LEGGE 15 febbraio 1995, n. 53

Type Legge
Publication 1995-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 28/2/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del trattato stesso.

Art. 3

1.A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA La Repubblica Italiana e la Romania, muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinita' spirituali e culturali tra i due popoli, riconoscendo l'illegittimita' del Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939, convinte della necessita' di costruire le relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, sospinte dai mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, determinate e rendere irreversibile il superamento della divisione del continente, riaffermando la loro fedelta' ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Romania e le Comunita' Europee, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'Italia e la Romania svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi della sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano le necessita' che tali controversie siano risolte con mezzi pacifici. L'Italia e la Romania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, che hanno gli strumenti idonei ha risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo. Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di una situazione qualitativamente nuova in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli ari armamenti sempre piu' bassi compatibili con il mantenimento della stabilita' e della sicurezza e sufficienti per la difesa. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza. In tale contesto le Alte Parti Contraenti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonche' contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno anche nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano entrambe per la realizzazione del disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettive previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far si che l'Europa acquisti sempre piu' il carattere di una comunita' di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono. In tale contesto l'Italia e la Romania sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonche' la dimensione umana. Esse agiranno per il miglioramento della collaborazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti idonee a consolidare la pace sul continente in conformita' con gli esiti del Vertice di Parigi del 1990.

Trattato - art. 6

Articolo 6 La Repubblica Italiana e la Romania si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ecologica. Esse convegono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo. Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Romania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo. Esse rilevano il ruolo fondamentale delle Comunita' Europee in detta realizzazione nonche' l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Romania e le Comunita' Europee.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti si impegnano a dare concreta applicazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati all'Articolo 6 del presente Trattato, nonche' a tutte le altre convenzioni economiche vigenti. Le Commissioni Miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e la Romania con i loro organismi operativi di adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione del partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Le Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture. In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra le organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi gia' convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorita' sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico. Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella societa' futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento piu' attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformita' con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo. Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamita' naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Gli impegni presi dall'Italia negli accordi bilaterali con la Romania rispettano le competenze delle Comunita' Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i paesi degli altri continenti.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

Trattato - art. 16

Articolo 16 La Repubblica Italiana e la Romania, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano e romeno e desiderando contribuire alla creazione di uno spazio culturale aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due paesi. Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra universita' ed altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione. Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti. Le Alte Parti Contraenti appoggeranno, in conformita' con gli impegni assunti, l'attivita' dei centri culturali e utilizzeranno pienamente le possibilita' da essi offerte. Ciascuna Parte operera' per l'ampliamento delle opportunita' di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre istituzioni e, a tal fine, sosterra' l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente. Esse incoraggeranno le iniziative concernenti la istituzione di scuole bilingui.

Trattato - art. 17

Articolo 17 La Repubblica Italiana e la Romania concordano di restituirsi reciprocamente le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente dal territorio di una di esse e che si trovino sul territorio dell'altra Parte.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due paesi.

Trattato - art. 19

Articolo 19 Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nel campo giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali o a scopi culturali, turistici e privati.

Trattato - art. 20

Articolo 20 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalita' organizzata.

Trattato - art. 21

Articolo 21 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse. A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Si terranno altresi' consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Trattato - art. 22

Articolo 22 Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno stato terzo.

Trattato - art. 23

Articolo 23 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alti Parti Contraenti ed entrera' in vigore al momento dello scambio dei documenti di ratifica.

Trattato - art. 24

Articolo 24 Il presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Alti Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua romena, entrambi i testi aventi uguale valore. PER LA REPUBBLICA PER LA ROMANIA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico

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