LEGGE 2 gennaio 1995, n. 13
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
CONVENTION
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENZIONE - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONSIGLIO D'EUROPA CONVENZIONE EUROPEA SULLO STATUTO GIURIDICO DEI LAVORATORI MIGRANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di giungere ad una piu' stretta unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di promuovere, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale; Riconoscendo la necessita' di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, un trattamento che non sia meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali dello Stato d'accoglimento per tutto quello che riguarda le condizioni di vita e di lavoro; Decisi a favorire il progresso sociale ed il benessere dei lavoratori migranti e dei loro familiari; Affermando che i diritti e privilegi che essi concedono reciprocamente ai loro cittadini vengono concessi in virtu' della stretta associazione che unisce gli Stati membri del Consiglio d'Europa mediante il suo Statuto; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione 1. Ai fini della presente Convenzione, per "lavoratore migrante" si intende il cittadino di una Parte Contraente che e' stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito. 2. La presente Convenzione non si applica: a. ai lavoratori frontalieri; b. agli artisti, ivi compresi gli artisti di varieta' e gli animatori di spettacoli, agli sportivi, impegnati per un breve periodo di tempo e alle persone che svolgono una professione libera; c. ai marittimi; d. ai tirocinanti; e. agli stagionali; i lavoratori migranti stagionali sono quei cittadini di una Parte Contraente che svolgono un lavoro retribuito nel territorio di un'altra Parte Contraente in una attivita' dipendente dal ritmo delle stagioni, sulla base di un contratto a tempo determinato o per un lavoro determinato; f. ai lavoratori di una Parte Contraente, che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra Parte Contraente, per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio di detta Parte Contraente.
CONVENZIONE - art. 2
Articolo 2 Forme di reclutamento 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in quest'ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e, se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento. 2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.
CONVENZIONE - art. 3
Articolo 3 Esame medico e di attitudine professionale 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti puo' essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale. 2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di sa- lute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che per lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica. 3. Le modalita' di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante. 4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potra' essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.
CONVENZIONE - art. 4
Articolo 4 Diritto d'uscita - diritto d'accesso Formalita' amministrative 1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti: - il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui e' cittadino; - il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti. 2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume. 3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo' super- are il costo amministrativo di detti documenti.
CONVENZIONE - art. 5
Articolo 5 Formalita' e procedure riguardanti il contratto di lavoro Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovra' essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o piu' lingue in uso nello Stato d'origine e in una o piu' lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sara' obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.
CONVENZIONE - art. 6
Articolo 6 Informazioni 1. Le Parti Contraenti si scambieranno e forniranno ai candidati emigranti informazioni adeguate circa il loro soggiorno, le condizioni e le possibilita' di riunificazione delle famiglie, la natura del lavoro, la possibilita' di concludere un nuovo contratto di lavoro allo scadere del primo, la qualifica richiesta, le condizioni di lavoro e di vita (ivi compreso il costo della vita), la retribuzione, la sicurezza sociale, l'alloggio, il vitto, il trasferimento dei risparmi, il viaggio, nonche' le ritenute sul salario per la tutela e la sicurezza sociale, le imposte, le tasse e gli altri oneri. Possono essere fornite anche informazioni sulle condizioni culturali e religiose nello Stato d'accoglimento. 2. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale dello Stato d'accoglimento queste informazioni saranno fornite al candidato all'emigrazione, prima della sua partenza, in una lingua che egli puo' capire, onde permettergli di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Se del caso, la traduzione di queste informazioni in una lingua che il candidato all'emigrazione puo' capire, viene generalmente assicurata dallo Stato d'origine. 3. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a prendere misure appropriate al fine di prevenire la propaganda ingannevole relativa all'emigrazione ed all'immigrazione.
CONVENZIONE - art. 7
Articolo 7 Viaggio 1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinche' in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalita' relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente. 2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorita' competente dello Stato di transito dovra' prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficolta' amministrative. 3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento al rientro definito nello Stato d'origine nonche' durante i transiti: a. per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare; b. in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere. Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle/inferiori modalita' previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.
CONVENZIONE - art. 8
Articolo 8 Permesso di lavoro 1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione. 2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non puo', di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di lavoro o ad una stessa localita' per un periodo superiore ad un anno. 3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantoche' la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.
CONVENZIONE - art. 9
Articolo 9 Permesso di soggiorno 1. Ciascuna Parte Contraente rilascera', qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione. 2. Il permesso di soggiorno sara' rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro e' indeterminata, il permesso sara' rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sara' rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all'art. 12 della presente Convenzione. 4. Qualora il lavoratore migrante non occupi piu' il posto di lavoro, o perche' colpito da inabilita' temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perche' disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorita' competenti, sara' autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglimento per un periodo non inferiore a cinque mesi. Tuttavia, nessuna Parte Contraente avra' l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennita' di disoccupazione. 5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformita' alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo potra' essere ritirato: a. per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume; b. se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorita' sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica; c. se non e' soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validita'. Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformita' alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorita' giudiziaria o amministrativa.
CONVENZIONE - art. 10
Articolo 10 Assistenza 1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonche' tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento. 2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilita' pubblica dello Stato d'accoglimento nonche' dell'aiuto fornito dalle autorita' consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente fara' in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la liberta' di praticare il culto che essi professano; essa facilitera' loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.
CONVENZIONE - art. 11
Articolo 11 Recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare 1. La condizione di lavoratore migrante non deve ostacolare il recupero delle somme dovute a persone rimaste nello Stato d'origine a titolo di obbligazione alimentare derivante da legami familiari, di parentela, di matrimonio o di unione ivi compresi gli obblighi alimentari verso un figlio non legittimo. 2. Ciascuna Parte Contraente prendera' i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare, utilizzando a tale scopo, nei limiti del possibile il formulario adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. Ciascuna Parte Contraente adottera', nei limiti del possibile, dei provvedimenti al fine di nominare un'unica autorita' nazionale o regionale, incaricata di ricevere e di inviare le richieste di alimenti dovuti a titolo di obbligazione alimentare rispondenti alle condizioni del precedente paragrafo 1. 4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni bilaterali o multilaterali gia' concluse o da concludere.
CONVENZIONE - art. 12
Articolo 12 Riunificazione delle famiglie 1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantoche' sono considerati minori dalla legislazione in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora. Ciascuna Parte Contraente potra' subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potra' essere superiore ai dodici mesi. 2. Ciascuno Stato potra' inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia. 3. Ciascuno Stato potra', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o piu' parti del suo territorio che indichera' nella dichiarazione, purche' dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovra' menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacita' d'accoglimento. Ciascuno Stato che si avvale di tale facolta' di deroga dovra' informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel piu' breve tempo possibile. Deve altresi' informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili. La dichiarazione non pregiudichera' in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorita' competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dai lavoratori migranti che si trovano gia' nella parte del territorio interessato.
CONVENZIONE - art. 13
Articolo 13 Alloggio 1. Ciascuna Parte Contraente applichera' al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. 2. Ciascuna Parte Contraente dovra' assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorita' consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i propri nazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto. 4. Ciascuna Parte Contraente curera', con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.
CONVENZIONE - art. 14
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