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LEGGE 8 marzo 1995, n. 76

Current text a fecha 1995-03-18

Entrata in vigore della legge: 19/03/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo quadro - art. 1

ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITA' TERRITORIALI. La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria (in seguito chiamate "Stati Contraenti"), vista la Convenzione Quadro Europa sulla Cooperazione Transfrontaliera delle Collettivita' Territoriali sottoscritta a Madrid nell'ambito del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1980 e, consapevoli dei vantaggi che comporta la cooperazione trasfrontaliera per una cooperazione europea sempre piu' stretta, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Gli Stati Contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera favorendo le relative iniziative poste in essere dagli Enti indicati al successivo art. 2.

Accordo quadro - art. 2

Art. 2 Ai sensi del presente Accordo si intendono per Collettivita' o Autorita' territoriali: - per quanto riguarda l'Italia: le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' le Province, i Comuni, le Comunita' montane, i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera; - per quanto riguarda l'Austria: i Laender, i Comuni e le Associazioni di Comuni.

Accordo quadro - art. 3

Art. 3 La Cooperazione transfrontaliera si svolge nei limiti delle competenze che il diritto interno di ciascuno degli Stati Contraenti attribuisce agli Enti di cui all'Art. 2.

Accordo quadro - art. 4

Art. 4 1) Senza pregiudizio per le competenze che gli ordinamenti giuridici degli Stati Contraenti attribuiscono alle rispettive Collettivita' od Autorita' territoriali, le materie che possono attualmente formare oggetto d'intesa da concludersi tra gli Enti di cui all'Art. 1 sono: - trasporti e comunicazioni; - distribuzione dell'energia; - tutela dell'ambiente; - attivita' inerenti ai parchi transfrontalieri; - artigianato e formazione professionale; - igiene e sanita' - cultura, sport e impiego del tempo libero; - protezione civile; - turismo; - problemi posti dai lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sistemazione, sicurezza sociale, posti di lavoro e disoccupazione; - progetti di attivita' economiche, promozione commerciale, fiere e mercati; - miglioramento delle strutture agrarie; - infrastrutture sociali; - ricerca scientifica e tecnologica applicata. 2) Gli Stati Contraenti concorderanno l'eventuale seguito da dare per procedere all'ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero intervenire sul piano interno.

Accordo quadro - art. 5

Art. 5 1) L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti. 2) Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilita' degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.

Accordo quadro - art. 6

Art. 6 1) Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera. 2) Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validita' degli accordi e delle intese di cooperazione gia' esistenti.

Accordo quadro - art. 7

Art. 7 1) Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica. 2) Il presente Accordo potra' essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia. 3) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti. Fatto a Vienna, il 27 gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Per la Repubblica Italiana: Repubblica d'Austria: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=095G010400100070110001&dgu=1995-03-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1995-03-18&art.codiceRedazionale=095G0104)