DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994, n. 748

Type DPR
Publication 1994-10-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 25-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o piu' regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalita' di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e finalita'

2.Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalita' di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.

Art. 2

Criteri della interconnessione

1.I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorita', salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorita'.

2.Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorita' che legittimamente ne dispongono.

3.L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia e' consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.

Art. 3

Personale

1.Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorita', sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalita' di attuazione.

2.Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Note all'art. 3: - I commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 39/1993 cosi' recitano: "1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. 2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9". - Il D.L. n. 320/1987 reca: "Interventi in materia di riforma del processo penale". Si trascrive il testo del relativo art. 9, come sostituito dalla legge di conversione: "Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale".

Art. 4

Rapporti con l'Autorita'

1.Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2, letttera b), del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2. Verificata la coerenza con le linee stategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, l'Autorita' si attiene a tali finalita'.

2.Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' per la parte concernente il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia.

3.Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorita' ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.

Nota all'art. 4: - Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 39/1993 alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 7, comma 4. - L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti". "Art. 9, comma 2, lettere b) e c). - 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) (Omissis); b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento; c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo". "Art. 15, comma 1. - Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".

Art. 5

Verifica dei risultati

1.In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2.Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorita'.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BIONDI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 23

Note all'art. 5: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 20, comma 3, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: "Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione". Il comma 2 sopracitato stabilisce che: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo". - Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/1993, piu' volte citato, prevede che: "L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 (contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, n.d.r.) e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.