LEGGE 15 febbraio 1995, n. 52
Entrata in vigore della legge: 28/2/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA CONSAPEVOLI dei rischi causati alle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi, DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo ella previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche, SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali disastri, CONVINTI che un migliore collaborazione anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzera' i legami di amicizia tra le Parti Contraenti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi, che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, di beni e dell'ambiente, dovra' innanzitutto includere: 1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovra' avvenire in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuna Parte Contraente; 2. l'attuazione dei programmi di ricerca in comune; 3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione Civile e di Gestione delle Catastrofi.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Commissione Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti. La Commissione Mista fornira' raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione. La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti. Essa sara' presieduta da ciascuna Parte Contraente con un sistema alternativo. La Commissione Mista adottera' il proprio regolamento interno.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Dovra' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti. Saranno stabilite di comune accordo dalla Commissione Mista, prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una piu' intensa e piu' stretta cooperazione.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possano essere risolte dalla Commissione Mista, saranno regolate per le vie diplomatiche.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorita' Nazionale che avra' funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti si notificheranno, per le vie diplomatiche, che il presente Accordo e' stato approvato in conformita' con le loro rispettive legislazioni nazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la seconda Parte Contraente avra' notificato alla prima che l'Accordo e' stato approvato secondo la propria legislazione nazionale.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Il presente Accordo e' di una durata illimitata. Ogni Parte Contraente puo', in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Firmato a Palermo, il 11 marzo 1994, in due esemplari, uno in italiano ed uno in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI MALTA ____ ______ Parte di provvedimento in formato grafico
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