LEGGE 15 febbraio 1995, n. 51
Entrata in vigore della legge: 28/2/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.
Art. 3
1.A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1))
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Agremeent
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA PREMESSO CHE l'Articolo 2 (j) della Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (qui di seguito denominata "UNIDO") stabilisce che l'UNIDO, promuova, incoraggi ed aiuti lo sviluppo, la scelta, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecnologia industriale, con il dovuto riguardo alle condizioni socio-economiche ed alle esigenze specifiche dell'industria interessata, con particolare riferimento al trasferimento di tecnologia dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, nonche' fra gli stessi paesi in via di sviluppo; PREMESSO CHE la Conferenza Generale dell'UNIDO, con il documento GC.4/res.14, ha preso atto del fatto che verra' istituito un centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, descritto nel documento GC.4/r39 della Conferenza Generale; PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di seguito denominato "il Governo") ha accolto con favore la creazione del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (qui di seguito denominato "CIS") ed ha dichiarato di essere disposto a fornire all'UNIDO supporto finanziario, logistico o di altro genere, ivi compresi i locali necessari, per il CIS; PREMESSO CHE obiettivo del CIS e' lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo nella creazione ed applicazione delle conoscenze scientifiche; PREMESSO CHE si puo' ovviare alle esigue capacita' di ricerca nei paesi in via di sviluppo fornendo agli scienziati di tali paesi formazione ed accesso alle attrezzature ed agli impianti allo stato dell'arte attinenti allo sviluppo dell'industria basata sulla scienza; PREMESSO CHE i beneficiari delle attivita' del CIS saranno gli scienziati dei paesi in via di sviluppo e, per il loro tramite, i tecnici e gli industriali di tali paesi; PREMESSO CHE si prevede l'apporto di contributi di altri donatori interessati alle attivita' del CIS; PERTANTO il Governo e l'UNIDO hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Status giuridico 1. Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia verra' istituito nel quadro giuridico dell'UNIDO quale istituzione scientifica autonoma, come specificato nel presente Accordo. 2. Il CIS sara' composto da tre istituti: (a) l'Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata; (b) l'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine; (c) l'Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali. 3. La sede del CIS, comprese le strutture per i tre istituti di cui al precedente paragrafo 2, sara' Trieste, Italia, mentre le strutture dell'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine saranno ubicate anche a Venezia.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Obiettivi Gli obiettivi del CIS saranno i seguenti: a) favorire, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, l'utilizzazione della scienza applicata a scopi pacifici e lo sviluppo di tecnologie basate sulla scienza; b) promuovere e stimolare la ricerca ad alto livello con il coinvolgimento diretto degli scienziati dei paesi in via di sviluppo e c) predisporre le condizioni e le strutture per la promozione professionale degli scienziati e dei tecnici dei paesi in via di sviluppo.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Funzioni Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo II, il CIS svolgera' le seguenti funzioni principali: formazione a lungo e breve termine; ricerca; organizzazione di seminari e convegni scientifici; predisposizione di uno schema di scienziati ed associati ospiti; servizi di consulenza, collaborazione con industrie, collaborazione con istituti nazionali pertinenti e loro affiliazione, trasferimento di tecnologie.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Attivita' I tre istituti svolgeranno attivita' scelte fra uno o piu' dei seguenti gruppi di argomenti: (a) Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata: macromolecole, catalisi, reattivita', chimica computerizzata, sintesi, prodotti farmaceutici fini, e fenomeni di interfaccia. (b) Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine: recenti sviluppi di prospezione geofisica, previsione e ingegneria dei terremoti, atmosfera ed oceani, aspetti ambientali del clima, inquinamento idrico e ricerca marina, compresa la biotecnologia marina e le attivita' connesse all'estrazione mineraria, ingegneria in mare aperto e gestione delle coste. (c) Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali: informatica e microelettronica, laser, fibre ottiche, fisica delle comunicazioni, supercoduttivita', semiconduttori, materiali composti e conversione dell'energia.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Disposizioni finanziarie 1. Al fine di finanziare le attivita' del CIS, il Governo conviene di versare all'UNIDO, per il primo anno, un minimo di sette (7) miliardi di Lire Italiane quale contributo al Fondo di Sviluppo Industriale e a scopo speciale. Il livello del contributo sara' rinnovato ogni anno sulla base delle raccomandazioni del Comitato Direttivo. All'inizio di ogni anno solare, l'UNIDO scrivera' al Governo per chiedere il pagamento della suddetta cifra e presentare tutta la documentazione e le informazioni relative. 2. L'UNIDO versera' i contributi del Governo su un sottoconto del Fondo di Sviluppo Industriale, che sara' creato a tale scopo. Anche gli interessi maturati verranno accreditati su tale conto. Gli importi versati sul conto saranno impiegati dall'UNIDO in conformita' con il bilancio e con il presente Accordo. 3. Il Governo potra' fornire ulteriori contributi, al fine di soddisfare le necessita' iniziali del CIS. Altri Governi, come pure enti pubblici e privati, potranno partecipare al finanziamento del CIS. 4. Il conto sara' oggetto esclusivamente delle procedure di revisione dei conti interne ed esterne enunciate nei regolamenti, norme e direttive finanziari dell'UNIDO. 5. L'UNIDO fornira' al Governo le seguenti dichiarazioni e relazioni nel formato normalmente impiegato dall'UNIDO per la contabilita' ufficiale e le relazioni finanziarie: a) una dichiarazione finanziaria annuale indicante il reddito, le spese, l'attivo ed il passivo al 31 dicembre di ogni anno, relativa ai fondi forniti dal Governo; b) una dichiarazione finanziaria finale entri i sei mesi dalla sospensione del presente Accordo. In conformita' con le Norme ed i Regolamenti Finanziari dell'UNIDO, le dichiarazioni finanziarie di cui sopra saranno espresse in dollari USA, adottando l'appropriato tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite. 6. Nel caso in cui il presente Accordo dovesse essere sospeso, il saldo dei fondi nel conto corrente continuera' ad essere di competenza dell'UNIDO fino a che tutte le spese da esso sostenute non saranno state saldate con tali fondi. 7. Il CIS sara' finanziato esclusivamente con contributi volontari da versare all'UNIDO ai fini del CIS. Le spese amministrative e di supporto sostenute dall'UNIDO per le attivita' del CIS, di cui agli Articoli III e IV del presente Accordo, verranno rimborsate all'UNIDO ed addebitate sul conto al tasso del cinque (5) percento di tutte le spese sostenute per tali attivita'. Con il consenso dell'Amministratore Delegato e dopo aver informato il Comitato Direttivo, sul conto potranno essere altresi' addebitate tutte le spese amministrative e di supporto impreviste ed identificabili sostenute dall'UNIDO e non iscritte nel bilancio del programma.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Organizzazione ed amministratore L'Organizzazione ed amministrazione del CIS, sotto la direzione del Direttore Generale dell'UNIDO, sara' composta dai seguenti organi: il Rettore, l'Amministratore Delegato ed il Segretariato del CIS, il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico Internazionale. 1. Il Rettore del CIS sara' nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, previa consultazione con il Comitato Direttivo, sovrintendera' a tutte le attivita' scientifiche del CIS e sara' il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale. 2. Sulla base di un elenco di candidati presentata dal Comitato Direttivo, l'Amministratore Delegato del CIS sara' nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, sotto la cui direzione operera' ed a lui sara' affidata la responsabilita' dell'amministrazione e della gestione del CIS. 3. Nella fase iniziale di applicazione del presente statuto, il Comitato Direttivo sara' composto da due rappresentanti del Governo, uno dei quali sara' uno scienziato, un rappresentate dell'UNIDO ed un rappresentante dei paesi in via di sviluppo, scelto a turno su proposta del Direttore Generale. Successivamente, su proposta del Direttore Generale, il Comitato cooptera' altri membri, in rappresentanza dei maggiori donatori. Il Comitato Direttivo sara' convocato per la prima riunione dal Direttore Generale e determinera' le norme procedurali per il suo funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale. 4. La composizione del Comitato Scientifico Internazionale riflettera' le relative discipline scientifiche e comprendera' un numero adeguato di scienziati e tecnologi qualificati dei paesi in via di sviluppo e del paese ospitante. La composizione del Comitato sara' decisa dal Direttore Generale dell'UNIDO, che prendera' in considerazione le proposte del Comitato Direttivo, dell'Amministratore Delegato e del Rettore. Il Direttore Generale dell'UNIDO o il suo rappresentante avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato. Il Comitato verra' convocato almeno una volta l'anno. Il Comitato esaminera' il programma ed il bilancio del CIS dal punto di vista scientifico e formulera' su di essi commenti e raccomandazioni. 5. Il Segretariato del CIS lavorera' per il Comitato Direttivo e per il Comitato Scientifico Internazionale. Il Direttore Generale dell'UNIDO, in conformita' con le Norme ed i Regolamenti del Personale dell'UNIDO applicabili, nominera' il personale del Segretariato del CIS, che all'inizio sara' composto da non piu' di 8 elementi reclutati su base internazionale e da non piu' di 14 elementi reclutati su base locale. In seguito, il Comitato Direttivo, in sede di esame ed adozione del programma e del bilancio, prendera' in considerazione la eventuale necessita' di ulteriore personale.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Programma e Bilancio Il programma ed il bilancio del CIS saranno predisposti dal Direttore Generale, previa consultazione con il Rettore, e dopo aver preso in considerazione le raccomandazioni del Comitato Scientifico Internazionale. Il programma ed il bilancio verranno poi sottoposti all'esame del Comitato Direttivo, che li approvera', prima di sottoporli all'approvazione del Direttore Generale dell'UNIDO. IL Direttore Generale dell'UNIDO puo' chiedere al Comitato Direttivo di apportare modifiche al programma ed al bilancio. Il programma sara' quinquennale e sara' dell'UNIDO, con effetto dall'inizio dell'anno solare. I pagamenti saranno effettuati su base annua.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Composizione delle controversie Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte tramite negoziato o come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno ciascuno un arbitro, ed i due arbitri cosi' designati ne eleggeranno un terzo, che fungera' da presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La stessa procedura si applichera' se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sara' stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' un quorum, e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale verra' stabilita dal tribunale, e le sue decisioni, ivi comprese le delibere relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e divisione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata in base a quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX Accordi supplementari Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che potranno rivelarsi necessarie o appropriate.
Accordo - art. X
ARTICOLO X Entrata in vigore, durata e modifiche 1. Il Presente Accordo ed il relativo Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ed il Governo italiano circa l'Istituzione della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, entreranno in vigore contemporaneamente, e quando le Parti, con una notifica scritta, si saranno scambiate l'informazione che tutte le necessarie misure interne sono state espletate. 2. Le consultazioni riguardo alle modifiche al presente Accordo saranno avviate su richiesta dell'UNIDO o del Governo. 3. Il presente Accordo sara' concluso per un periodo indefinito, ma con l'intesa che ogni Parte avra' il diritto di sospenderlo dandone notifica scritta all'altra Parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. Alla sospensione del presente Accordo, l'Accordo di cui al precedente paragrafo 1 sara' sospeso. 4. Il presente Accordo cessera' di essere vigente: a) con il consenso reciproco dell'UNIDO e del Governo, e b) se il CIS sara' trasferito dal territorio italiano. Fatto a Vienna il 9 novembre 1993 in due copie in lingua inglese. Per il Governo italiano Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo Industriale _____ ________ Corrado Taliani, Mauricio de Maria y Campos Ambasciatore Direttore Generale Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'UNIDO
Allegato
UNIDO - ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE Vienna, 9 novembre 1993 Eccellenza, Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro internazionale di Scienza ed Altra Tecnologia (ICS) da noi firmato in data odierna. In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V, denominato "Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre consultazioni a tale riguardo. Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali: 1) i costi di due incarichi e della meta' di un incarico nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a carico del progetto; 2) il presente Scambio di lettere costituira' parte integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) S.E. Ambasciatore Corrado Taliani Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNIDO Hoher Markt 8-9 1010 Vienna Austria Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverra' effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta Tecnologia. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Mauricio de Maria y Campos Direttore Generale
Allegato
RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A VIENNA Vienna, il 9 novembre 1993 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 9 Novembre 1993, del seguente tenore: "Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) da noi firmato in data odierna. In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V, denominato "Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre consultazioni a tale riguardo. Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali: 1) i costi di due incarichi e della meta' di un incarico nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a carico del progetto; 2) il presente Scambio di lettere costituira' parte integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) S.E. Signor Mauricio de Maria y Campos Direttore Generale U N I D O P.O.Box 300 - 1400 VIENNA Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverra' effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta Tecnologia. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione". Corrado Taliani Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNIDO
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