' di procedura.

Accordo - art. XII

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.