LEGGE 29 marzo 1995, n. 95
Entrata in vigore della legge: 2/4/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 24. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 aprile 1995. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 26. All'articolo 1: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e nei relativi rapporti giuridici" sono aggiunte le seguenti: "e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi"; e, al terzo periodo, le parole: "cui possano partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "cui partecipano"; al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "tra i territori di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione"; dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita' della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti". All'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento". All'articolo 4: al comma 3, le parole: "1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995"; e le parole: "Entro il medesimo termine" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i novanta giorni successivi"; il comma 4 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. All'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e' fissato, per l'esercizio 1995, al 28 aprile 1995. 1-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: '5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8. 5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995'".
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