DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995, n. 42
Entrata in vigore del decreto: 10/3/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 2, comma 2, in quanto il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' pertiene ad una fase successiva rispetto a quella di installazione dell'impianto pubblicitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
1.L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2.Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
3.Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri.
Note all'art. 1: - La legge n. 1415/1942 disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. - Il D.P.R. n. 1767/1951 approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415. - Il D.P.R. n. 1497/1963 approva il regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. - Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. - Il D.M. n. 587/1987 reca: "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici". - Il D.M. n. 236/1989 reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". - Il D.M. n. 268/1994 approva il regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.
Art. 2
Procedure
1.I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonche' il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresi' la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potra' in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
2.La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.
3.Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.
Nota all'art. 2: - La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il relativo capo II (articoli 4, 5 e 6) reca disposizioni sul responsabile del procedimento.
Art. 3
Istituzione capitolo nei bilanci comunali
1.I proventi dell'imposta sulla pubblicita' riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalita' stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RADICE, Ministro dei lavori pubblici
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 14
Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge n. 235/1993 e' cosi' formulato: "Art. 3 (Destinazione delle risorse). - 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'art. 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane".
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