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LEGGE 8 marzo 1995, n. 75

Current text a fecha 1995-03-18

Entrata in vigore della legge: 19/03/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'UNGHERIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza; nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla liberta' e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali; sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa e guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo, e dell'economia di mercato; riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti; rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorita' dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo; fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilita' e sicurezza nel continente; sottolineando l'importanza della collaborazione tra la Repubblica d'Ungheria e le Comunita' Europee ed esprimendo soddisfazione per l'appartenenza dei due Stati al Consiglio d'Europa; consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa; desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei e alla loro maggiore conoscenza e comprensione mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di cooperazione regionale con particolare riguardo all'iniziativa Pentagonale; nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualita' e dimensione; hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue: Articolo 1 La Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria (d'ora innanzi dette "le Alte Parti Contraenti") svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse e approfondiranno la loro collaborazione in modo continuo e coerente. Esse si adopereranno altresi' per l'intensificazione dei rapporti tra i popoli italiano e ungherese sulla base delle comuni tradizioni e del comune patrimonio culturale. Le Alte Parti Contraenti intendono sfruttare pienamente le nuove possibilita' venutesi a creare a seguito dei profondi cambiamenti verificatisi in Europa per il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi nonche' per l'istituzione di piu' stretti rapporti di amicizia. Esse stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Trattato - art.2

Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni regolari e periodiche sulle questioni internazionali di mutuo interesse, tra cui quelle relative alla sicurezza, per favorire l'instaurazione di legami di solidarieta' e nuove forme di collaborazione tra i due Paesi. A tal fine incontri al piu' alto livello avranno luogo una volta all'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Le Alte Parti Contraenti svilupperanno contatti nel settore militare mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unita' delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e ungheresi. Consultazioni regolari avranno luogo tra i due Ministeri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le Alte Parti Contraenti armonizzeranno, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure piu' idonee ad alleggerire la tensione. Qualora una della Parti ritenesse che una situazione od una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa puo' chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unita' del continente sulla base dei principi di democrazia, liberta', pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approfondire il processo di integrazione europea, che consentira' tra l'altro l'elevazione del benessere materiale collettivo. In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunita' Europee e dei loro vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalita' che si riveleranno piu' opportuni. La Repubblica Italiana appoggia la rapida conclusione e l'applicazione dell'Accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunita' Europee. La Repubblica Italiana sosterra' gli sforzi della Repubblica di Ungheria per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunita' Europee. La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilita', prestera' alla Repubblica di Ungheria l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione ungherese alle norme ed alle regole comunitarie.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti, in armonia con gli impegni assunti nella Carta di Parigi per una nuova Europa, esprimono il loro comune intendimento di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di cooperazione tra i paesi membri della CSCE tramite la creazione di un nuovo sistema di sicurezza e di cooperazione europeo. Le due Parti sono fermamente intenzionate a promuovere la creazione di istituzioni atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione, ivi compresi i nuovi procedimenti e i mezzi di prevenzione delle crisi e della soluzione delle controversie internazionali.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualita' della stabilita' e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate piu' bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa. Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto che il diritto internazionale impone agli Stati che le controversie debbano essere risolte con mezzi pacifici e che essi sono obbligati ad astenersi nei rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, appoggiano il rafforzamento del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalita' ed interdipendenza degli eventi internazionali. Esse sottolineano la fondamentale importanza del pieno rispetto da parte di tutti i membri della comunita' internazionale della Carta delle Nazioni Unite e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente piu' avanzati. Esse concordano che un tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarita' e interdipendenza tra i loro sistemi economici e che puo' rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa, con particolare riguardo al contesto dell'Iniziativa Pentagonale. A tal fine, le Alte Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale, lo scambio di quadri e di informazioni. Esse svilupperanno una piu' stretta cooperazione anche nel campo della legislazione economica, favorendo l'istituzione di societa' miste e impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla liberta di investimento nei rispettivi territori nazionali. Ciascuna delle due Parti cooperera' per favorire l'aumento della partecipazione del proprio capitale nell'economia dell'altra Parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno i processi di acquisizione societaria tra aziende dei due paesi, al fine di passare in tempi brevi dalla collaborazione prevalentemente industriale a quella strutturale. Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di stabilire un quadro adeguato e trasparente per le attivita' delle rispettive imprese, riservando ad esse parita' di trattamento rispetto a quelle degli altri paesi. Le Alte Parti Contraenti stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie. Ciascuna Parte assicurera' la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie nella Repubblica di Ungheria, riferendosi alla esperienza italiana in questo campo. Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni econimiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzionee Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse comune, a livello bilaterale e regionale, inclusi i progetti individuati nell'ambito della Pentagonale.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato in Ungheria, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato, sulla base del relativo Memorandum intergovernativo del 17 gennaio 1990.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Le Alte Parti Contraenti intendono utilizzare nel modo piu' proficuo e completo le possibilita' offerte dal quadro giuridico degli accordi tra le Comunita' Europee e la Repubblica di Ungheria, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Ungheria rispettano le competenze delle Comunita' Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i paesi degli altri continenti.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale. Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi gia' concordati, sia identificando nuove linee di priorita'. Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Alte Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi ungheresi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Trattato - art. 16

Articolo 16 Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civilta' europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura. Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispetti patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura. Esse si impegnano a fornire il massimo appoggio allo sviluppo dell'attivita' dell'Istituto Italiano di Cultura a Budapest e dell'Accademia di Ungheria a Roma. Esse confermano la disponibilita' a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti. Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonche' tra gli organismi che operano in tali settori. Esse si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due Parti mettera' a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonche' i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue. Le Alte Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Esse incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Trattato - art. 17

Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonche' altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresi' i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole citta', regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.

Trattato - art. 19

Articolo 19 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalita' organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Trattato - art. 20

Articolo 20 Le Alte Parti Contraenti ritengono che le minoranze nazionali costituiscano parte integrante dello Stato in cui vivono e che esse, come i singoli individui che vi appartengono, rappresentano per la loro diversita' etnica, linguistica, culturale e religiosa un fattore di arricchimento di ogni societa' e Stato.

Trattato - art. 21

Articolo 21. Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Trattato - art. 22

Articolo 22 Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Trattato - art. 23

Articolo 23 Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore. PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA DI UNGHERIA (firma illeggibile) (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico