LEGGE 8 marzo 1995, n. 73

Type Legge
Publication 1995-03-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 19/03/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1995, in lire 93 milioni per l'anno 1996 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale, nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla liberta' e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, consapevoli dell'importanza dei mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato, intenzionate a collaborare per assicurare una maggiore sicurezza e stabilita' in Europa, decise a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e soprattutto dalla Carta delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunita' Europee e tenendo conto dell'auspicio bulgaro di una futura adesione della Repubblica di Bulgaria alle Comunita' Europee e al Consiglio d'Europa, determinate a rafforzare i reciproci rapporti di intesa, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano a sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranita', parita' di diritti, comprensione e rispetto reciproci. A tal fine le due Parti stipuleranno, quando occorra, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse. A tal fine incontri al piu' alto livello avranno luogo d'intesa tra le Parti. I Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno, mentre altri membri di Governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali per esaminare le misure piu' opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano la necessita' che esse siano risolte con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e ne sosterranno gli sforzi per il mantenimento della pace nel mondo. Le Alte Parti Contraenti sottolineano l'esigenza di una piena utilizzazione delle potenzialita' dell'ONU per garantire la sicurezza collettiva e quella di ogni stato membro. Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre piu' bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilita' e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonche' una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria collaboreranno ai negoziati per il disarmo in Europa, dedicando speciale attenzione ai problemi concernenti il rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di quella mediterranea. Questi obiettivi guideranno gli sforzi delle Alte Parti Contraenti sul piano bilaterale e su quello multilaterale per il rafforzamento della fiducia e della stabilita'. In tale contesto le due Parti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonche' contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Le due Parti opereranno in maniera concreta per far si' che l'Europa acquisti sempre piu' il carattere di una comunita' di stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono. In tale contesto la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso l'Atto Finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, e in particolare la creazione di nuove strutture permanenti, contribuiranno ad approfondire e rafforzare il processo di collaborazione paneuropeo e a consolidare la pace nel nostro continente.

Trattato - art. 7

Articolo 7 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano ad ampliare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo. Esse riconoscono l'importanza di tale collaborazione sia per l'attuazione del programma di riforme economiche nella Repubblica di Bulgaria sia per la realizzazione di iniziative economiche comuni a livello europeo. Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare la collaborazione bilaterale nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permamenti oppure ad hoc.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le due Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le forme di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture. In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra i rispettivi enti ed organizzazioni e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie moderne, sulla base dei programmi gia' convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorita' sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico. Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella societa' futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di intensificare la cooperazione fra competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e di assecondare una crescente partecipazione della Repubblica di Bulgaria agli stessi.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Tenendo conto del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformita' con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo. Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamita' naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunita' Europee e si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali. La Repubblica Italiana appoggera' lo sviluppo di stretti rapporti tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunita' Europee. L'Italia sosterra' la stipulazione di un accordo per l'associazione della Repubblica di Bulgaria alle Comunita' Europee nonche' gli sforzi della Repubblica di Bulgaria per creare al piu' presto possibile le condizioni di una sua adesione a queste ultime. Le Alte Parti Contraenti rilevano inoltre il ruolo fondamentale delle Comunita' Europee e delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Bulgaria rispettano le competenze delle Comunita' Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i Paesi degli altri continenti.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti, desiderando sviluppare i rapporti culturali tra i popoli italiano e bulgaro e contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, favoriranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni l'incremento degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi. Le Parti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra Universita' ed altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e istituzioni per la diffusione dell'informazione. Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti. Le Parti auspicano la costituzione di centri culturali nei due paesi e favoriranno le iniziative volte alla conoscenza dei reciproci patrimoni culturali. Ciascuna Parte operera' per l'ampliamento delle opportunita' di studio della lingua dell'altra Parte in scuole, istituti di insegnamento superiore e in altre istituzioni; a tal fine, sosterra' l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Trattato - art. 16

Articolo 16 Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli scambi giovanili nonche' i gemellaggi tra le singole citta' dei due Paesi.

Trattato - art. 17

Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalita' organizzata.

Trattato - art. 19

Articolo 19 Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.

Trattato - art. 20

Articolo 20 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti ed entrera' in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Trattato - art. 21

Articolo 21 Il Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi aventi uguale valore. PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA DI BULGARIA (firma illeggibile) (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico

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