LEGGE 15 febbraio 1995, n. 54
Entrata in vigore della legge: 28/2/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.
Art. 3
1.A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO PREAMBOLO Gli Stati parti al presente Protocollo al Trattato Antartico, in appresso riferite come le Parti, Convinti della necessita' di valorizzare la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; Convinti della necessita' di rafforzare il sistema del Trattato Antartico in modo da assicurare che l'Antartico continui per sempre ad essere utilizzato esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro o oggetto di discordi internazionale; Tenendo presente il particolare status giuridico e politico dell'Antartico e la particolare responsabilita' delle Parti Consultive al Trattato Antartico al fine di garantire che tutte le Attivita' dell'Antartico siano compatibili con gli scopi ed i principi del Trattato Antartico; Sottolineando la designazione dell'Antartico in quanto Zona Speciale di Conservazione, nonche' le altre misure adottate in base al sistema del Trattato Antartico per proteggere l'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati; Riconoscendo inoltre le possibilita' uniche offerte dall'Antartico per il monitoraggio scientifico e la ricerca di processi di rilevanza globale e regionale; Ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico, Convinti che uno sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e' nell'interesse dell'umanita' nel suo insieme, Desiderosi di integrare a tal fine il Trattato Antartico, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: (a) L'espressione "Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico fatto a Washington il 1 dicembre 1959; (b) L'espressione "Zona del "Trattato Antartico" significa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo VI di tale Trattato; (c) L'espressione "Riunioni consultive del Trattato Antartico" significa le riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato Antartico; (d) L'espressione "Parti consultive del Trattato Antartico" significa le Parti Contraenti al Trattato Antartico aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle funzioni di cui all'Articolo IX di tale Trattato; (e) L'espressione "Sistema del Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati ad esso ed in vigore ed i provvedimenti in vigore in base a tali strumenti; (f) L'espressione "tribunale arbitrale" significa il Tribunale Arbitrale istituito in conformita' con l'Annesso al presente Protocollo che e' Parte integrante di esso; (g) L'espressione "Comitato" significa il Comitato per la Protezione Ambientale istituito in conformita' con l'Articolo 11.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Obiettivo e designazione Le Parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e con il presente strumento designano l'Antartico come riserva naturale, consacrata alla pace ed alla scienza.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Principi ambientali 1. La protezione dell'ambiente Antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del valore intrinseco dell'Antartico, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione dell'ambiente globale, saranno considerazioni fondamentali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attivita' nella zona del Trattato Antartico. 2. A tal fine: (a) le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in modo tale da limitare impatti negativi sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) Le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in maniera da evitare: (i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici; (ii) effetti negativi significativi sulla qualita' dell'aria o dell'acqua; (iii) mutazioni significative dell'ambiente atmosferico terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino; (iv) deterioramenti nella distribuzione, abbondanza o produttivita' delle specie o popolazioni di specie di fauna e di flora; (v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di specie gia' messe a repentaglio o minacciate; oppure (vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale; (c) le attivita' nella zona del Trattato Antartico dovranno essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preliminari e giudizi documentati riguardo ad eventuali impatti sull'ambiente Antartico e suoi suoi ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico ai fini dello svolgimento di ricerca scientifica; tali giudizi dovranno in particolare considerare: (i) la portata dell'attivita', compresa l'area in cui si svolge, la sua durata ed intensita'; (ii) gli impatti cumulativi dell'attivita', sia di per se', che in combinazione con altre attivita' nella zona del Trattato Antartico; (iii) se l'attivita' pregiudichera' negativamente ogni altra attivita' nella zona del Trattato Antartico; (iv) se sono disponibili tecnologia e procedure in modo da poter procedere ad operazioni sicure dal punto di vista ambientale; (v) se sia possibile - dal punto di vista della capacita' - il monitoraggio, per quanto riguarda i parametri chiave ambientali ed i componenti degli ecosistemi, in maniera da poter individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attivita' e procedere a quelle modifiche delle procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (vi) se esiste la capacita' di poter far fronte sollecitamente ed efficacemente agli incidenti, in particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente; (d) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo al fine di consentire la valutazione degli impatti delle attivita' in corso, compresa la verifica degli impatti previsti; (e) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo per facilitare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attivita' svolge sia all'interno che all'esterno della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati; 3. Le attivita' saranno pianificate e condotte nella zona del Trattato Antartico in maniera da dare la precedenza alla ricerca scientifica e preservare il valore dell'Antartico come zona per lo svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la ricerca essenziale ai fini della comprensione dell'ambiente globale. 4. Le attivita' intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico per cui e' richiesto un preavviso, in conformita' con l'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse: (a) si svolgeranno in maniera compatibile con i principi del presente Articolo; (b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo o rischino di dar luogo ad impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con i principi di cui sopra.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico 1. Il presente Protocollo integra il Trattato Antartico e non modifica ne' emenda tale Trattato. 2. Nella nel presente Protocollo sara' in deroga ai diritti ed agli obblighi delle Parti al presente Protocollo, in base ad altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Compatibilita' con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico Le Parti si consulteranno e coopereranno con le Parti Contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico, e con le loro rispettive istituzioni, in vista di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi interferenza con il conseguimento degli obiettivi e dei principi di tali strumenti o ogni incompatibilita' tra l'attuazione di tali strumenti e quella del presente Protocollo.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Co-operazione 1. Le Parti coopereranno nella pianificazione e nello svolgimento delle attivita' nella zona del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si sforzera': (a) di promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo, concernenti la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) di fornire un'adeguata assistenza alle altre parti per la preparazione delle valutazioni sull'impatto ambientale; (c) di fornire alle altre Parti dietro loro richiesta, informazioni relative ad ogni potenziale rischio per l'ambiente, nonche' assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l'ambiente Antartico o i suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (d) di consultarsi con le altre Parti per quanto concerne la scelta dei siti per eventuali basi ed altre installazioni in modo da evitare impatti cumulativi causati da una loro eccessiva concentrazione in qualsivoglia localizzazione; (e) se del caso, di effettuare spedizioni congiunte e spartire l'uso delle basi e delle altre installazioni; (f) di effettuare tutti quei passi che potranno essere decisi di comune accordo nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico. 2. Ciascuna Parte si impegna nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attivita' nella zona del Trattato Antartico, in vista della protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati. 3. Le Parti coopereranno con le Parti che esercitano la loro giurisdizione in zone adiacenti alla zona del Trattato Antartico in vista di assicurare che le attivita' nella zona del Trattato Antartico non abbiano impatti ambientali negativi in tali zone.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Divieto di esercitare attivita' connesse alle risorse minerarie E' fatto divieto di esercitare ogni attivita' relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Valutazione dell'impatto ambientale 1. Le attivita' previste di cui al paragrafo 2 in appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attivita', e precisamente come avendo: (a) meno di un impatto minore o transitorio; (b) un impatto minore o transitorio; oppure (c) piu' di un impatto minore o transitorio. 2. Ciascuna Parte assicurera' che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni al riguardo ad ogni attivita' intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attivita' governative e non-governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse. 3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annessi I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attivita' derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensita' di un'attivita' esistente, dall'aggiunta di una attivita', dalla smantellamento di un'installazione o da altre cause. 4. Quando le attivita' sono pianificate congiuntamente da piu' di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Annessi 1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso. 2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' all'Articolo IX del Trattato Antartico. 3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati. 4. Gli Annessi, nonche' ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformita' con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico, o che non era Parte Consultiva del Trattato Antartico al momento dell'adozione, quando la notifica dell'approvazione di tale Parte Contraente e' stata ricevuta dal Depositario. 5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli Articoli 18 e 20.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Riunioni consultive del Trattato Antartico 1. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico, in base alla migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile: (a) definiranno, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) Adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo. 2. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico passeranno in rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno pienamente ai suoi pareri e raccomandazioni nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di cui sopra, tenendo altresi' conto del parere del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Con il presente strumento e' istituito il Comitato per la Protezione ambientale. 2. Ciascuna Parte avra' diritto a divenire membro del Comitato ed a nominare un rappresentante che potra' essere affiancato da esperti e consiglieri. 3. Lo status di osservatore al Comitato sara' aperto ad ogni Parte Contraente al Trattato Antartico che non e' Parte al presente Protocollo. 4. Il Comitato invitera' il Presidente del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica ed il presidente del Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi marine dell'Antartico a partecipare come osservatori alle sue sessioni. Il Comitato puo' altresi' con l'approvazione della riunione consultiva del Trattato Antartico, invitare altre organizzazioni pertinenti scientifiche, ambientali e tecniche che possono fornire apporti al suo lavoro e partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni. 5. Il Comitato presentera' un rapporto su ciascuna delle sue sessioni alla Riunione Consultiva del Trattato Antartico. Il rapporto includera' tutte le questioni esaminate durante la sessione e riflettera' i pareri espressi. Il rapporto sara' fatto circolare alle parti ed agli osservatori che partecipano alla sessione e sara' poi messo a disposizione del pubblico. 6. Il Comitato adottera' il suo regolamento interno previa approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12 Funzioni del Comitato 1. Le funzioni del Comitato sono di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminate nelle riunioni consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che puo' essere deferita ad esso dalle riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo: (a) all'efficacia delle misure adottate in conformita' con il presente Protocollo; (b) alla necessita' di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure; (c) alla necessita' di misure addizionali compresa la necessita' di Annessi addizionali, se del caso; (d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli articoli 8 ed all'Annesso I; (e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attivita' nella zona del Trattato Antartico; (f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale; (g) alla operativita' ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico; (h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni; (i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale; (j) allo stato dell'ambiente Antartico; (k) alla necessita' di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo. 2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consultera' con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.
Protocollo - art. 13
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