DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1994, n. 756

Type DPR
Publication 1994-12-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza;

Visto l'art. 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione

1.Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

2.Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorita' civili e militari ed esperti.

3.Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo del comma 25 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e' il seguente: "Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed esperti". - Il testo dell'art. 1, commi 25 e 26, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. 26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 2

Segreteria

1.Il Segretario generale del CESIS e' segretario del CIIS ed esercita le relative funzioni. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario del CIIS sono esercitate dal vice Segretario generale del CESIS.

2.Il CIIS si riunisce di norma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.L'ufficio di segreteria del CIIS ha sede presso la Segreteria generale del CESIS.

Art. 3

Convocazione delle riunioni

1.Il CIIS si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o piu' componenti, i quali hanno facolta' di proporre argomenti per l'iscrizione all'ordine del giorno.

2.La convocazione e' effettuata, di norma, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all'intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.

3.L'ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione.

4.I componenti ordinari del CIIS possono preventivamente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria.

Art. 4

Ordine del giorno

1.Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS.

2.In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all'ordine del giorno.

Art. 5

Funzionamento

1.Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato.

2.Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un Ministro da lui incaricato.

3.Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facolta' di sospendere o sciogliere la seduta.

4.I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalita' del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessita'.

Art. 6

Processo verbale

1.Il segretario del CIIS redige il processo verbale di ciascuna seduta, ne cura la classificazione ai fini della tutela del segreto e provvede alla conservazione.

2.Il processo verbale della seduta e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7

F u n z i o n i

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995

Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 1

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 801 del 1977, e' il seguente: "La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego".

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