DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1.L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.
2.L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonchè alla disciplina del dissesto.
3.Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane. - Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994), è il seguente: "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".