LEGGE 27 dicembre 1994, n. 738

Type Legge
Publication 1994-12-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 6-1-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. ------------

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 643. All'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. I dirigenti delle societa' finanziarie caposettore, delle societa' di servizi e delle societa' di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalita' e i limiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598". All'articolo 3: al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri gia' attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni. In particolare il commissario potra' trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non piu' di trentacinque unita' di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice". All'articolo 10: al comma 1, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del presente decreto,"; dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle societa' controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonche' delle societa' finanziarie, delle societa' di servizi e delle societa' di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha facolta' di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a decorrere dal 1 luglio 1995, nei limiti e con le condizioni previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

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