DECRETO 5 novembre 1994, n. 752

Type Decreto
Publication 1994-11-05
Ultimo aggiornamento 1995-01-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/2/1995

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.

375, che impone l'obbligo ai datori di lavoro agricolo delle tenuta di un registro d'impresa;

Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo, con il quale viene demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di emanare un decreto ministeriale che stabilisca le caratteristiche, le modalita' di tenuta, di impiego e di conservazione nonche' tutti i dati che il registro in questione deve contenere;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, con il

quale il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra e' stato prorogato al 31 dicembre 1994;

Visto l'art. 20 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 5/26850/70-DOC del 27 ottobre 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le norme del presente regolamento si applicano ai datori di lavoro agricolo, cosi' come individuati dall'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - contenente le disposizioni in materia di assicurazioni infortuni e malattie professionali nell'agricoltura - nonche' dall'art. 2135 del codice civile, che occupano operai agricoli subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, reca: "Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi". Il termine del 1 gennaio 1994, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo e' stato prorogato, da ultimo, al 28 febbraio 1995 dall'art. 31 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, in corso di conversione in legge, reiterativo di precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali (decreti-legge 26 gennaio 1994, n. 134; 29 aprile 1994, n. 257; 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994 n. 601). - L'art. 20 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e' il seguente: "Art. 20. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro matricola nel quale siano scritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione; il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione; 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente comunque minore, degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti occupati nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatore d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottpposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e' il seguente: "Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti un'attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135, del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole; dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili. (Articolo cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 20 novembre 1968, n. 778)". - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Art. 2

1.I datori di lavoro di cui all'art. 1 che occupino lavoratori dipendenti debbono tenere un registro d'impresa conforme al modello contenuto nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

2.Il registro d'impresa e' costituito da due sezioni, matricola e paga, che possono essere anche predisposte in due distinti documenti.

3.La sezione matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il numero di immatricolazione in ordine cronologico, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, la data di assunzione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria e la qualifica professionale.

4.Nel caso particolari disposizioni prevedano il pagamento diretto da parte del datore di lavoro degli assegni per il nucleo familiare, devono essere individuati i dati relativi al reddito familiare e al numero dei componenti il nucleo familiare.

5.La sezione paga deve contenere per ciascun lavoratore: il cognome, il nome e il numero di matricola, il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di straordinario e delle ore comunque prestate in eccedenza all'orario normale contrattuale, la tipologia del lavoro svolto, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma, gli assegni per il nucleo familiare e indennita' ad essi collegate, le ritenute previdenziali e fiscali operate e ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali.

6.Il registro d'impresa, con le pagine gia' numerate a cura del datore di lavoro deve essere presentato, prima dell'uso, alla sede provinciale dello SCAU competente per territorio, per la vidimazione.

7.Il registro d'impresa deve essere tenuto al corrente; a tal fine le annotazioni devono essere operate entro tre giorni dalla data cui esse si riferiscono.

8.I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

Art. 3

1.I datori di lavoro di cui all'art. 1 possono essere autorizzati dall'ufficio provinciale dello SCAU competente per territorio, a tenere il registro d'impresa presso gli uffici delle organizzazioni sindacali di categoria operanti nel comune, o in mancanza, nella provincia in cui e' ubicata l'azienda.

2.In tal caso i datori di lavoro dovranno tenere sul posto di lavoro l'autorizzazione in originale o in copia autenticata.

3.I datori di lavoro, quando ne ricorrano le condizioni, possono sostituire il registro d'impresa con altri sistemi equipollenti, secondo le modalita' previste per le aziende extra agricole.

4.Restano valide le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per la parte riguardante i libri paga e matricola.

Nota all'art. 3: - L'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), e' il seguente: "Art. 5 (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro paga e di matricola si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalita' del professionista al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'art. 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni dalla richiesta dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila. In caso di recidiva la misura della sanzioni varia da lire centomila a lire quattrocentomila".

Art. 4

1.Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della facolta' di cui all'art. 3, comma 1, il registro d'impresa deve essere disponibile sul posto di lavoro e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulle disposizioni in materia di imposte.

2.In caso di ingiustificata o reiterata mancata esibizione del registro d'impresa da parte dell'organizzazione sindacale presso la quale il datore di lavoro e' stato autorizzato a tenere il predetto registro, su proposta dell'ufficio d'appartenenza dei funzionari accertatori, la sede competente dello SCAU revochera' il provvedimento autorizzatorio emesso ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3.Il datore di lavoro deve dare tutte le prove necessarie a dimostrare la veridicita' e l'esattezza delle registrazioni esibendo anche i libri contabili, i documenti fiscali e altri documenti, fornendo ogni altra notizia e chiarimento.

4.I funzionari di cui al comma 1 hanno facolta' di acquisire copia conforme, controfirmata dal datore di lavoro o dal responsabile dell'organizzazione sindacale in caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, dei dati assunti sul registro d'impresa.

5.Il registro d'impresa deve essere tenuto, a cura del datore di lavoro, senza soluzione di continuita' e deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il Ministro: MASTELLA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 250

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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