DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 749

Type DPR
Publication 1994-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/1/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace;

Visto l'art. 17, comma 1, lettere b) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di presentazione della domanda e termini

1.Le domande degli "aventi diritto" e degli "aventi causa" intese ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, devono essere redatte in carta semplice secondo gli schemi allegati, sotto le lettere A e B, al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.

2.La domanda, corredata della documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso. Detto termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo. Qualora venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui e' stata consegnata all'ufficio postale.

3.Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi della norma stessa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Le lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti, rispettivamente, per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale e per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio". "Art. 2. - 1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'art. 1 si applica anche alle situazioni pregresse purche' gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di presentazione della domanda prevista dal comma 1".

Art. 2

Procedimento

1.L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti che hanno dato luogo all'evento dannoso.

2.I comandi di cui al comma 1, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, svolgeranno ogni opportuna indagine volta a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 437 del 1991, redigendo, al riguardo, un dettagliato rapporto corredato della documentazione all'uopo acquisita.

3.Le competenti direzioni generali tecniche, sulla base degli esami dei referti acquisiti, esprimono il giudizio sulla natura dell'ordigno, avendo cura di far risultare se esso rientri negli ordigni bellici in dotazione alle Forze armate in tempo di pace ovvero se si tratti di residuato bellico o di ordigno esplosivo lasciato incustodito o abbandonato da civili.

4.Le commissioni mediche ospedaliere nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza esprimono il giudizio sulla relazione causale tra l'evento dannoso e la menomazione dell'integrita' fisica subita dai soggetti interessati ovvero sulle cause della morte del dante causa, nonche' sulla classificazione dell'infermita' o delle lesioni diagnosticate.

5.Sulla relazione causale tra l'evento dannoso e le infermita' contratte o le lesioni riportate dal soggetto interessato ovvero sulle cause della morte del dante causa esprime il proprio parere il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 437/1991 si veda in nota all'art. 1.

Art. 3

Decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato

Nota all'art. 3: - La legge n. 437/1991 e' entrata in vigore il 7 febbraio 1992, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1992.

Art. 4

Concorso di benefici

1.Nel caso di concorso di benefici percepibili in ragione del medesimo evento non cumulabili per legge, gli interessati, allo scopo di conseguire il trattamento pensionistico privilegiato di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, debbono espressamente dichiarare che intendono optare per il trattamento stesso.

Nota all'art. 4: - Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991 si veda in nota all'art. 1.

Art. 5

Norme di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato contenute nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PREVITI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 24

Allegato A

ALLEGATO A (art. 1, comma 1) Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA Il sottoscritto..................., nato a......................., il..........................., residente in........................., chiede la pensione privilegiata ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la menomazione della integrita' fisica (1) ..................................................................., subita in data ............................., a seguito di scoppio di arma o ordigno esplosivo avvenuto in localita'....................... All'uopo allega: 1) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di residenza); 2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera; 3) verbali dell'autorita' di polizia giudiziaria (eventuali); 4) perizie mediche (eventuali); 5) dichiarazioni testimoniali (eventuali); 6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo sulla natura dell'ordigno (forma - dimensioni - colori - peso stimato - eventuali iscrizioni, ecc.); 7) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite in ragione delle medesime circostanze. Luogo e data,.......................... Il richiedente (2) ------------ Note: (1) Indicare la lesione riportata. (2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Allegato B

ALLEGATO B (art. 1, comma 1) Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA Il sottoscritto.................., nato a........................, il................................, residente in...................., chiede la pensione privilegiata di reversibilita' ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la morte del (1) ........ .................................................................... ................................. avvenuta in data................., per (2) ......................................, riportata a seguito di scoppio di arma od ordigno esplosivo avvenuto in localita' ..................................................................., All'uopo allega: 1) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di morte e necroscopico del dante causa); 2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali); 3) perizie mediche (eventuali); 4) dichiarazioni testimoniali (eventuali); 5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite in ragione delle medesime circostanze; 6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa; 7) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di residenza degli aventi diritto). Luogo e data, ............................. Il richiedente (3) ------------ Note: (1) Indicare il grado di parentela. (2) Indicare la lesione riportata. (3) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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