LEGGE 9 dicembre 1994, n. 734

Type Legge
Publication 1994-12-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/1/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: BIONDI

Protocole

Protocole Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte Gli Stati Parti al presente Protocollo Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignita' umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo, Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonche' l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, Notando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena e' auspicabile, Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita, Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo 1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sara' giustiziata. 2. Ciascuno Stato Parte adottera' tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 1. Non e' ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravita' estrema commesso in tempo di guerra. 2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunichera' al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra. 3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notifichera' al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti dai essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempia ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che e' parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ad esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto. 2. Senza pregiudizio della possibilita' di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non puo' essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto. 2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocolo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. 4. L'adesione avverra' con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unita' costitutive degli Stati Federativi.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto: a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo; b) delle dichiarazioni pronunciate in virtu' degli articoli 4 0 5 del presente Protocollo; c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' con l'articolo 7 del presente Protocollo; d) della data alla quale il presente Protocollo entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 8 di quest'ultimo.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' una copia certificata conferme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'atricolo 48 del Patto. Certifico che il testo precedente e' una copia conforme del Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 il cui originale e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite dove detto Protocollo e' stato aperto alla firma. Per il Segretario Generale Il Consigliere giuridico: Carl-August Fleichhauer Nazioni Unite, New York, 6 Febbraio 1990

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