DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 766

Type DPR
Publication 1994-11-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 17/3/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, relativa alla semplificazione e allo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, nonche' alla riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro ed alla istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un regolamento per definire le modalita' di assunzione del personale necessario alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Visto l'avviso favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento espresso con telefax in data 29 dicembre 1992 del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso nell'adunanza del

23 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Ritenuta la necessita' di acquisire un nuovo parere del Consiglio di Stato, che si e' espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di assunzione

1.Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, puo' procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale per la conduzione tecnica del sistema informativo nei limiti dell'organico previsto all'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, come successivamente modificato dalle dotazioni organiche relative ai profili professionali dell'area informatica.

2.Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, per le qualifiche funzionali superiori alla settima, puo' altresi' procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno stabilite, sentita l'amministrazione interessata, al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' ed i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate ed i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.) e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzione a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". La disciplina concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori prevista dall'art. 16 di detta legge n. 56/1987, e' stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e 27 dicembre 1988 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988). - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 890/1986 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Prove di esame

1.Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami.

2.Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.

3.Per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo ed alla relativa qualifica. La seconda prova scritta concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato, sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

4.Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

5.Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6.Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, limitatamente ai casi di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento, gli esami consistono in una prova pratica riferita specificatamente alle mansioni proprie del profilo interessato, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed in un colloquio vertente su nozioni generali di trattamento automatico dei dati e sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro.

7.Nei bandi di concorsi verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Art. 3

Commissioni esaminatrici

1.La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 puo' essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o piu' membri aggiunti scelti tra docenti universitari o della scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacita' nelle materie stesse.

Art. 4

Corso obbligatorio di preparazione

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.