LEGGE 2 gennaio 1995, n. 17

Type Legge
Publication 1995-01-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convenzion - art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 10 ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari al presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, firmato a Roma il 4 Novembre 1980 (di seguito denominato come "la Convenzione".). In considerazione dell'opportunita' di emendare l'Articolo 32 della Convenzione in vista di ridurre la maggioranza di due terzi ivi stabilita, Hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Le parole "di due terzi" sono soppresse dal paragrafo 1 dell'Articolo 32 della Convenzione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1. Il Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da: a. firmare senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ed essere vincolati dal Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 2.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio riguardo a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con l'Articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (Seguono firme)

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