LEGGE 2 gennaio 1995, n. 15

Type Legge
Publication 1995-01-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' l'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3

1.Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla societa' istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla convenzione.

2.Agli stessi enti e' attribuita la responsabilita' diretta della partecipazione nazionale dell'ESRF.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE Il Governo del Regno del Belgio Il Governo del Regno di Danimarca Il Governo della Confederazione Elvetica Il Governo della Repubblica di Finlandia Il Governo della Repubblica di Francia Il Governo della Repubblica Federale di Germania Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Il Governo della Repubblica Italiana Il Governo del Regno di Norvegia Il Governo del Regno di Spagna Il Governo del Regno di Svezia d'ora in poi denominati "Parti Contraenti", considerando che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un'unica parte contraente; nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari; riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquistera' in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali; nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987; avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunita' scientifiche Hanno convenuto quanto segue: ART. 1 ISTITUZIONE DEL LABORATORIO La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una "Societe Civile", d'ora in poi denominata "La Societa'" che sara' soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato. La Societa' svolgera' attivita' solo per scopi pacifici. I Membri della Societa', d'ora in poi denominati "I Membri" saranno gli enti di pertinenza, a cio' designati da ciascuna parte contraente.

Convenzione-art. 2

ART. 2 DENOMINAZIONE E SEDE La Societa' si chiamera' "Laboratorio Europeo di Radiazioni di Sincrotrone" (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avra' la sua sede legale a Grenoble.

Convenzione-art. 3

ART. 3 ORGANI 1) Gli organi della Societa' saranno il Consiglio ed il Direttore Generale. 2) I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurera' che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Societa'. Ciascuna Parte Contraente dovra' informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse. 3) La Societa' avra' come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.

Convenzione-art. 4

ART. 4 TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 1) Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Societa', o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Societa'. 2) Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Societa'.

Convenzione-art. 5

ART. 5 MEZZI FINANZIARI 1) Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali e' responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Societa'. 2) I costi di costruzione, come al paragrafo 3 piu' avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sara' diviso in due fasi: durante la fase I la Societa' costruira' e rendera' operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Societa' gestira' la sorgente e rendera' progressivamente operativi i restanti canali sperimentali. La fase I non dovra' durare piu' di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminera' o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) piu' sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durera' un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I. 3) I costi di costruzione includeranno: a) tutte le spese della fase I b) quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della operativita' della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa. 4) I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1 gennaio 1987): a) fase I : 2.200 milioni di Franchi Francesi b) fase II: 400 milioni di Franchi Francesi 5) L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese. 6) Il Consiglio riesaminera' almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 piu' sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinera' le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti. 7) In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimita', puo' approvare una modifica dei costi di costruzione.

Convenzione-art. 6

ART. 6 CONTRIBUTI 1) La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4. 2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni: 34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%) 24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 14,5% per i Membri dell'Italia 12,5% per i Membri del Regno Unito 4% per i Membri della Spagna 4% per i Membri dei Paesi Nordici 4% per i Membri della Svizzera 3% per i Membri del Belgio Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludono il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione. 3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni: 28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%) 26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 15 % per i Membri dell'Italia 14 % per i Membri del Regno Unito 4% per i Membri della Spagna 4% per i Membri dei Paesi Nordici 4% per i Membri della Svizzera 4% per i Membri del Belgio Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'art. 12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%. 4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunita' scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

Convenzione-art. 7

ART. 7 TASSE 1) La Societa' e' soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Membri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Societa' ad eventuali detrazioni. 2) I prodotti che la Societa' importera' da altri paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunita' Europea.

Convenzione-art. 8

ART. 8 ACCORDI CON ALTRI UTENTI Eventuali accordi per l'utilizzazione a lungo termine della radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Societa', previo parere unanime del Consiglio.

Convenzione-art. 9

ART. 9 SCUOLE 1) La Parte Contraente francese istituira' progressivamente e gestira' gratuitamente, una o piu' scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine. 2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non- francesi. 3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non- francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

Convenzione-art. 10

ART. 10 VERTENZE 1) Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato ogni eventuale vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione. 2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potra' sottoporre i termini della vertenza all'arbitraggio di un tribunale. 3) Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominera' un arbitro; cio' nonostante, se la disputa e' tra una Parte e due o piu' Parti Contraenti, quest'ultime nomineranno un arbitro in comune, Gli arbitri cosi' designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assuma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parita' di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data. 4) Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potra' richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunita' Europea di effettuare le nomine necessarie. 5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice. 6) Il tribunale prendera' le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti. 7) Il tribunale stabilira' le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all'AJA il 18 ottobre 1907. 8) Ciascuna delle parti in causa sosterra' i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio. 9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 piu' sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attivita' della Societa', e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto. Il tribunale basera' le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.

Convenzione-art. 11

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 1) Questa Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governi della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione, come specificato all'art. 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi. 2) Il Governo della Repubblica Francese informera' prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione. 3) Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo' dare seguito alle disposizioni degli artt. 1 e 3 per designare i Membri della Societa' e nominare i delegati al Consiglio.

Convenzione-art. 12

ART. 12 ADESIONE Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, puo' aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

Convenzione-art. 13

ART. 13 DURATA 1) Questa Convenzione avra' una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e restera' in vigore dopo tale data. Potra' essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sara' rivolta al Governo della Repubblica Francese. La revoca puo' avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni. 2) Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in particolare per i costi di smantellamento dell'impianto, degli edifici, e per eventuali coperture di perdite, saranno convenute tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione. A testimonianza di tutto cio' i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell'anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmettera' una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento. Per il Governo del Regno del Belgio, (firma) Per il Governo del Regno di Danimarca, (firma) Per il Governo della Confederazione Elvetica, (firma) Per il Governo della Repubblica di Finlandia, (firma) Per il Governo della Repubblica di Francia, (firma) Per il Governo della Repubblica Federale di Germania, (firma) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (firma) Per il Governo della Repubblica Italiana, (firma) Per il Governo del Regno di Norvegia, (firma) Per il Governo del Regno di Spagna, (firma) Per il Governo del Regno di Svezia. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=095G002400100130110001&dgu=1995-01-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1995-01-18&art.codiceRedazionale=095G0024)

Atto finale

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