DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754

Type DPR
Publication 1994-09-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e compiti

Art. 2

Accordi di collaborazione

1.Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.

2.Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.

3.I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

4.I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

5.La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo. ((1))

Art. 3

Incarichi temporanei di collaborazione

1.L'Istituto ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonche' per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a), del presente regolamento.

2.Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensi' essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto.

3.Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanita' nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche' dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

4.Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.

5.La valutazione di idoneita' basata sul curriculum, sui titoli o su un eventuale colloquio e' operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualita' di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

6.I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.

7.Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano.

8.L'Istituto, altresi', procede - con le modalita' di cui al presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti. ((1))

Art. 4

Borse di studio

1.L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni.

2.Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

3.Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non piu' di un biennio.

4.La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore e' composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

5.Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto.

6.I requisiti e le modalita' di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanita'.

7.L'attivita' svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanita', relativamente ai settori attinenti a tali attivita', qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attivita', secondo i correnti parametri in uso presso la comunita' scientifica internazionale. ((1))

Art. 5

Organi collegiali ed individuali

2.Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all'art. 10, comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973. ((1))

Art. 6

Comitato amministrativo: composizione e funzioni

2.E', altresi', componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanita'. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'.

3.Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal Ministro della sanita' o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta della maggioranza dei componenti.

4.Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere a), b) e c), sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5.I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

6.Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro.

8.L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta. L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti e' regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. ((1))

Art. 7

Comitato scientifico: composizione e funzioni

2.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.

3.Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.

4.Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico e' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.

6.Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e puo' articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalita' individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalita' di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4.

7.Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo. ((1))

Art. 8

Direttore dell'Istituto

1.L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

2.L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b).

3.Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca.

5.In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianita' di servizio nella funzione.

6.Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio. ((1))

Art. 9

Organizzazione dell'Istituto

1.L'Istituto e' articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.

2.I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unita' funzionali.

3.I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attivita' scientifica dell'ente.

4.La direzione dei dipartimenti e' affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera i), del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresi', individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.

5.Il consiglio di laboratorio di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, si riunisce altresi' mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attivita' scientifica.

6.L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519. ((1))

Art. 10

Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

1.L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.

2.Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione e' allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attivita'.

3.Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' e proficuita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.

4.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5.Il servizio di tesoreria dell'Istituto e' espletato a mezzo contabilita' speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.

6.Alla contabilita' speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.

7.Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

8.Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559.

9.Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 11

Gestione finanziaria

1.Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2.La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, e' effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.

3.La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.

4.Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze.

5.I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria.

6.Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative.

7.L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanita' dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso.

8.Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere.

9.La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10.Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese e' trasmesso al Ministro della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto e' costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto. ((1))

Art. 12

Acquisto di beni e servizi

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