LEGGE 2 gennaio 1995, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA SCUOLA ITALIANA DI TUNISI ED ALLE INIZIATIVE TUNISINE IN ITALIA Con riferimento all'accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 17 settembre 1981, e al protocollo esecutivo valido per il triennio 1988-1990, firmato a Tunisi il 29 aprile 1988, il Governo della Repubblica di Tunisi ed il Governo della Repubblica Italiana - prendendo atto dell'esistenza in Tunisi di una Scuola italiana che impartisce insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici italiani del ciclo primario e secondario e che rilascia in loco i relativi titoli di studio aventi valore legale per lo Stato italiano; - prendendo atto dell'esistenza a Mazara del Vallo (Trapani), di corsi scolastici, nei quali si impartiscono insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici tunisini; - convinti che lo sviluppo dei legami culturali e di cooperazione che uniscono l'Italia e la Tunisia passa anche attraverso l'apprendimento e la diffusione delle rispettive lingue; hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Lo status di istituzione scolastica a scopo di non lucro e' riconosciuto dalla Scuola italiana di Tunisi che benefici dello stesso regime di esenzioni in vigore per le analoghe istituzioni scolastiche tunisine.
Accordo - art. 2
ART. 2 Lo status di Corso per l'insegnamento della cultura e della lingua tunisina e' riconosciuto alle iniziative scolastiche tunisine in atto a Mazara del Vallo.
Accordo - art. 3
ART. 3 La scuola italiana e' gestita da un Comitato Gestore ed e' sottoposta alla vigilanza ed alla supervisione dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Detto Comitato di gestione e' il solo organismo responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della scuola. Esso potra' peraltro beneficiare, all'occorrenza, di contributi finanziari diretti o indiretti, a valere sul bilancio ministeriale ordinario, da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano. La scuola italiana e' controllata dalle Autorita' italiane. Il personale proveniente dai ruoli statali e' designato dallo Stato italiano ed e' ugualmente controllato dalle autorita' nazionali per tutto cio' che concerne gli aspetti giuridici ed amministrativi delle attivita' di insegnamento. L'organizzazione della scuola italiana deve rispettare le regole di sicurezza e di igiene previste non solamente dalla legislazione dello Stato di origine ma anche da quella dello Stato ospitante. La sede di detta istituzione scolastica potra' pertanto essere sottoposta, nei settori di cui sopra, ad ispezioni da parte dello Stato ospitante. La sede attuale della Scuola italiana potra' essere cambiata in relazione alle necessita' e su decisione dei responsabili della sua gestione. Il cambiamento di sede dovra' essere notificato sia alle Autorita' dello Stato di origine che dello Stato ospitante. I locali dell'istituzione devono essere separati da quelli della Rappresentanza Diplomatico o Consolare e non possono avere titolo ad alcun privilegio od immunita' previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.
Accordo - art. 4
ART. 4 La direzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola italiana, a livello primario e secondario di primo e secondo grado, sono affidati al personale direttivo dei rispettivi livelli nominato dal Comitato Gestore ovvero dall'Autorita' italiana competente.
Accordo - art. 5
ART. 5 Gli insegnanti della Scuola Italiana sono nominati sia dallo Stato italiano che dal Comitato Gestore. Gli insegnanti nominati dallo Stato Italiano proveniente dai ruoli statali restano a carico della Previdenza Sociale Italiana. Il personale docente e non docente nominato dal Comitato Gestore e' soggetto alla legislazione locale e puo' essere assunto sia in Italia che in Tunisia. Nel caso sia assunto in Italia esso potra' optare scegliendo di restare a carico della Previdenza Sociale Italiano ovvero essere assoggettato al regime dell'Assicurazione Sociale tunisina. Nel caso sia assunto in Tunisia esso e' sottoposto al regime tunisino se e' di nazionalita' tunisina ovvero se si tratta di cittadini di altra nazionalita' che godono dello status di residenti permanenti.
Accordo - art. 6
ART. 6 Ciascuna parte contraente si impegna ad esaminare la possibilita' di concludere, secondo le procedure previste dalle rispettive normative, un Accordo internazionale avente lo scopo di autorizzare, con riserva di reciprocita', l'esenzione temporanea dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione delle masserizie ed effetti personali, compresa un'autovettura per trasporto passeggeri, al personale proveniente dai ruoli statali che, in ragione dell'assegnazione presso le istituzioni scolastiche che formano l'oggetto del presente Accordo, venga a trasferire la propria residenza nello Stato ospitante. Tali benefici sono strettamente personali e possono essere accordati una sola volta nel corso della durata della missione. Le masserizie, gli effetti personali e l'autovettura devono essere riesportati dal personale beneficiario alla fine della propria missione. Gli stessi possono anche essere ceduti, ma la cessione da parte del beneficiario a titolo onorario o gratuito, di un oggetto in esenzione, e' considerata come un'importazione dall'estero, soggetta in ogni caso al regime di diritto comune. Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ugualmente al personale delle Istituzioni scolastiche dell'altra Parte, a condizione di reciprocita', le facilitazioni amministrative concernenti il rilascio del visto in entrata e del permesso di soggiorno. La retribuzione di detto personale o di quello reclutato dal Comitato di Gestione della Scuola italiana e' sottoposta al regime previsto dalla Convenzione fra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione firmato il 16.5.1979.
Accordo - art. 7
ART. 7 Gli insegnamenti impartiti dalle rispettive istituzioni scolastiche sono conformi ai programmi ed ai metodi pedagogici in vigore nei rispettivi Paesi. Al termine di ciascun anno scolastico tali istituzioni rilasciano agli alunni i prescritti certificati o titoli di studio. Le modalita' per ammissione e frequenza ed i programmi di insegnamento sono determinati con riferimento alla normativa in vigore rispettivamente in Italia per la Scuola italiana di Tunisi ed in Tunisia per il Corso tunisino di Mazara del Vallo. I programmi di insegnamento devono includere, per tutti gli allievi un insegnamento della civilta', ed in particolare della lingua, della storia e della geografia del Paese ospitante. Per quanto riguarda il calendario scolastico il totale dei giorni di lezione, delle festivita' e delle vacanze scolastiche deve essere, nel rispetto delle feste locali dei due Paesi, uguale a quello in vigore nelle istituzioni scolastiche del Paese di origine.
Accordo - art. 8
ART. 8 Le due Parti si accordano di consentire l'importazione in franchigia speciale dei libri di testo, delle pubblicazioni e del materiale didattico necessario al funzionamento della Scuola.
Accordo - art. 9
ART. 9 L'accesso alle istituzioni scolastiche previste dal presente Accordo e' aperto prioritariamente ai cittadini dello Stato di origine. Detto accesso e' ugualmente consentito, secondo condizioni da stabilire fra le Parti, ai figli dei cittadini dell'altro Stato e, nel limite dei posti disponibili, ai figli dei cittadini di altro Paese residenti nel paese ospitante.
Accordo - art. 10
ART. 10 Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di approvazione dell'Accordo stesso. Esso avra' la medesima durata dell'Accordo Culturale italotunisino firmato a Tunisi il 17.9.1981. Sara' rinnovato tacitamente ad ogni ulteriore rinnovo dell'Accordo Culturale medesimo, a meno che una delle Parti lo denunci con preavviso di sei mesi allo scadere di ciascun periodo. "Fatto a Tunisi, addi' diciannove luglio 1991, in duplice originale, rispettivamente nella lingua italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede" PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA TUNISINA firma firma [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=095G002500100100110001&dgu=1995-01-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1995-01-18&art.codiceRedazionale=095G0025)
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