DECRETO 12 gennaio 1995, n. 44
Entrata in vigore del decreto: 11/3/1995
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 luglio 1965, n. 963, ed in particolare l'art. 32, che consente al Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1992, n. 129;
Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994;
Considerata l'opportunita' di istituire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un razionale prelievo della risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di concrete sperimentazioni di gestione integrata della fascia costiera;
Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione n. 6220335 del 12 gennaio 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, puo', in via sperimentale, affidare a consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, la gestione su base compartimentale di tale tipo di pesca, con le modalita' e nei limiti di cui ai successivi articoli.
Art. 2
2.Gli statuti dei consorzi, nonche' le successive modificazioni, devono essere comunicati, per la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura.
3.La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
2.Il consorzio puo' altresi' proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, nonche' eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.
3.Il consorzio propone le misure di gestione al capo del compartimento marittimo o al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in relazione alle rispettive competenze, che le emanano entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte avanzate dal consorzio.
4.Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalita' delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1 sono esecutive a seguito della adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.
5.Le misure tecniche di cui al precedente comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente comma 3.
6.Alle persone indicate dal consorzio, incaricate della vigilanza, e' attribuita la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio stesso.
Art. 4
1.Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalita' ivi previste.
2.Gli incentivi di cui al comma 1 non possono essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.
3.La previsione del precedente comma 1, nel caso di costruzione ovvero ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire ovvero ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.
Art. 5
1.Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o piu' consorzi operanti in compartimenti finitimi e' necessaria l'adesione di un numero di soci non inferiore al 75% delle unita' abilitate in ciascun compartimento.
Art. 6
1.Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali puo' essere revocato l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.
Il Ministro: POLI BORTONE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 41 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 963/1965 reca la disciplina della pesca marittima. - La legge n. 41/1982 riguarda il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Detta legge e' stata successivamente modificata dalla legge
28 agosto 1989, n. 302, e dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165. - Il D.M. 29 maggio 1992 e' stato successivamente
modificato dal D.M. 15 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.
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