DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1994, n. 753
Entrata in vigore del decreto: 2/2/1995
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, recante delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
D'intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e funzioni
1.Il Dipartimento per gli italiani nel mondo - di seguito denominato Dipartimento - e' costituito ed organizzato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2.Il Dipartimento fornisce al Ministro per gli italiani nel mondo il supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive, inoltre, il comma 5 dell'art. 21 della medesima legge n. 400/1988: "Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente". - Il D.P.C.M. 7 ottobre 1994, recante delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo cons. Sergio Berlinguer, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1994.
Art. 2
Competenze
Art. 3
Ministro e uffici ausiliari
1.Il Ministro per gli italiani nel mondo - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.
2.Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
3.Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti consentiti dalle tabelle allegate alla legge stessa, ovvero in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 338.
4.Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento di commissioni si studio.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della legge n. 400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". "Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". - Si riporta, inoltre, il testo delle tabelle allegate alla medesima legge n. 400/1988: "TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Esperti e Comandati consiglieri e fuori a tempo In ruolo ruolo parziale ___ ___ ___ Dirigente generale, livello B e C, e __ qualifiche equiparate 34 * 20 | Dirigente superiore. . . . . . 55 30 |- 104 Primo dirigente. . . . . . . . 80 45 | ___ ___ Totale. . . . 169 95 (*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. _________ TABELLA B (articoli 30, 32, 37 e 38) ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Comandati e fuori In ruolo ruolo Incaricati ___ ___ ___ _ Qualifiche ad esaurimento..... 31 15 | 9a qualifica funzionale....... 61 31 | 8a qualifica funzionale....... 123 62 | 7a qualifica funzionale....... 193 96 | 6a qualifica funzionale....... 282 145 |- 30 5a qualifica funzionale....... 375 187 | 4a qualifica funzionale....... 544 261 | 3a qualifica funzionale....... 113 57 | 2a qualifica funzionale....... 59 30 | __ ___ Totale..... 1.781 884 ___ TABELLA C (articoli 30, 38 e 39) ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI Comandati e fuori In ruolo ruolo ___ ___ Dirigente superiore.......... 40 8 Primo dirigente.............. 80 16 Qualifiche ad esaurimento.... 16 4 9a qualifica funzionale...... 17 4 8a qualifica funzionale...... 34 6 7a qualifica funzionale...... 31 6 6a qualifica funzionale...... 54 10 5a qualifica funzionale...... 44 10 4a qualifica funzionale...... 70 10 3a qualifica funzionale...... 54 10 2a qualifica funzionale...... 58 10 ___ __ Totale..... 498 94". - Il D.P.R. n. 338/1994 approva il Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.
Art. 4
Settore legislativo
1.Nell'ambito dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, e' costituito presso il Ministro per gli italiani nel mondo un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione e razionalizzazione normativa nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonche' di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie di competenza del Dipartimento.
2.La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico.
3.Con il settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi del Dipartimento, i quali, su richiesta del capo del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 366/1989 approva il Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988 n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.
Art. 5
Capo del dipartimento
1.L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica.
2.Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento, ne dirige l'attivita' e ne e' responsabile dinanzi al Ministro.
3.Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad uno dei coordinatori di ufficio o di servizio di cui al comma 7 dell'art. 6.
4.Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 9.
5.La segreteria del capo del Dipartimento svolge compiti di supporto tecnico-strumentale e di collegamento tra gli uffici del Dipartimento e provvede alla gestione del personale.
Nota all'art. 5: - Il testo degli articoli 21 e 28 della legge n. 400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
Art. 6
Organizzazione
2.L'ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.
3.L'ufficio delle politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 2.
4.L'ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2. A tale ufficio sono trasferite le competenze relative agli italiani nel mondo degli uffici di cui all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i comitati di cui alle lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994.
5.L'ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera f) dell'art. 2.
6.In applicazione delle disposizioni organizzative di cui al presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, provvede alla istituzione e alla modifica di servizi all'interno degli uffici, alla ripartizione dei compiti tra servizi, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.
7.Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. I coordinatori degli uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.
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