DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-10-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'accordo stipulato tra il Governo italiano e l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019;

Visto l'art. V, 2) dell'accordo in cui viene previsto l'impiego della "Riserva" per una serie determinata di scopi fra i quali l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con la UNRRA ne' rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purche' tali programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 1977, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ha assegnato alla Direzione generale dei servizi civili il proseguimento delle gestioni fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, organo gestore della "Riserva" UNRRA;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto lo scambio di note tra il Ministero degli affari esteri e l'UNICEF con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996 l'accordo stipulato tra il Governo italiano e lo stesso UNICEF per il funzionamento del Centro internazionale UNICEF di Firenze, accordo finanziato anche dal Ministero dell'interno;

Ravvisata l'esigenza di assicurare il reimpiego permanente delle disponibilita' della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare modalita' di gestione che consentano la redditivita' del patrimonio mobiliare ed immobiliare che gia' costituiva la "Riserva" Fondo lire UNRRA, anche nell'intento di perseguire gli

scopi originari della "Riserva" cosi' come stabiliti nell'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA del 12 novembre 1947;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2245/94 espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la gestione del patrimonio

1.La gestione del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA, di seguito denominata Riserva, deve svolgersi in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione assegnati alla Riserva dall'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e con gli altri fini indicati dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

2.I beni immobili appartenenti alla Riserva sono locati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base di canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.

3.Le rendite finanziarie della Riserva sono utilizzate per le spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove a carico della Riserva stessa.

4.Le rendite finanziarie della Riserva e, in quanto necessario, i proventi della alienazione di beni mobili o immobili appartenenti alla Riserva sono utilizzati per la straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare.

5.Sono consentiti investimenti fruttiferi delle disponibilita' della Riserva al solo scopo di realizzare nel tempo il costante perseguimento dei fini di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. V dell'accordo del 12 novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948: "Art. V (La Riserva). - 1. Ogni somma raccolta nel Fondo lire aldila' dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'allegato I, costituira' la Riserva. 2. La Riserva sara' impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza: a) per il pagamento di qualsiasi residua passivita' dell'UNRRA ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e da qualsiasi altra ragione; b) per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana - e che ai sensi degli accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni internazionali che succederanno all'UNRRA ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione internazionale per i profughi (I.R.O.), l'Organizzazione sanitaria mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i viveri e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni internazionali interessate; c) per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti gia' concordati con l'UNRRA; d) per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'UNRRA ma che rientrino nelle categorie indicate nell'allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente accordo; e) per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'UNRRA, ne' rientranti nelle categorie indicate nell'allegato I, purche' tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente accordo. 3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sara' in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'allegato I, e sara' pagabile a mano a mano che se ne manifesti la necessita', dall'Ente governativo di cui all'art. X del presente accordo". - L'art. 3 del D.M. 1 settembre 1977 e' cosi' formulato: "Art. 3. - La Direzione generale dei servizi civili provvede al proseguimento delle gestioni fuori bilancio, finanziaria e patrimoniale, in essere al 31 agosto 1977 presso l'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali fino alla chiusura delle gestioni stesse. Le somme disponibili sui capitoli 4286 e 4287 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1977 affluiranno in apposito conto corrente intestato alla Direzione generale dei servizi civili, da istituire presso il Credito italiano esercente il servizio di tesoreria dell'ex Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali". - La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 9: "Art. 9 (Riserva Fondo lire UNRRA). - 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a cinquecento milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva. 2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti". - Lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNICEF per il rinnovo triennale (10 agosto 1994-9 agosto 1996) dell'accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanziamento per la costituzione di un Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia presso l'Istituto degli innocenti di Firenze, del 23 settembre 1986 e' entrato in vigore il 21 luglio 1993. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 559/1993 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva

Art. 3

Aree di intervento

1.I programmi e le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), riguardano persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.

3.Le attivita' di cui all'art. 2, lettere b) e c), possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione, da parte del Governo, delle politiche di settore, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia socio-assistenziale.

Art. 4

Scelta dei contraenti

1.Per le attivita' di cui all'art. 2, lettera c), la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni, nel rispetto delle norme generali in materia di contratti pubblici, con enti o istituti di ricerca che risultino particolarmente qualificati sul piano degli studi e delle ricerche in materia sociale.

Art. 5

Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda

1.Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2 possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati. Questi ultimi debbono avere personalita' giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.

2.L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa e' sottoposta ad attivita' istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del codice civile: "Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento". "Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quanto trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12".

Art. 6

Spese ammesse al finanziamento

Art. 7

Controlli e sanzioni

1.Le spese finanziate sono soggette all'ordinario controllo contabile e a tal fine i beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione.

2.La Direzione generale dei servizi civili puo' disporre, attraverso le prefetture, accertamenti che verifichino l'effettivo impiego del finanziamento per le attivita' programmate, adottando secondo gli esiti di tali accertamenti, eventuali provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi concessi.

3.La prefettura che accerti, ai sensi del comma 2, la sussistenza di elementi idonei a fondare un provvedimento di revoca o ripetizione del contributo concesso, contesta tempestivamente tali elementi agli interessati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.

Art. 8

Indirizzo politico-amministrativo e modalita' per la concessione dei contributi

1.Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il Ministro dell'interno definisce periodicamente e, comunque, ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorita' ed emanando le conseguenti direttive.

2.Gli obiettivi ed i programmi di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' per la concessione dei contributi (contenuto delle domande, documentazione da presentare ecc.) sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.Le domande di contributi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, alle prefetture competenti che, esperita la necessaria istruttoria, le trasmettono alla Direzione generale dei servizi civili non oltre il 31 luglio successivo. La Direzione generale dei servizi civili esaminati gli atti istruttori e disposti eventuali ulteriori accertamenti, sulla base del reddito maturato al 31 ottobre provvede entro il successivo 31 dicembre.

4.In casi straordinari di necessita' e urgenza la Direzione generale dei servizi civili puo' provvedere, con atto motivato, all'esame di specifiche richieste di contributo senza tener conto dei termini procedimentali previsti dal presente articolo.

5.L'unita' organizzativa responsabile per le attivita' di competenza dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la divisione gestioni fuori bilancio della Direzione generale dei servizi civili.

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