← Current text · History

LEGGE 2 gennaio 1995, n. 18

Current text a fecha 1995-01-18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a regime a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Agremeent

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA, L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE PREMESSO CHE il Centro Internazionale di Fisica Teorica (qui di seguito denominato il "Centro") e' regolamentato dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica (qui di seguito denominato l'Accordo sulla Sede"), entrato in vigore il 15 giugno 1968; dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sulla Gestione Congiunta del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste (qui di seguito denominato l'"Accordo sulla Gestione Congiunta"), entrato in vigore il 1 gennaio 1970; e dallo Scambio di Lettere fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (qui di seguito denominata l'"Agenzia"), l'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza la Cultura (qui di seguito denominata "UNESCO") ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo Italiano") sul finanziamento del Centro, firmato l'11 dicembre 1990; PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, l'Amministrazione del Centro e' a carico dell'Agenzia per conto dell'UNESCO e dell'Agenzia stessa; PREMESSO CHE l'Agenzia e l'UNESCO ritengono che sia auspicabile, considerando i loro rispettivi mandati, trasferire l'Amministrazione del Centro dell'Agenzia all'UNESCO; PREMESSO CHE l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano desiderano stilare un accordo permanente per il finanziamento del Centro; PREMESSO CHE, ai sensi di quanto sopra, e' necessario apportare gli emendamenti del caso all'Accordo sulla Sede ed all'Accordo sulla Gestione Congiunta; TENENDO PRESENTE il rilevante contributo prestato dal Professor Abdus Salam, vincitore del Premio Nobel, per la creazione e lo sviluppo del Centro; ORA, PERTANTO, l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Accordo sulla Sede L'UNESCO prendera' il posto dell'Agenzia quale parte dall'Accordo, ed assumera' tutti i diritti e i doveri dell'Agenzia, ai sensi dell'attuale Accordo sulla Sede, con l'intesa che le disposizioni dell'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'Agenzia continueranno ad essere applicabili al Centro, mutatis mutandis, dopo il suo trasferimento all'UNESCO. Di conseguenza, l'espressione "l'Agenzia" verra' sostituita, ove necessario, con "l'UNESCO" nell'attuale Accordo sulla Sede.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Organizzazione Il Centro avra' un quadro organizzativo consistente in: (a) un Comitato Direttivo, (b) un Direttore, (c) un Consiglio Scientifico.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Il Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo sara' composto dai seguenti membri: (a) (i) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'UNESCO; (ii) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'Agenzia; (iii) un rappresentante di alto livello, designato dal Governo Italiano; (b) eventuali altri membri che possono essere nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di quei paesi o istituzioni che hanno prestato contributi particolarmente importanti, ovvero sono particolarmente interessati alle attivita' del Centro; (c) il Direttore, che sara' anche, ex officio, Presidente del Comitato Direttivo. 2. I rappresentanti di cui ai paragrafi 1 (a) e (b) del presente Articolo potranno essere accompagnati da esperti. 3. Il Presidente del Consiglio Scientifico partecipera' alle riunioni del Comitato Direttivo in qualita' di consulente.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Funzioni del Comitato Direttivo Le funzioni del Comitato Direttivo saranno le seguenti: (a) formulare le linee-guida generali delle attivita' del Centro, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'Accordo sulla Gestione Congiunta; (b) fatti salvi gli stanziamenti di bilancio dei rispettivi organi competenti, determinare: (i) il livello del bilancio annuale; (ii) il livello dei rispettivi contributi; (iii) i programmi finanziari; (iv) il modo in cui usare i fondi a disposizione per la gestione del Centro; (c) esaminare le proposte del Direttore per il programma, i piani di lavoro e quelli finanziari e le proposte di bilancio del Centro ed adottare le relative decisioni; (d) esaminare le relazioni annuali e non del Direttore sulle attivita' del Centro; (e) presentare una relazione sulle attivita' del Centro all'UNESCO e all'Agenzia; (f) raccomandare al Direttore Generale dell'UNESCO i nomi dei candidati per il posto di Direttore del Centro; (g) adottare le proprie norme procedurali, che comprenderanno le seguenti disposizioni: il Comitato Direttivo si riunira' di norma due volte l'anno; le decisioni del Comitato Direttivo verranno prese da una maggioranza di due terzi, tranne quando si tratta del livello di contributi, nel qual caso le decisioni dovranno essere approvate da tutti i contribuenti interessati.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Il Direttore 1. Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Direttore Generale dell'Agenzia e con il Governo Italiano, nomineranno, fra i candidati raccomandati dal Comitato Direttivo, il Direttore del Centro per un periodo di cinque anni, rinnovabili. 2. Il Direttore sara' il funzionario accademico e amministrativo capo del Centro. In tale veste, il Direttore svolgera', fra l'altro, le seguenti funzioni: (a) amministrera' il Centro; (b) preparera' le proposte riguardanti le attivita' generali ed i piani di lavoro del Centro, tenendo conto del parere del Consiglio Scientifico, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo; (c) preparera' i piani finanziari e le proposte di bilancio del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo; (d) dara' esecuzione ai programmi di lavoro del Centro e provvedera' ai pagamenti, nel quadro delle linee-guida e delle specifiche decisioni adottate dal Comitato Direttivo, in conformita' con le disposizioni di cui all'Art. 4. 3. Il Direttore avra' altre funzioni e poteri che potranno essere prescritti nelle disposizioni del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, dell'Accordo sulla Sede e di altri strumenti pertinenti, ovvero che potranno essere a lui/lei affidati in base all'autorita' a lui/lei delegata dal Direttore Generale dell'UNESCO.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Il Consiglio Scientifico 1. Sara' istituito un Consiglio Scientifico, su un'ampia base geografica, composto da un massimo di 12 illustri specialisti delle discipline attinenti alle attivita' del Centro, presenti in veste personale. 2. Il Presidente del Consiglio Scientifico sara' nominato congiuntamente dai Direttori Generali dell'UNESCO e dell'Agenzia, previa consultazione con il Comitato Direttivo e con il Direttore del Centro. Il Presidente sara' eletto per quattro anni e potra' essere rieletto. 3. I membri restanti saranno nominati dal Direttore del Centro, pre- via consultazione con il Presidente del Consiglio Scientifico per quattro anni, e potranno essere rieletti. 4. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano potranno inviare specialisti dei programmi scientifici a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Funzioni del Consiglio Scientifico 1. Il Consiglio fornira' consulenza al Centro circa i suoi programmi di attivita', tenendo in debito conto le tendenze accademiche, scientifiche, educative e culturali prevalenti a livello mondiale ed attinenti agli obiettivi del Centro. 2. Il Comitato Direttivo ed il Direttore potranno chiedere al Consiglio Scientifico consulenza su questioni piu' specifiche. 3. Il Consiglio adottera' le proprie norme procedurali. Il Consiglio si riunira' di norma una volta l'anno.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Impegni finanziari 1. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano concorderanno nel contribuire al bilancio del Centro, come specificato nel presente Articolo. 2. Il livello dei contributi dell'UNESCO e dell'Agenzia al Centro, fatti salvi gli stanziamenti di bilancio approvati dai loro organi competenti, non sara' inferiore a quello concordato nello Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990, aumentato del tasso d'inflazione impiegato da ciascuna organizzazione nel calcolo del proprio bilancio. 3. Il Governo Italiano manterra' i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel medesimo scambio di Lettere, ovvero a qualsiasi contributo maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformita' con l'Articolo 4 (g). 4. Lo Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990 scadra' alla data in cui entrera' in vigore il presente Accordo.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Conto Speciale 1. I fondi accantonati per la gestione del Centro consisteranno negli stanziamenti stabiliti dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, dalla Conferenza Generale dell'Agenzia, dai contributi del Governo Italiano e dalle sovvenzioni, donazioni e lasciti stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche o private, associazioni o singoli. 2. I fondi stanziati per la gestione del Centro saranno versati in un conto speciale, creato dal Direttore Generale dell'UNESCO, in conformita' con le disposizioni in materia delle Norme Finanziarie dell'Organizzazione. Tale conto Speciale ed il bilancio del Centro saranno rispettivamente gestiti ed amministrati in conformita' con le disposizioni sopra menzionate.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Trasferimento di attivi e passivi Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'UNESCO assumera' dall'Agenzia tutte le attivita' ivi comprese le proprieta', ed le passivita' relative al Centro, in base alle disposizioni che le due Parti concorderanno.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Trasferimento del personale 1. Il trasferimento del personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro all'UNESCO si svolgera' in base all'accordo fra le due organizzazioni, tenendo conto del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta e, per tutte le questioni non espressamente convenute dall'UNESCO e dall'Agenzia, delle pertinenti disposizioni dell'Accordo fra le Organizzazioni Relativo al Trasferimento, Distacco o Comando del Personale fra le Organizzazioni che Applicano il Sistema Comune delle Nazioni Unite per i Salari e le Indennita', con l'intesa che il trasferimento stesso non si ripercuotera' negativamente sulle condizioni di impiego di detto personale di stanza presso il Centro, ivi compresi la durata del contratto e gli elementi aggiuntivi della retribuzione, fatta salva la disponibilita' dei fondi per la gestione del Centro. 2. Il personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro, trasferito in base al paragrafo 1 del presente Articolo, diventera' personale dell'UNESCO. 3. Le disposizioni relative allo status contrattuale delle altre persone, oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, di stanza presso il Centro, quali i consulenti, gli scienziati ospiti, i partecipanti ai corsi ed i borsisti, saranno concordate dalle due organizzazioni.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Accordo sulla Gestione Congiunta L'Accordo sulla Gestione Congiunta verra' emendato dall'Agenzia e dall'UNESCO, tenendo conto delle relative disposizioni di cui al presente Accordo.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Entrata in vigore, emendamenti e durata 1. Il presente Accordo sara' firmato dai rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati. 2. Il presente Accordo e' oggetto di accettazione o ratifica da parte degli organi competenti di ciascuna Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informera' per iscritto e immediatamente l'altra Parte contraente circa l'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei suoi organi competenti. 3. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le Parti si sono scambiate notifica dell'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei rispettivi organi competenti. 4. L'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano, su richiesta di uno o piu' di loro, si consulteranno al fine si emendare il presente Accordo. 5. Il presente Accordo puo' essere emendato con il consenso reciproco dell'UNESCO, dell'Agenzia e del Governo Italiano. 6. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo indeterminato. Se, tuttavia, previa consultazione con le altre Parti Contraenti, una Parte Contraente decida di denunciarlo, essa ne inviera' notifica alle altre Parti Contraenti. La denuncia avra' effetto ventiquattro mesi dopo la data in cui e' avvenuta la notifica di cui sopra. PER l'ORGANIZZAZIONE Per l'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER INTERNAZIONALE L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA PER L'ENERGIA E LA CULTURA ATOMICA Per IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA