LEGGE 13 marzo 1995, n. 68

Type Legge
Publication 1995-03-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15/3/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BRANCACCIO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19. ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50. Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' ridotto alla meta'. 2. La lettera d) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: ' d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti'".

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